Cassazione, sentenza n. 37348 del 09/09/2019

Violazioni e sanzioni - Sanzioni penali - Reato di occultamento di scritture contabili - Art. 10 D.Lgs. n. 74 del 2000 - Circostanza che alla determinazione dei redditi si sia potuti addivenire "aliunde" - Configurabilità.

Tipologia
Sentenza
Numero
37348
Data
09/09/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La ricorrente sosteneva che la mancata esibizione integrasse una condotta non penalmente rilevante e che la collaborazione prestata avesse comunque consentito di ricostruire il reddito societario. La Cassazione penale ha invece ritenuto plausibilmente accertato l’occultamento, poiché le scritture non erano custodite nelle sedi indicate né era stato comunicato il luogo del loro trasferimento; il reato richiede un’elevata difficoltà, non l’assoluta impossibilità, di ricostruire affari o redditi dall’interno dell’azienda. La ricostruzione aliunde e la documentazione parziale esibita non escludono il fatto: il ricorso è stato rigettato.

Massima

Ai fini della integrazione del reato di occultamento di scritture contabili, di cui all'art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve sussistere non l'assoluta impossibilità ma un elevato grado di difficoltà di ricostruire il reale volume degli affari o dei redditi, avuto riguardo esclusivamente alla situazione interna dell'azienda, nè il reato è escluso dalla circostanza che alla determinazione dei redditi si possa addivenire altrimenti. Nel caso specifico l'atteggiamento collaborativo tenuto dal ricorrente, ponendo a disposizione dell'amministrazione la documentazione, non è tale da esaurire il compendio delle scritture contabili, che lo stesso era tenuto a custodire. Ciò posto la realizzazione del reato sussiste anche se i verificatori abbiano ricostruito la situazione reddituale dell'imputato.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Ritenuto in fatto

V.M.G. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 25 gennaio 2018 di conferma della sentenza del Tribunale di Pistoia del 10 luglio 2015 di condanna per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, perchè, al fine di evadere le imposte, occultava le scritture contabili della società S.M. s.r.l., di cui era legale rappresentante.

Con un primo motivo, ha lamentato la mancanza, la contraddittorietà e la illogicità della motivazione posto che sarebbe emersa, durante la fase di istruttoria dibattimentale, la sola condotta dell'omessa esibizione delle scritture contabili obbligatorie, non sanzionata penalmente, e non il loro occultamento. Nella specie, l'omessa esibizione di parte della documentazione richiesta sarebbe stata accompagnata da un comportamento collaborativo e propositivo dell'imputata che, al fine di contribuire ad una ricostruzione completa del volume di affari dell'azienda, avrebbe chiarito la questione della sede legale della società, spiegando come di fatto i tre punti vendita presenti a (——) costituissero le sedi operative della stessa. Si deduce, inoltre, che la V. avrebbe presentato il bilancio 2008, il cui contenuto sarebbe stato sostanzialmente conforme al reddito di impresa e al volume d'affari induttivamente accertati dall'Agenzia delle Entrate e che avrebbe prontamente messo in contatto la funzionaria dell'Agenzia delle Entrate con il commercialista della società, il Dott. P., il quale avrebbe confermato il trasferimento della documentazione contabile nel nuovo punto vendita di (——); si deduce, dunque, che, durante il trasferimento da una sede all'altra, parte della documentazione della S.M. s.r.l. sarebbe andata persa. In quell'occasione, sarebbe stato esibito il bilancio relativo all'anno di imposta 2008, il registro dei beni immobili ammortizzabili, il registro corrispettivi ed il registro IVA corrispettivi e riepilogativi dei singoli tre punti vendita, nonchè la documentazione relativa ai costi lavoro e a quella relativa ai costi per l'affitto dei locali. Sicchè la mancata esibizione non era stata accompagnata da risposte reticenti o fuorvianti, quale ulteriore elemento indicativo della volontà di non occultare alcunchè. In sostanza la Corte, in luogo di motivare perchè la mancata esibizione sarebbe stata sintomatica della volontà di occultamento, avrebbe equiparato la mancata esibizione della documentazione all'occultamento della stessa, specificando che la mancata esibizione della documentazione richiesta non sarebbe altro che prova della volontà di occultarla, atteso che l'imputata, diversamente, l'avrebbe esibita.

Con un secondo ed ultimo motivo, ha lamentato l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo. La Corte avrebbe ritenuto che la finalità elusiva della condotta dell'imputata emergerebbe dalla testimonianza del P., il quale, da un lato; avrebbe dichiarato che l'utile induttivamente ricostruito dall'Agenzia delle Entrate sia stato eccessivo (Euro 180.000,00) perchè superiore a quello che la società solitamente dichiarava e, dall'altro, che sarebbe stato comunque possibile accertare un utile superiore di Euro 20.000,00 rispetto a quello dichiarato; inoltre, il P. avrebbe anche dichiarato che, attraverso la documentazione presentata dalla V., sarebbe stato sicuramente possibile ricostruire il volume di affari della società; sul punto la Corte avrebbe omesso di considerare che, laddove vi fosse stata una reale volontà elusiva, sicuramente si sarebbe provveduto a nascondere i documenti comprovanti il volume degli affari di tutti i punti vendita; al contrario, la V. avrebbe collaborato per la ricostruzione del reale volume di affari ed avrebbe presentato tutta la documentazione in suo possesso, utile a calcolare il reddito di imposta. Ciò posto, il comportamento fattivo della ricorrente e la documentazione presentata avrebbero consentito la ricostruzione del reddito di imposta, sì che i documenti mancanti non avrebbero impedito all'Agenzia delle Entrate di svolgere le opportune valutazioni.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.

La sentenza impugnata, infatti, ben chiarisce come alla prevenuta non sia stata imputata la mera condotta riguardante la mancata esibizione delle scritture contabili delle quali è obbligatorio tenere gli esemplari, ma le è stata contestata e plausibilmente ritenuta accertata la condotta consistente nell'occultamento di tale documentazione.

Infatti la Corte territoriale ha rilevato che siffatte scritture non erano custodite presso la sede della Società rappresentata dalla imputata, sede peraltro del tutto fittizia, nè le medesime erano custodite presso il commercialista che curava gli interessi fiscali della V., nè, infine, e questo appare il dato più significativo ai fini del decidere, mai la V. ha indicato un diverso luogo ove siffatta documentazione era stata trasferita ed era, pertanto, custodita, in ciò evidenziando non solo la sua volontà di non esibirla all'esame dei verificatori, ma anche quello di sottrarla, attraverso il suo trasferimento in luogo ignoto rispetto ai luoghi ove la stessa ordinariamente deve essere tenuta, all'esame di costoro.

Ed è proprio attraverso tale trasferimento in luogo non dichiarato che si è realizzato l'occultamento della documentazione in questione.

Quanto al secondo motivo di impugnazione, riferito alla insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, come desumibile dall'atteggiamento collaborativo tenuto dalla ricorrente, la quale avrebbe fattivamente collaborato con gli accertatori, ponendo a loro disposizione la documentazione dalla medesima detenuta, osserva il Collegio che, essendo pacifica la circostanza che la documentazione di cui parla la ricorrente non è tale da esaurire il compendio delle scritture contabili che la stessa era tenuta a custodire e che, invece, ha consapevolmente nella sua integralità tenuto celata ai verificatori, la circostanza che, in ogni caso, costoro siano riusciti comunque a ricostruire la situazione reddituale dell'imputata è fattore irrilevante ai fini della realizzazione del reato.

Esso, infatti, è da considerare integrato in tutti i suoi elementi anche nella ipotesi in cui sia stato possibile egualmente ricostruire le operazioni compiute dal contribuente, posto che il legislatore ha inteso sanzionare anche il solo comportamento che abbia reso, sebbene non impossibile, anche soltanto più difficoltosa l'attività di verifica fiscale a causa dell'avvenuta distruzione ovvero occultamento delle scritture contabili obbligatorie (Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 maggio 2016, n. 20748).

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Al proposito osserva il Collegio che l'avvenuta costituzione del rapporto processuale non è comunque tale da comportare la dichiarazione di prescrizione del reato contestato, sebbene questo risulti essere stato commesso il (——), data di chiusura del processo verbale di constatazione redatto a carico della V., posto che il decorso del relativo termine, ordinariamente di anni 7 e mesi 6, stante la presenza di elementi interruttivi di esso, non risulta essere ad oggi integralmente consumato, atteso che lo stesso deve intendersi essere stato sospeso, dal (——), per effetto del rinvio della trattazione del processo disposto dal Tribunale di Pistoia a richiesta della difesa della ricorrente.

Da tanto consegue che l'ordinario termine prescrizionale, che sarebbe spirato in data (——), per effetto della detta sospensione, pari a giorni 46, andrebbe a scadere solo in data (——), cioè in un momento successivo alla celebrazione dell'attuale giudizio.

Al rigetto del ricorso segue, visto l'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

Domande frequenti

Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?

La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.

Chi può certificare il Tax Control Framework?

La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.

Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?

L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.