Cassazione, sentenza n. 23353 del 19/09/2019

Sentenza n. 23353 del 19/09/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
23353
Data
19/09/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un ente contestava il precetto per la riscossione dell’ICI, sostenendo sia il difetto di legittimazione del concessionario sia l’esenzione per immobili locati a terzi, i cui canoni erano destinati ad attività assistenziali. Dopo il rigetto nei gradi di merito, la Corte non ha riesaminato tali questioni: ha giudicato i motivi promiscui, generici, non autosufficienti o estranei alla corretta censura di legittimità, compresa quella sulla competenza del giudice tributario. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e ulteriore contributo unificato.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

Con ricorso in appello l'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia impugnava la sentenza tn. 132/57/2012 della Commissione Tributaria Provinciale ROMA che aveva respinto il ricorso dalla medesima presentato avverso atto di precetto della Azienda Speciale Velletri, volto ad accertare e dichiarare la non debenza dell'ICI con riguardo ad immobili di sua proprietà, ancorchè locati a terzi, in quanto Ente svolgeva attività ricomprese tra quelle elencate dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. I, e dal D.L. n. 203 del 2005, art. 7 comma 2, convertito in L. n. 248 del 2005. La ricorrente aveva altresì contestato la legittimazione attiva dell'Azienda Speciale di Velletri. La sentenza di primo grado motivava il rigetto del ricorso in quanto la ricorrente aveva impugnato l'atto di precetto per vizi non propri ma attinenti agli avvisi di accertamento, peraltro già precedentemente impugnati su cui vi era stata decisione in senso sfavorevole alla ricorrente.

Con l'atto di appello l'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia contestava la statuizione di primo grado sostenendo il difetto di legittimazione attiva dell'Azienda Speciale Velletri alla riscossione dell'ICI, infatti, in quanto tale, il potere impositivo non poteva essere delegato a soggetti privati, essendo espressione della sovranità delle Stato.

Veniva, inoltre, proposto il motivo attinente all'esenzione dall'ICI prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, in quanto l'Ente doveva essere considerato come ecclesiastico, la cui attività era svolta interamente al fine di finanziare l'attività di assistenza e beneficenza dell'Opera. Infatti, anche se gli immobili oggetto di avviso di accertamento erano stati locati a terzi, il canone di locazione conseguito era interamente devoluto al finanziamento dell'attività assistenziale dell'Opera, per cui la ricorrente doveva essere soggetta all'esenzione dell'imposta.

Secondo la CTR l'appello era infondato. Rilevavano i giudici della CTR che, su analoga vicenda contenziosa, che aveva visto coinvolte le medesime parti e sollevati i medesimi vizi, si era espressa la Corte di Cassazione Sez. VI 5, con ordinanza 8 giugno 2012, n. 10015, che veniva espressamente richiamata e dalle cui motivazioni il Collegio non intendeva discostarsi, non ravvisandone giustificate ragioni. In detta sentenza era stata ritenuta la legittimazione attiva della Azienda Speciale Velletri e ritenuta infondata la censura in ordine all'esenzione dell'ICI in quanto le esenzioni, previste dal D.Lgs. n.. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a) ed i), non si applicavano agli immobili locali o terzi, in quanto non aveva alcuna rilevanza la natura giuridica dell'ente e la sua qualità di soggetto passivo di imposizione, ma il fatto che, in concreto, l'utilizzo degli immobili non rispondeva alle condizioni previste dalla legge per l'operatività delle esenzioni medesime, risultando irrilevante che i proventi della locazione fossero, poi, stati destinati alle attività istituzionali dell'ente.

Proponeva ricorso innanzi a questa Corte l'Opera Nazionale per il mezzogiorno d'Italia deducendo:

1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c;

2) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

3) Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circo un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti e rilevabile d'Ufficio, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

4) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Con controricorso si costituiva il comune di Velletri.

Non ha svolto attività difensiva la Velletri Servizi spa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nell'esposizione congiunta dei primi tre motivi di ricorso, la contribuente faceva presente che, nel caso esaminato, si trattava di un immobile in cui veniva svolta attività ospedaliera; che detto ospedale era convenzionato e sovvenzionato dalla Regione Lazio (l'attività medica convenzionata, peraltro, non poteva essere considerata come un'attività commerciale); che oltre alla presenza della convenzione, a seguito di un ridimensionamento da parte della Regione Lazio, era stata disposta la chiusura dell'ospedale (circostanza che confermava la natura non commerciale dell'attività).

Nel merito, ribadiva che l'Azienda Speciale di Velletri era stata trasformata in una società per azioni e che l'ipotesi di delega del potere impositivo (non di quello di riscossione) ad un soggetto privato, nella specie una società per azioni, era del tutto illegittimo, essendo tale potere connaturato allo statuto pubblicistico dell'ente.

In riferimento all'esenzione ICI, rilevava come gli ospedali (ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7) fossero esenti. Gli enti ecclesiastici costituivano una categoria di enti non commerciali il cui fine, per obbligo di legge, era quello di religione o di culto e le unità immobiliari costituivano il bene strumentale per la realizzazione delle finalità di assistenza e beneficenza dell'Opera nei confronti di categorie bisognose. I canoni percepiti costituivano, come nel caso di specie, le risorse economiche che l'Ente utilizzava per il finanziamento delle predette attività. Richiamava la circolare del Ministero Economia e Finanze n. 2F del 29.1.2009 che aveva evidenziato che la ragione dell'esenzione risiedeva, da un lato, nella meritevolezza dei soggetti e delle finalità perseguite e, dall'altro, nella rilevanza sociale delle attività svolte.

Con riferimento al quarto motivo, la ricorrente contestava altresì la competenza della Commissione Tributaria trattandosi di materia di competenza del Tribunale civile, giudice dell'esecuzione.

Con controricorso il Comune di Velletri eccepiva preliminarmente la inammissibilità del ricorso originario attesa la natura dell'atto impugnato. Le censure di merito riproposte anche in questa sede attenevano ad aspetti che riguardavano l'avviso di accertamento – in quanto inerenti la assoggettabilità all'imposta del bene – e non l'atto di precetto emesso sul provvedimento di ingiunzione, impugnabile solo per vizi propri e non per vizi inerenti l'atto presupposto. Il ricorso si risolveva in una riproposizione di tutte le argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio, senza specificazione dei capi della sentenza che si intendevano gravare, nè sufficiente indicazione.

Eccepiva l'esistenza di un giudicato esterno, Cass. n. 22894/2010 relativamente alle annualità 1997-1998-1999-2000-2001-2002 per l'immobile di cui è causa e 3300/2014 sempre relativa agli anni dal 1997 al 2002), in cui il ricorso della contribuente contro l'ingiunzione del Comune di Velletri si fondava sulla contestazione del presupposto impositivo e sulla pretesa illegittimità dell'attività demandata alla Velletri Servizi spa. Reiterava le proprie osservazioni in ordine al potere di imposizione ed esenzione.

Il ricorso è inammissibile.

Con il primo ed il secondo motivo di ricorso (uno improntato alla violazione dell'art. 112 c.p.c.; l'altro alla violazione di "norme di diritto" non meglio specificate, ma entrambi trattati inestricabilmente in un medesimo contesto) la parte si duole promiscuamente di differenti tipologie di vizio che sarebbero state commesse dal giudice di merito e -quanto al vizio di violazione di legge- a mezzo del vago richiamo di "norme di diritto" che sono rimaste indeterminate e non specificamente individuate.

D'altronde il primo dei due motivi di impugnazione è rimasto privo del necessario requisito di autosufficienza, rispetto al contenuto delle specifiche censure di appello in riferimento alle quali il giudicante non si sarebbe pronunciato, mentre il secondo motivo di impugnazione risulta privo di aderenza alla ratio sulla quale è fondata la decisione del giudice di appello.

In ogni caso, il secondo motivo di impugnazione è da ritenersi inammissibile, non essendo la sua formulazione rispettosa del criterio di specificità, siccome imprescindibile al fine di consentire la pronta individuazione delle ragioni per le quali la parte ricorrente si duole dell'esistenza di ben individuate questioni di illegittimità o lacunosità della sentenza di merito ai fini di ottenerne la cassazione.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La norma di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), prevede che il ricorso per cassazione può essere proposto per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti. Ora non si comprende quale sia questo fatto (che deve intendersi non una questione o un punto della sentenza, ma un fatto vero e proprio) controverso e decisivo a cui si riferisce la ricorrente nel censurare la sentenza impugnata.

Inammissibile è, altresì, il quarto motivo di ricorso con cui si deduce una questione relativa alla competenza della Commissione Tributaria che, che non può considerarsi ricompresa nell'ipotesi prevista dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 10.000,00 oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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