Cassazione, ordinanza n. 23588 del 23/09/2019
ICI - Base imponibile - Attribuzione o rettifica della rendita catastale successiva al 31 dicembre 1999 - Applicabilità dalla data di notifica.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 23588
- Data
- 23/09/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il Comune pretendeva l’ICI 2009 utilizzando una rendita catastale rettificata dopo il 1° gennaio 2000 ma comunicata al contribuente soltanto nel 2014. La Cassazione ha affermato che l’attribuzione o rettifica successiva al 31 dicembre 1999 deve essere notificata per acquistare efficacia e, in mancanza, non può essere impiegata per determinare la base imponibile; la disciplina è diversa da quella transitoria prevista per le rendite adottate entro quella data. Ritenuta corretta la decisione regionale che aveva annullato l’accertamento, la Corte ha rigettato il ricorso comunale.
Massima
L'omessa notifica dell'attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 2009, ne preclude l'utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell'ICI. Nel caso di specie non veniva in contestazione il fatto che la rettifica del valore da parte dell'allora Agenzia del Territorio rispetto a quello dichiarato dalla contribuente avvenisse in epoca successiva al 1° gennaio 2000, con conseguente obbligo di notifica della stessa, ai sensi dell'art. 74, comma 1, della L. n. 342/2000. Perché l'atto attributivo o modificativo della rendita sia efficace, diversamente da quanto disposto dal comma 3 dello stesso art. 74 della citata legge, per le attribuzioni o rettifiche di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999, in relazione alle quali il Comune può legittimamente chiedere l'imposta dovuta in base al classamento, è necessario che abbia effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
La Corte:
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016 osserva;
Con sentenza n. 10504/16/2017, depositata il 11.12.2017 non notificata, la CTR della Campania rigettava l'appello proposto dal Comune di Ischia nei confronti di D.M.V. per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso del contribuente su avviso di accertamento relativo a Ici per l'anno di imposta 2009 sul presupposto che la nuova rendita fosse stata comunicata solo nel 2014.
Il Comune di Ischia ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a un motivo.
Il contribuente resiste con controricorso.
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, deducendo che erroneamente la CTR aveva annullato l'atto impositivo a causa della mancata notifica della rendita catastale.
La censura non è fondata.
Non è, in fatto, in contestazione tra le parti, che la rettifica del valore da parte dell'allora Agenzia del Territorio rispetto a quello dichiarato dalla contribuente sia certamente successiva, come messa in atti, al 1 gennaio 2000, con conseguente obbligo di notifica della stessa, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, perchè l'atto attributivo o modificativo della rendita sia efficace, diversamente, quindi, da quanto disposto dalla citata legge, art. 74, comma 3, per le attribuzioni o rettifiche di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999, in relazione alle quali il Comune può legittimamente chiedere l'imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 11 marzo 2014, n. 5621; Cass. sez. 5, ord. 18 maggio 2011, n. 10953; Cass. sez. 5, 8 luglio 2009, n. 16031). La pronuncia impugnata, nella parte in cui ha ritenuto inutilizzabile la maggiore rendita attribuita dall'Agenzia del Territorio ai fini della determinazione della base imponibile dell'ICI per l'anno oggetto di accertamento, ha fatto, quindi, corretta applicazione del principio affermato in materia da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11682) secondo cui l'omessa notifica dell'attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 2009, ne preclude l'utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell'ICI. Eventuali dubbi in ordine all'effettiva esistenza di contrasto nella giurisprudenza in materia di questa Corte, denunciato dalla ricorrente amministrazione in relazione a quanto esposto dalla citata Cass. sez. 5, 15 giugno 2016, n. 12323, debbono intendersi fugati, da ultimo, da Cass. sez. 5, 19 luglio 2017, n. 17825, ove è ben chiara la distinzione tra la nuova disciplina ordinaria di cui alla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, che ricorre pacificamente nel caso di specie, e quella transitoria di cui al citato art. 74, comma 3, per le cosiddette messe in atti anteriori al 1 gennaio 2000, sebbene non notificate.
Nè può ritenersi che il contribuente abbia fatto ricorso alla procedura DOCFA prevista dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701, ai fini del classamento dell'immobile. Della circostanza, che il contribuente contesta, non vi è traccia nella sentenza impugnata e l'ente locale ricorrente non ha censurato il mancato esame della stessa, nè riferito in quale atto processuale l'eccezione sarebbe stata dedotta e documentata. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Ischia al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1400,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis, ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019
Domande frequenti
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