Cassazione, sentenza n. 23846 del 25/09/2019

Sentenza n. 23846 del 25/09/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
23846
Data
25/09/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La Commissione regionale aveva dichiarato tardivo l’appello contro il diniego di rimborso IRAP, facendo decorrere il termine di costituzione dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. La Cassazione ha stabilito che, quando la notificazione avviene tramite ufficiale giudiziario, il termine per costituirsi nel processo tributario decorre dalla ricezione materiale dell’atto da parte del destinatario; nel computo rilevava inoltre la proroga della scadenza caduta di sabato. Ritenuta tempestiva la costituzione secondo tale criterio, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla Commissione regionale.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 209 del 19/9/2011 la Commissione Tributaria Provinciale dell'Aquila, sez. 04, respingeva il ricorso con il quale B.E. ricorreva avverso il silenzio rifiuto relativo all'istanza di rimborso Irap versata per gli anni dal 2003 al 2007, posto in essere dall'Agenzia delle Entrate per un totale di Euro 23.884,97.

2. Avverso tale decisione presentava appello la contribuente chiedendo che, in riforma della decisione impugnata, la Commissione Tributaria Regionale dichiarasse che non era tenuta al pagamento dell'Irap e riconoscesse il suo diritto al rimborso di quanto illegittimamente corrisposto a titolo di imposta nei periodi dal 1998 al 2008.

3. All'esito del giudizio la C.T.R. dichiarava l'inammissibilità dell'appello, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 22, in quanto il deposito dell'atto nella segreteria della Commissione Tributaria Regionale, era stato effettuato, oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla sua proposizione.

4. Avverso tale sentenza la B. proponeva ricorso per cassazione che affidava a due motivi.

5. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio resistendo con controricorso.

6. La ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce "violazione c/o falsa applicazione – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – degli artt. 137, 165, 347 e 348 c.p.c. nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22, 49 e 53.".

2. Con il secondo motivo deduce "violazione c/o falsa applicazione – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – dell'art. 155 c.p.c., n. 4 e 5 nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 16, comma 2, artt. 22, 49 e 53.".

3. Lamenta la ricorrente che con la sentenza impugnata la C.T.R. ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello nella erronea considerazione che il dies a quo per il computo del termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, decorresse dal 17.4.2012, data in cui l'atto era stato consegnato per la notifica all'UNEP dell'Aquila e che il termine entro il quale doveva effettuarsi la costituzione in giudizio era il 17.5.2012, talchè la costituzione effettuata il 21.5.2012 risultava intempestiva. Secondo la contribuente viceversa il termine decorreva dalla data di effettiva consegna dell'atto al destinatario della notifica (19.4.2012), talchè doveva ritenersi assolutamente tempestiva la costituzione in giudizio effettuata il 21.5.2012, cadendo il termine di scadenza di 30 giorni in data 19.5.2012, giorno di sabato, espressamente equiparato dall'art. 155 c.p.c. al giorno festivo.

4. Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento. Invero, come stabilito dalle Sezioni Unite con sentenza 29 maggio 2017, n. 13452, "il sistema della notificazione e della costituzione introduttiva del giudizio, al di fuori dei procedimenti che s'instaurano con ricorso previamente depositato (es. processo del lavoro), è normalmente basato sul principio del rispetto di un termine prefissato e decorrente dalla notifica materiale dell'atto al convenuto, intimato o appellato". Più in particolare hanno poi affermato le Sezioni Unite con la medesima decisione che "la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che il termine per la costituzione del ricorrente dinanzi alle commissioni tributarie decorre, ove la notificazione del ricorso sia avvenuta tramite l'ufficiale giudiziario, dalla ricezione di quell'atto da parte del destinatario (Cass. n. 23589 del 2016 e giur. Ivi cit.), atteso che questa ipotesi non è sottratta alla regola generale per la quale i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto (art. 16, comma 5). Dunque, per le notifiche col ministero di agente notificatore, la disciplina dettata per il processo tributario non si discosta affatto da quella ordinariamente prevista per il processo civile di cognizione, risultando così osservata la previsione della legge-delega di tendenziale adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile (art. 30 citato)".

5. Detto principio consente di ritenere ormai superata la regola di diritto positivo già applicata per effetto della sentenza n. 477/2002 della Corte Costituzionale, che sanciva il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio, in base al quale la notifica di un atto processuale doveva intendersi realizzata, dal lato del notificante, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, mentre dal lato del destinatario dal momento in cui lo stesso acquisiva la legale conoscenza dell'atto.

6. La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, la quale si atterrà nella decisione della causa al principio di diritto sopra affermato. Il giudice di rinvio provvederà altresì sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla C.T.R. dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 25 settembre 2019

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