Cassazione, ordinanza n. 24111 del 27/09/2019
Ordinanza n. 24111 del 27/09/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 24111
- Data
- 27/09/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il richiedente censurava il diniego della protezione internazionale e umanitaria, lamentando il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi e una non corretta valutazione della vulnerabilità. La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile: mancavano allegazioni idonee ad attivare la cooperazione istruttoria e le deduzioni sulla protezione umanitaria erano generiche; conferma inoltre il rigetto dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato, precisando che, dopo la decisione del consiglio dell’ordine, essa va riproposta al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, non alla Corte di cassazione.
Testo della pronuncia
RILEVATO CHE
1. -A. M. N. propone ricorso per due mezzi, nei confronti del Ministero degli Interni, contro il decreto del 27 febbraio 2018 con cui il Tribunale di Trieste ha respinto la sua opposizione avverso il diniego, da parte della competente Commissione Territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
2. l'amministrazione intimata non spiega difese.
CONSIDERATO CHE
3.-Il primo motivo denuncia ai sensi dei numeri 3 e 5 dell'articolo 360 c.p.c. violazione ovvero erronea applicazione del decreto legislativo numero 251 del 2007, articolo 3, comma 5, lettera c), e omessa motivazione in ordine all'esistenza di un danno grave secondo il parametro del decreto legislativo numero 251 del 2007, articolo 14, lettere b) e c), nonché violazione e falsa applicazione degli articoli da 2 a 6 e 14 del decreto legislativo numero 251 del 2007, dell'articolo 8 del decreto legislativo numero 25 del 2008 e degli articoli 2 e 3 della CEDU.
Il secondo motivo denuncia ai sensi dei numeri 3 e 5 dell'articolo 360 c.p.c. violazione delle norme che regolano il diritto alla protezione umanitaria, omessa motivazione, violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente fissati nel decreto legislativo numero 251 del 2007, articolo 3, comma 5, lettera c).
RITENUTO CHE
4. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.
S. -Il ricorso è inammissibile.
5.1. -E' inammissibile il primo motivo.
Con esso il ricorrente lamenta la mancata attivazione da parte del Tribunale di poteri officiosi oltre all'acquisizione di ogni informazione relativa alla specifica zona di provenienza del richiedente: il che non è per una duplice ragione:
-) anzitutto perché il Tribunale ha evidenziato come il ricorrente non avesse «addotto alcun motivo per la concessione dello status di rifugiato», non essendosi pertanto concretizzato, in mancanza di allegazione, alcun dovere di cooperazione istruttoria (Cass. 31 gennaio 2019, n.3016);
-) in ogni caso perché il Tribunale ha affermato, debitamente richiamando il rapporto EASO 2017, che nella zona di provenienza del ricorrente, il P…, è oggi considerata tranquilla, e trattasi di accertamento di merito effettuato nel rispetto del terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo numero 251 del 2007, per il resto non sindacabile in questa sede.
5.2. -E' inammissibile il secondo motivo.
Si tratta di considerazioni di ordine generale sulla disciplina giuridica della protezione umanitaria, senza alcuno specifico riferimento alla situazione del richiedente, considerazioni dalle quali, cioè, non emerge neppure approssimativamente in che cosa consisterebbe, in specifico, la situazione di vulnerabilità di questi.
6. – Occorre poi confermare il provvedimento, già reso dal coordinatore della sottosezione, sul «rinnovo istanza di ammissione al patrocinio a spase dello Stato» avanzato dal ricorrente a mezzo del proprio difensore.
Si deve premettere che lo stesso ricorrente ha chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in vista della proposizione del ricorso per cassazione, al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trieste; Consiglio che ha dichiarato inammissibile l'istanza per difetto assoluto di indicazione delle ragioni di detta impugnazione, avvertendo il medesimo ricorrente che l'istanza medesima poteva essere proposta al magistrato competente per il giudizio ai sensi dell'articolo 126 del d.p.r. numero 115 del 2002.
Dopodiché, il ricorrente ha avanzato il rinnovo di istanza di cui si è detto alla Corte di Cassazione.
Ma è evidente che non è la Corte di Cassazione a dover provvedere in proposito.
Stabilisce l'articolo 124 del d.p.r. numero 115 del 2002, sotto la rubrica: «0rgano competente a ricevere l'istanza che: «1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo di raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati. 2. Il consiglio dell'ordine competente è quello del 1uogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, Ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei Conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
Il terzo comma dell'articolo 126 dello stesso d.p.r. soggiunge che:
«Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistato competente per il giudizio che decide con decreto.
Dal combinato disposto delle due norme deriva che, ove l'interessato intenda proporre ricorso per cassazione, ed il consiglio dell'ordine competente, ossia quello del luogo ove ha sede non già la Corte di Cassazione, bensì il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, non abbia accolto l'istanza, essa va riproposta per l'appunto al magistrato che, ivi, ha emesso il provvedimento impugnato.
Si desume difatti con tutta evidenza dal sistema che la Corte di Cassazione non provvede mai sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il che reso è palese dalla previsione dettata in materia di processo penale dal primo comma dell'articolo 93 del medesimo d.p.r. numero 115 del 2002, il quale stabilisce che: l'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistarto innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di Cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato; previsione non espressamente ribadita con riguardo al processo civile non già perché, in tal caso, l'istanza possa essere proposta alla Corte di Cassazione, bensì perché, in detta ipotesi, essa non è proposta affatto, di regola, al giudice, ma al Competente consiglio dell'ordine.
Lo stesso congegno, ossia la devoluzione della decisione sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato al solo giudice di merito, mai alla Corte di cassazione, del resto, è alla base della previsione dettata dagli articoli 80, secondo comma, 96 primo comma, 112, terzo comma, 208, primo comma, del citato d.p.r.
D'altronde, la previsione normative è sostenuta da una evidente ratio, giacché, come è già stato osservato, nel sistema del d.p.r. n. 115 del 2002, la valutazione e la decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato coinvolge valutazioni di merito che sono incompatibili con le funzioni di legittimità di questa Corte, come reso evidente anche dalla mancata inclusione, nel d.lgs. n. 150 del 2011, articolo 15, del presidente della Cassazione tra i presidenti chiamati a decidere sull'opposizione ex articolo 170 del testo unico sulle spese di giustizia (Cass. 5 maggio 2015, n. 8912).
6. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso c conferma il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dando atto ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma l bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosezione prima, il 7 giugno 2019.
Domande frequenti
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