Cassazione, sentenza n. 25504 del 10/10/2019
Sentenza n. 25504 del 10/10/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 25504
- Data
- 10/10/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La CTR aveva dichiarato estinto il giudizio relativo all’IVA all’importazione, annullata dall’Ufficio dopo i chiarimenti europei sui depositi fiscali virtuali, ma aveva mantenuto le sanzioni in misura ridotta. La contribuente, che contestava tale statuizione per ultrapetizione, ha poi documentato l’adesione alla definizione agevolata e la comunicazione dell’agente della riscossione secondo cui non risultavano somme da pagare, rinunciando al ricorso con il consenso dell’Amministrazione. La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando il perfezionamento della definizione, e ha compensato integralmente le spese.
Testo della pronuncia
1. Con l'impugnata sentenza la Regionale della Sicilia sez. staccata di Siracusa, riuniti gli appelli promossi dall'Agenzia delle Dogane contro due distinte sentenze della Provinciale che aveva accolto i separati ricorsi promossi dalla S. Service S.r.l., il primo contro un avviso con il quale veniva recuperata IVA all'importazione 2006 2007 2008 perchè la merce non era stata fisicamente introdotta nel deposito fiscale, il secondo contro il corrispondente atto di irrogazione sanzioni per omesso versamento d'imposta ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ex art. 13, preso atto che l'ufficio aveva nelle more provveduto ad annullare la ripresa IVA successivamente ai chiarimenti resi da Corte giust. EU sez. VI n. 272 del 2014 sui cosiddetti depositi virtuali, "dichiarava estinto il giudizio in ordine alla pretesa erariale dell'IVA", mentre riduceva, come ancora "precisato dalla Corte di giustizia CE ut supra", la misura delle sanzioni, facendo applicazione "dell'art. 13, comma 1, u. cpv." D.Lgs. n. 471 cit..
2. La contribuente ricorreva per un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 112 c.p.c., nella sostanza rimproverando alla Regionale di essere incorsa nel vizio di ultra petizione perchè l'annullamento del recupero d'imposta avrebbe fatto venire meno le collegate sanzioni, come sarebbe stato anche ammesso dall'Ufficio; cosicchè, concludeva la contribuente, erroneamente la CTR aveva ridotto una comminatoria non più esistente; a riguardo, l'Agenzia resisteva con controricorso.
3. La contribuente, con memoria, dopo aver esposto di aver aderito alla definizione agevolata ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ex art. 6, conv. con modif. in L. 1 dicembre 2016, n. 225, con impegno ai sensi del D.L. n. 193 cit., ex art. 6, comma 2, a rinunciare al giudizio, ricevendo, in conseguenza, dal concessionario della riscossione, la comunicazione del calcolo delle somme dovute, come prescritto dal D.L. n. 193 cit., art. 6, comma 3; che con altra successiva comunicazione, dalla contribuente allegata alla memoria come doc. n. 8, il medesimo concessionario della riscossione dava atto della adesione al "condono", ulteriormente precisando che "non occorre pagare alcuna somma" per lo stesso; che, in ragione di tutto quanto sopra esposto, la contribuente affermava di voler rinunciare al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., domandando, inoltre, per l'effetto, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere e che fossero integralmente compensate le spese processuali; conclusioni, alle quali, in pubblica udienza, prestava consenso la difesa erariale.
4. Come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, alla speciale fattispecie di rinuncia prevista dal D.L. n. 193 cit., art. 6, comma 2, che costituisce elemento necessario del procedimento di definizione agevolata della lite, deve farsi conseguire l'estinzione del giudizio, in applicazione dell'art. 391 c.p.c., comma 1; e, ma solo a seguito del completo versamento delle somme dovute per la definizione agevolata, dalla quale in effetti discende che ai sensi del D.L. n. 193 cit., art. 6, comma 12, "l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo", la cessazione della materia del contendere (Cass. sez VI n. 24083 del 2018; Cass. sez. trib. n. 17822 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese integralmente compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.
Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
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