Cassazione, sentenza n. 26140 del 16/10/2019
Sentenza n. 26140 del 16/10/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 26140
- Data
- 16/10/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La concessionaria di un immobile demaniale aveva impugnato una variazione catastale mai notificata, contestandone motivazione, consistenza, categoria e stima; i giudici di merito avevano ritenuto il ricorso tardivo, pur divergendo sulla legittimazione. La Cassazione afferma che, senza notificazione, il termine di sessanta giorni non decorre per effetto della mera conoscenza acquisita aliunde. Accoglie tuttavia anche il ricorso incidentale dell’Ufficio: l’impugnazione della rendita compete esclusivamente all’intestatario della partita catastale, non al concessionario, il cui interesse è soltanto fattuale; conferma quindi l’inammissibilità originaria per difetto di legittimazione, compensando le spese.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli la (XXXXXX) s.r.l. impugnava la valutazione/variazione catastale n. (XXXXX) dell'Agenzia del Territorio (non notificata), conseguente a DOCFA del 24/6/2011 riguardante un immobile di proprieta' del Demanio pubblico dello Stato condotto dalla ricorrente in regime di concessione
La societa' ricorrente lamentava in particolare la mancanza di adeguata e valida motivazione dell'accertamento, l'erronea quantificazione della consistenza (pari a mq 736 e non agli accertati mq 1053), nonche' l'erronea attribuzione della categoria D7 e l'anomala valutazione del mercato.
2. La Commissione adita, con sentenza n. 18868/16/14 dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione della ricorrente all'impugnativa, in quanto soggetto diverso dall'intestatario del bene, nonche' per tardivita' del ricorso.
3. Avvero tale decisione proponeva appello la (XXXXX) s.r.l. deducendo la nullita' dell'opposta sentenza per carenza di motivazione, nonche' la violazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 3, del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 14, comma 1 e articolo 10, in ordine alla legittimazione a ricorrere, e quella del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21, in ordine alla tempestivita' del ricorso.
L'Agenzia del Territorio si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello.
3. Con sentenza n. 3241/15/15, depositata il 7/4/2015 e non notificata, la CTR di Napoli rigettava l'appello, precisando di ritenerlo fondato con riferimento alla legittimazione a ricorrere ma non in relazione alla statuizione di tardivita' contenuta nella sentenza impugnata.
4. Avverso tale sentenza (XXXXX) s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste con controricorso l'agenzia del Territorio, la quale ha altresi' proposto ricorso incidentale condizione fondato su un unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso e' prospettata la " Violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21".
La ricorrente deduce di non aver mai avuto la notifica di un accertamento catastale e, pertanto, erroneamente la sentenza impugnata avrebbe individuato il termine di decorrenza dei 60 giorni per proporre ricorso dalla data di pubblicazione di un sentenza (la n. 504/6/12 della CTP di Napoli) intervenuta su altro ricorso proposto dalla stessa (XXXXX) s.r.l. avverso accertamenti ICI relativi al medesimo immobile, emessa all'esito di un giudizio nel corso del quale la odierna ricorrente aveva appreso dell'esistenza di una rettifica della rendita catastale. Il termine, invero, ad avviso della ricorrente doveva essere fatto decorrere dalla successiva visura catastale effettuata dalla stessa (XXXXX) s.r.l. in data 11/2/2013, che le aveva permesso di avere contezza dei termini esatti della rettifica.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la "violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 19 e 21.".
Deduce il ricorrente che la norma invocata, nella parte in cui prevede che il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, pone una limitazione del diritto di difesa del contribuente e, pertanto, non e' suscettibile di una interpretazione estensiva; ne deriva l'erroneita' della individuazione del dies a quo di decorrenza di tale termine con riferimento ad un altro fatto, qual e' nella specie la data di pubblicazione della sentenza n. 504/06/12 richiamata dalla CTR.
3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.
Deve infatti trovare applicazione il principio secondo il quale, in tema di contenzioso tributario, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, articolo 16, nonche' dal vigente Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 19 e 21, emerge chiaramente che i termini per proporre ricorso alle Commissioni Tributarie da parte del contribuente decorrono esclusivamente dalla notificazione dell'atto, in mancanza della quale l'interessato rimane sempre libero di contestare la pretesa dell'Amministrazione attraverso l'impugnazione degli atti successivi a quello non notificato. Non e' quindi consentito attribuire alcun rilievo alle notizie comunque acquisite dal contribuente, perche' quello che conta e' solo la conoscenza legale dell'atto, che stante il tenore letterale delle norme puo' derivare soltanto dalla sua notificazione (cfr. Cass., sez. 5, 20/07/2001, n. 9891, Rv. 548343 – 01; conf. Cass. sez. 5, 1/03/2002, n. 2975, Rv. 552685 – 01).
La CTR non ha correttamente applicato le norme citate, avendo affermato, peraltro apoditticamente, che l'appello "e' infondato nella parte che nega la tardivita' del ricorso sancita dal primo Giudice ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21, per essere stato proposto su visura effettuata in data 11/2/2013 e non in seguito alla sentenza n. 504/6/12 CTP Napoli; infatti il decorso dei 60 giorni Decreto Legislativo n. 546 del 1992 ex articolo 21, va computato dalla data di deposito della sentenza n. 5044/06/12 CTP Napoli".
Ne deriva la fondatezza delle censure sollevate dalla ricorrente.
4. Con l'unico motivo di ricorso incidentale l'Agenzia del Territorio deduce la "violazione di legge per falsa ed erronea applicazione della L. n. 342 del 2000, articolo 74".
Ritiene la ricorrente incidentale che la CTR avrebbe errato nella parte in cui, in riforma del giudizio di primo grado, ha dichiarato la legittimazione della societa' ricorrente alla impugnativa della rendita e della categoria, essendo a cio' legittimato solo l'intestatario della relativa partita che, nella specie, e' il demanio.
3.1. Il motivo e' fondato.
Invero, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati hanno rilievo giuridico nei soli confronti dei soggetti intestatari della relativa partita, come desumibile dalla L. n. 342 del 2000, articolo 74, che prevede la notificazione dei summenzionati atti esclusivamente nei confronti di tali soggetti ai fini della decorrenza della relativa efficacia.
Conseguentemente, la legittimazione all'impugnazione del provvedimento di attribuzione della rendita catastale ad un immobile spetta esclusivamente all'intestatario della partita.
Ne' a diversa conclusione puo' condurre la circostanza che in determinate circostanze, espressamente previste dal Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 3, comma 2, tale soggetto non coincida con il soggetto passivo dell'imposta, atteso che quest'ultimo ha un interesse temporaneo e di mero fatto a contestare il classamento e l'attribuzione della rendita sulla cui base viene calcolata l'ICI.
7. In definitiva, accolti sia il ricorso principale che il ricorso incidentale condizionato, la sentenza impugnata deve essere confermata, sia pure per la diversa motivazione derivante dall'accoglimento del ricorso incidentale condizionato, che implica l'inammissibilita' del ricorso originariamente proposto sotto il profilo della carenza di legittimazione attiva in capo alla (XXXXX).
Le spese del presente grado sono compensate in considerazione delle ragioni della decisione.
Stante l'accoglimento di entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, non ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, ne' da parte della ricorrente principale ne' da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M
La Corte:
– accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
– compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita'.
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
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Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
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