Cassazione, ordinanza n. 26987 del 22/10/2019
Accertamento delle imposte - Accertamento induttivo -Accertamento d'ufficio con metodo induttivo su dati e notizie raccolti dall'ufficio nei modi di legge (nella specie, tramite pvc della gdf) - Presunzioni supersemplici - Ammissibilità - Effetti - Inversione dell'onere della prova.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 26987
- Data
- 22/10/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Ufficio aveva determinato induttivamente il reddito IRPEF derivante da vendite online, utilizzando i dati sulle aste conclususe acquisiti tramite la piattaforma e riportati nel processo verbale della Guardia di Finanza, in presenza di omessa dichiarazione e mancata tenuta delle scritture. La Corte afferma che l’accertamento d’ufficio può fondarsi anche su presunzioni prive di gravità, precisione e concordanza, trasferendo sul contribuente l’onere della prova contraria. È quindi accolto il motivo dell’Agenzia sulla ripartizione dell’onere probatorio, mentre è respinta la censura sulla motivazione; la sentenza è cassata con rinvio.
Massima
L' accertamento delle imposte ex art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici – cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza le quali determinano un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito, risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi, non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dal medesimo ufficio.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Rilevato
che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio di accoglimento dell'appello proposto dal contribuente S.P. avverso una decisione della CTP di Roma, che aveva respinto il ricorso di quest'ultimo avverso un avviso di accertamento IRPEF 2006;
Considerato
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, la ricorrente prospetta la nullità della sentenza impugnata per assenza di motivazione (motivazione apparente), in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4 e dell'art. 132 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, per carenza di una motivazione idonea a chiarire le ragioni della soluzione accolta, essendosi la CTR limitata a trascrivere gli assunti formulati dal contribuente nel suo appello;
che, col secondo motivo, prospetta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 41 bis, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto nel pvc della GDF erano state chiaramente indicate le informazioni acquisite, tramite EBAY EUROPE SARL, circa le aste cui il contribuente aveva preso parte e circa le vendite effettuate dal medesimo negli anni dal 2004 al 2009 ed andate a buon fine, per essere state di volta in volta consegnati i beni, tenendo conto del fatto che, nelle vendite on line, la consegna della merce è successiva al pagamento del prezzo; pertanto i dati utilizzati dall'ufficio erano idonei in via presuntiva a fondare l'accertamento, stante l'omessa tenuta delle scritture contabili da parte del contribuente;
che l'intimato si è costituito con controricorso;
che il primo motivo è infondato;
che, infatti, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 22598 del 2018) è concorde nel ritenere che, a seguito della riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza o di adeguatezza della motivazione; tuttavia, rimanendo pur sempre l'obbligo della motivazione per i provvedimenti giudiziari, imposto dall'art. 111 Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, occorre pur sempre esaminare se detto obbligo sia violato; e detta violazione può ritersi sussistente solo se la motivazione sia totalmente mancante ovvero risulti assolutamente inidonea ad assolvere alla sua funzione di esplicitare le ragioni della decisione, concretandosi in tal caso come una nullità processuale, deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
che, nella specie, non può dirsi che la motivazione sia inesistente, alla stregua dei criteri sopra evidenziati, avendo la CTR in ogni caso indicato le ragioni che l'hanno indotta ad accogliere l'appello del contribuente, avendo sostenuto che mancava la prova che le transazioni effettuate dal contribuente tramite ebay fossero andate tutte a buon fine ed avessero quindi generato redditi tassabili;
che il secondo motivo di ricorso è invece fondato;
che invero esso ha ad oggetto un accertamento induttivo effettuato dall'ufficio a carico del contribuente a seguito delle comunicazioni fornite dalla EBAY EUROPE SARL circa la chiusura delle aste on line per vendite effettuate dal contribuente tramite il canale informatico E-Bay dal 2004 al 2009;
che, al riguardo, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 6086 del 2009; Cass. n. 9203 del 2008; Cass. n. 18787 del 2016; Cass. n. 14930 del 2017), secondo la quale, in caso di omessa dichiarazione fiscale, l'ufficio può procedere all'accertamento induttivo del reddito imponibile anche sulla base di presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, le quali hanno il valore autonomo di prova della pretesa fiscale e producono l'effetto di spostare sul contribuente l'onere della prova contraria; il ricorso al metodo induttivo può dunque legittimamente fondarsi anche su dati e notizie raccolti dall'ufficio nei modi di legge (nella specie, tramite pvc della gdf); che la CTR non si è adeguata a tali principi di diritto, avendo erroneamente sostenuto che era l'ufficio a dover dimostrare che le transazioni effettuate dal contribuente si fossero concretizzate in vendite, alle quali erano seguiti ricavi tassabili;
che la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo di ricorso in esame, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso con riferimento al primo motivo e, accogliendo il secondo motivo, cassa con riferimento ad esso la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
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Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
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