Cassazione, sentenza n. 28058 del 31/10/2019

Sentenza n. 28058 del 31/10/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
28058
Data
31/10/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’avviso aveva revocato le agevolazioni sulla permuta di un terreno agricolo perché, secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza, nel periodo considerato non era rimasto costante il requisito di coltivatore diretto; i giudici di merito avevano invece ritenuto sufficiente il suo riscontro in una sola annualità. La Cassazione stabilisce che tale qualifica deve sussistere dalla stipula e permanere senza interruzioni per l’intero quinquennio. Le diverse circostanze fattuali prospettate dalla contribuente non risultavano dalla sentenza impugnata e non potevano essere accertate in sede di legittimità; la Corte cassa e respinge il ricorso originario.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

L'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 49/24/13 depositata in data 23.5.2013 con la quale la CTR della Toscana aveva respinto l'appello proposto contro la decisione della CTP di Arezzo che aveva accolto il ricorso proposto da A.A. avverso l'avviso di liquidazione notificatole in data 28.10.2009 con cui le erano state revocate le agevolazioni previste dalla L. n. 604 del 1954, per la formazione della piccola proprietà contadina su un contratto di permuta di un'area agricola in quanto l'azienda aveva usufruito, mediamente, di almeno quattro dipendenti a tempo pieno nel periodo 2994/2007, così come risultato da accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo.

A.A. ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La controversia ha ad oggetto l'impugnativa di un avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale conseguente alla stipulazione di un atto di permuta di terreno agricolo per intervenuta decadenza delle agevolazioni previste dalla L. n. 604 del 1954.

Con l'unico motivo l'AGENZIA ricorrente ha lamentato violazione ed errata applicazione del combinato disposto della L. 604 del 1954, artt. 2 e 7, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, da parte della CTR della Toscana laddove, con riferimento al cit. art. 7, aveva interpretato la dizione in esso contenuta "prima che siano trascorsi cinque anni" nel senso che l'agevolazione ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale non spettava solo se nell'arco dell'intero quinquennio il coltivatore non avesse raggiunto i requisiti per essere qualificato come "coltivatore diretto".

Sulla base di tale interpretazione, pertanto, la CTR, confermando la decisione di primo grado della CTP di Arezzo, aveva, secondo il ricorrente, erroneamente riconosciuto alla A. le agevolazioni in questione poichè per l'anno 2007, secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza, era da considerare come "coltivatore diretto" per aver utilizzato la propria forza di lavoro nella misura di 1/3, così come richiesto dalla normativa in esame, contrariamente a quanto risultato per il restante periodo esaminato (dal 2004 ai 2006) in cui era risultata l'utilizzazione di forza lavorativa estranea alla famiglia eccedente i 2/3 delle energie necessarie per la coltivazione.

Da ciò il riconoscimento della agevolazione fiscale richiesta.

Il motivo è fondato e va accolto.

La norma dell'art. 7 prevede varie ipotesi di decadenza dalle agevolazioni tributarie tra le quali, per quanto di interesse nella presente fattispecie, quella secondo cui l'acquirente, l'enfiteuta o il permutante, "prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti", cessa dal coltivare direttamente il fondo.

Il punto da esaminare riguarda proprio l'interpretazione dell'inciso appena menzionato.

Orbene, secondo il costante orientamento della Corte, non è possibile aderire all'interpretazione fornita dalla CTR e ciò in quanto, già dal solo tenore letterale della norma e senza la necessità di un particolare sforzo ermeneutico, si evince, all'evidenza, come il requisito dei possesso della qualifica di "coltivatore diretto" debba sussistere, a pena di decadenza dalle agevolazioni fiscali riconosciute, a partire dal momento di stipula dell'atto di acquisto (o, come nel caso in esame, di permuta) e debba permanere per tutto periodo dei cinque anni successivi, senza mai venire meno.

In definitiva, l'osservanza delle prescrizioni riguardanti il possesso del requisito di coltivatore diretto deve permanere per tutti e cinque gli anni, così come previsto dalla legge, senza possibilità di deroghe o limitazioni, stante l'evidenza della portata letterale del cit. art. 7. Da ciò consegue che colui che non rispetta per cinque anni quanto in essa previsto non acquista ovvero decade dal diritto alla agevolazione.

Nel caso in esame, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici del merito, non può ritenersi sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto di usufruire dei benefici riconosciuti per la costituzione della piccola proprietà contadina il fatto che per una sola annualità (2007) nel quinquennio di riferimento alla A. poteva riconoscersi la qualifica di coltivatore diretto per aver utilizzato la propria forza lavoro nella misura di 1/3 così come richiesto dalla normativa in esame.

La difesa della controricorrente ha sostenuto, in proposito, come l'utilizzo in eccedenza di lavoratori estranei al nucleo familiare avesse riguardato non il fondo acquistato dal proprio coniuge per la formazione della piccola proprietà contadina bensì quello di proprietà del proprio coniuge condotto con contratto di affitto di azienda agricola, risolto contestualmente all'acquisto del fondo oggetto della presente controversia, ciò in quanto l'accertamento della Guardia di Finanza aveva riguardato gli anni dai 2004 (anteriore ai suo acquisto avvenuto con l'atto di permuta dei 30 maggio 2005) ai 2007, allorquando non era ancora stato riconosciuto il beneficio in questione per cui l'eccedenza di manodopera estranea alla famiglia nei periodo anteriore al maggio 2005 non poteva essere preso in considerazione mentre per il periodo successivo aveva riguardato il contratto di affitto di azienda cessato nei mese di luglio del 2006.

La Corte sconosce se tale circostanza, di cui non vi è menzione della sentenza impugnata, comportando un accertamento di fatto, abbia formato oggetto di prova dinnanzi ai giudici del merito. In ogni caso non può essere presa in considerazione nel presente giudizio di legittimità.

La sentenza va, pertanto, cessata e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2,.. con il rigetto del ricorso originario della contribuente.

L'evoluzione della vicenda processuale giustifica una declaratoria di compensazione delle spese delle fasi di merito. Quelle dei presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della contribuente A.A..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e respinge l'originario ricorso della contribuente. Compensa le spese delle fasi di merito e condanna la contribuente A.A. al pagamento di quelle della fase di legittimità, liquidate in Euro 7.800,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

Domande frequenti

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