Cassazione, sentenza n. 28557 del 06/11/2019

Sentenza n. 28557 del 06/11/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
28557
Data
06/11/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava l’ICI 2006 su fabbricati che la contribuente assumeva essere ancora rurali prima del nuovo accatastamento, circostanza non verificata dalla CTR attraverso i documenti prodotti. La Corte ha affermato che la situazione catastale va riferita all’annualità d’imposta e che le modifiche delle risultanze operano, di regola, dall’anno successivo, salvo correzioni di errori materiali o variazioni di consistenza o destinazione denunciate dal contribuente. Accolto il primo motivo e assorbito il secondo, ha cassato con rinvio per verificare ruralità ed eventuali eccezioni alla regola temporale.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

G.R., con ricorso avanti alla Commissione tributaria provinciale di Modena, ha impugnato l'avviso di accertamento in rettifica ICI relativo all'anno 2006 emesso dal Comune di Castelfranco Emilia.

La CTP di Modena, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 295/1/13, ha respinto il ricorso.

G.R. ha proposto appello che la CTR di Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 724/5/17, ha respinto.

G.R. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Parte intimata non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la contribuente lamenta l'omesso esame, da parte della CTR, della visura storica e della pratica di accatastamento al Catasto fabbricati (DOCFA) del (OMISSIS), la quale conteneva una annotazione di ruralità, così sostituendo la domanda di variazione catastale in categoria (OMISSIS) e (OMISSIS).

Sostiene la ricorrente che la CTR di Bologna avrebbe errato nel ritenere che, nella specie, trovasse applicazione il principio giurisprudenziale per il quale il carattere della ruralità, ai fini del godimento della relativa esenzione ICI, deve risultare necessariamente dall'iscrizione del bene nel catasto fabbricati come rurale, con attribuzione della categoria (OMISSIS) o (OMISSIS), dovendosi considerare che, da tali documenti, emergeva che, in realtà, gli immobili, nell'annualità oggetto del contendere (2006), non erano ancora stati iscritti nel catasto fabbricati, ma erano solo censiti al catasto terreni.

Le doglianze sono fondate.

La deduzione del mancato esame di uno o più documenti postula che il contenuto degli stessi sia decisivo, poichè la sua valutazione avrebbe condotto il giudizio di merito, con elevata probabilità, ad un diverso esito.

Nella specie, la CTR di Bologna ha richiamato i principi per i quali, in tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria ((OMISSIS) o (OMISSIS)), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), come interpretato dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 2009. Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale (OMISSIS) o (OMISSIS), al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta (Cass., SU, n. 18565 del 21 agosto 2009; Cass., Sez. 5, n. 10283 del 12 aprile 2019; Cass., Sez. 5, n. 16737 del 12 agosto 2015).

Con riferimento, infine, ai fabbricati non iscritti in catasto, il riconoscimento dell'esenzione in questione dipenderà dall'accertamento dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in legge n. 133 del 1994 e successive modifiche, che può essere condotto dal giudice tributario, investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l'onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti (Cass., SU, n. 18565 del 21 agosto 2009; Cass., Sez. 5, n. 7930 del 20 aprile 2016).

La CTR di Bologna ne ha desunto, sul presupposto che non fosse stata chiesta nel 2006 l'iscrizione dei beni nel catasto fabbricati, nelle categorie (OMISSIS) e (OMISSIS), per gli anni interessati, che detti immobili non potessero beneficiare dell'esenzione.

I menzionati principi giurisprudenziali vanno sostanzialmente ribaditi.

Occorre precisare, però, che, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR di Bologna, la circostanza dell'iscrizione o meno nel catasto fabbricati deve essere valutata facendo riferimento temporalmente all'annualità oggetto di accertamento, e non al momento dell'accertamento stesso.

A conferma di questa conclusione, si rileva che, in tema di ICI, la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso (Cass., Sez. 5, n. 14402 del 9 giugno 2017).

In particolare, l'attribuzione della rendita può essere applicata alle annualità precedenti, purchè sospese nei termini di cui sopra, dal momento nel quale è avanzata la relativa richiesta (Cass., SU, n. 3160 del 9 febbraio 2011).

La presente controversia, peraltro, presenta una particolarità.

Infatti, l'imposta della quale si discute risale allo stesso anno (2006) nel quale è stato effettuato, per ammissione della ricorrente, il nuovo accatastamento, a decorrere dal quale, quindi, l'esenzione non sarebbe più stata dovuta.

Pertanto, occorre domandarsi da quale momento detto nuovo accatastamento avrebbe assunto rilievo.

Al riguardo, si rileva che in tema di imposta comunale sugli immobili, la regola generale ricavabile dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, impone che le risultanze catastali divenute definitive abbiano efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali.

Questa regola non si applica solo se le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente; esse, difatti, trovano applicazione dalla data della denuncia e ciò in quanto il fatto che la situazione risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'Amministrazione (Cass., Sez. 5, n. 11844 del 12 maggio 2017; Cass., Sez. 6-5, n. 13018 del 24 luglio 2012).

Se ne ricava il principio per cui le eventuali modifiche di dette risultanze (qualora non più contestate) sono rilevanti esclusivamente a partire dall'annualità seguente, salvo che non ricorrano le eccezioni summenzionate (correzioni di errori materiali nel classamento o modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente).

Nella specie, sostiene la ricorrente che il giudice di appello non avrebbe esaminato la documentazione da essa indicata, dalla quale emergerebbe che i fabbricati in questione non erano iscritti nel catasto fabbricati.

Ne consegue che la CTR di Bologna avrebbe dovuto valutare tale documentazione e, se da questa fosse emerso che, prima del nuovo accatastamento, i fondi oggetto di causa avevano carattere rurale, avrebbe dovuto verificare se ricorreva una delle eccezioni sopra elencate, cui sarebbe seguito l'assoggettamento degli immobili all'imposta richiesta, o se, invece, tali eccezioni non fossero da escludere, con relativo riconoscimento della domandata esenzione.

2. Con il secondo motivo la contribuente afferma che la CTR di Bologna non avrebbe valutato dei documenti dai quali sarebbe emerso il carattere rurale degli immobili de quibus.

La doglianza è assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

3. Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza e rinvio ad altra sezione della CTR Emilia Romagna affinchè decida la causa nel merito anche in ordine alle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso con riferimento al I motivo, assorbito il II;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Emilia Romagna affinchè decida la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

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