Cassazione, sentenza n. 29369 del 13/11/2019
Sentenza n. 29369 del 13/11/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 29369
- Data
- 13/11/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il Comune aveva impugnato la decisione che, ritenendo illegittimo l’aumento delle tariffe TARSU deliberato dalla Giunta, aveva annullato una cartella di pagamento; nel merito sosteneva che l’intervento del Consiglio comunale nella fissazione dei limiti tariffari fosse soltanto eventuale. La Cassazione non esamina tale questione, perché il ricorso era stato notificato a una società estranea anziché al contribuente intimato. La coincidenza del difensore non costituisce un collegamento sufficiente: mancando la consegna al reale destinatario, la notificazione è giuridicamente inesistente e il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. – La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 1222/35/16 del 22 marzo 2016 (pubblicata il 1 aprile 2016), ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo n. 271/2/11 del 7 aprile 2011 di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente C.G. avverso la cartella di pagamento, notificata il 4 novembre 2009, recante l'importo di Euro 1.101,00 a titolo di tassa sui rifiuti solidi urbani dovuta per l'anno 2008.
2. – Il Comune di Palermo, in persona del sindaco in carica pro tempore legale rappresentante dell'Ente impositore, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con atto recante la data del 22 luglio 2016.
3.- Il contribuente intimato non ha svolto in questa sede alcuna attività difensiva.
Motivi della decisione
La Commissione Tributaria Regionale, ha motivato la conferma della sentenza appellata osservando che era illegittima la delibera della Giunta del comune di Palermo n. 120 del 30 maggio 2008 di rideterminazione delle tariffe della tassa, con aumento generalizzato del 75% delle precedenti tariffe, in quanto adottata in mancanza del presupposto "atto regolamentare" del Consiglio comunale di fissazione dei "parametri e criteri di riferimento in ordine al grado di copertura del costo del servizio".
In proposito il giudice a quo ha argomentato che l'art. 49 statuto comunale attribuisce alla giunta – in deroga alla residuale competenza del sindaco nella materia de qua – la competenza in ordine alla determinazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali, nonchè dei corrispettivi per i servizi a domanda individuale. "entro i limiti indicati dalla legge o dal consiglio comunale" e che, secondo l'art. 14 Reg. TA.R.S.U., approvato con Del. del consiglio comunale n. 37 dell'anno 1997, spetta esclusivamente al consiglio comunale la determinazione annuale del parametro "del grado di copertura del costo del servizio".
2. – L'Ente impositore ricorrente, denunziando ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione dell'art. 14 Reg. comunale, approvato con delibera consiliare n. 37/1997, e dell'art. 49 dello statuto comunale, obietta: il Consiglio comunale non ha adottato per l'anno 2008 il provvedimento previsto dall'art. 14 Reg.; la deliberazione della giunta non è pertanto incorsa nella inosservanza dei criteri stabiliti dal consiglio; ha correttamente esercitato le proprie attribuzioni entro i (soli) limiti stabiliti dalla legge, in mancanza della fissazione " dei limiti " ulteriori a opera del consiglio comunale, il cui intervento, secondo la previsione normativa, è meramente eventuale.
Soggiunge il ricorrente che, secondo consolidata giurisprudenza del Consiglio di giustizia della Regione siciliana, spetta alla giunta municipale provvedere alle variazioni delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali.
3. – Il ricorso è inammissibile, in quanto la relativa notificazione deve reputarsi inesistente, siccome eseguita nei confronti di un soggetto (la società S. s.r.l.) diverso dal contribuente intimato.
3.1 – Dalla relazione di notifica, redatta dall'ufficiale giudiziario in calce all'atto di impugnazione il 29 luglio 2016, risulta per vero che il ricorso è stato notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., alla ridetta società di capitali mediante deposito in busta chiusa presso la casa comunale.
3.2 – Orbene (anche) secondo il più rigoroso (e restrittivo) criterio, alla stregua del principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 14916 del 20/07/2016; cui adde Sez. 5, n. 3816 del 16/02/2018, Rv. 646941-01), la notificazione del ricorso è da qualificarsi giuridicamente inesistente.
Palese è la carenza del requisito " strutturale " della notificazione pertinente alla " fase di consegna " dell'atto.
Alla ipotesi della restituzione pura e semplice dell'atto di impugnazione al mittente (espressamente considerata nel citato arresto delle Sezioni Unite) è, infatti, perfettamente equiparabile il caso – ricorrente appunto nella specie – della notificazione effettuata nei confronti di soggetto diverso dal reale destinatario; sicchè nei confronti di costui la notifica, per l'errore dell'ufficiale giudiziario, è da " reputare tentata ma non compiuta, cioè in definitiva omessa " (v. sentenza n. 14916 del 9016, cit., p. 11).
In proposito è appena il caso di chiarire che non viene in rilievo il (differente) tema della osservanza delle disposizioni circa la persona (fisica) alla quale deve essere consegnata la copia, tema che concerne la materia della nullità della notificazione (art. 160 c.p.c.) e presuppone che il procedimento notificatorio sia stato indirizzato nei confronti proprio del reale destinatario; ricorre, invece, il caso più radicale (non sanabile) della divergenza tra il soggetto giuridico, nei cui confronti la notificazione avrebbe dovuto essere effettuata, e quello al quale l'ufficiale giudiziario ha provveduto a notificare l'atto, sull'erroneo presupposto che egli fosse il destinatario della notificazione.
Sicchè la notificazione eseguita – di fatto – nei confronti del secondo risulta giuridicamente inesistente, perchè manifestamente " in definitiva omessa ", riguardo al primo.
3.3 – Nè, infine, alcun rilievo assume la circostanza – affatto casuale – che la società S. s.r.l. (secondo quanto si evince dalla relazione della notificazione) fosse rappresentata dal medesimo difensore (l'avv. Alfonso Sciangula) che prestava il proprio patrocinio anche a favore del contribuente intimato.
Deve in proposito ribadirsi il principio di diritto secondo il quale " la mancata coincidenza tra la parte processuale ed il destinatario dell'atto di gravame determina l'inesistenza dello stesso solo allorchè manchi ogni collegamento tra il destinatario ed il contribuente " (Sez. 6 – 5, ordinanza n. 21273 del 13/09/2017, Rv. 645674 – 01).
E tale è appunto il caso di specie in quanto difetta – alla evidenza – qualsivoglia collegamento tra il contribuente intimato e la società di capitali (affatto estranea al giudizio) nei cui confronti è stato notificato il ricorso, laddove ricade " nell'ambito della nullità " la diversa fattispecie, scrutinata nell'arresto testè citato, della notificazione della impugnazione eseguita nei confronti – e nella qualità di destinatario dell'atto – del procuratore della parte intimata, in luogo del contribuente rappresentato.
3.4 – Consegue alle considerazioni che precedono la declaratoria della inammissibilità del ricorso.
4. – Nessun provvedimento deve essere adottato per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità a favore dell'intimato in mancanza della relativa costituzione.
5. – La inammissibilità del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 21 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019
Domande frequenti
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