Cassazione, ordinanza n. 6068 del 04/03/2020

Accertamento - Fatture riferite ad acquisti per operazioni inesistenti - Elementi di fatto - Presunzione - Onere di prova contraria a carico del contribuente

Tipologia
Sentenza
Numero
6068
Data
04/03/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva annullato l’accertamento relativo a costi documentati da fatture ritenute riferibili a operazioni inesistenti, valorizzando la contabilità e una pronuncia penale favorevole al rappresentante della società. La Cassazione ha invece rilevato che gli elementi tratti dal processo verbale — genericità delle fatture, assenza di personale del fornitore, pagamenti in parte in contanti e anomale vicende documentali — costituivano presunzioni gravi, precise e concordanti, imponendo al contribuente la prova contraria sull’effettività e inerenza dei costi. La sentenza è stata cassata con rinvio.

Massima

In materia di accertamento a fronte della prova fornita da parte dell'Amministrazione finanziaria di fatture riferite ad acquisti per operazioni inesistenti e dell'esistenza di presunzioni il contribuente è tenuto a fornire la prova contraria dell'esistenza di fatti che giustificano l'esistenza di costi e la loro inerenza con l'attività svolta dal contribuente.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Rilevato che

– Con la predetta sentenza la CTR confermava la sentenza con cui la CTP di Latina aveva accolto il ricorso proposto da L. avverso avviso di accertamento recante rettifica del reddito d'impresa per l'anno 2004 ai fini IRPEG, IRAP ed IVA, avviso traente origine da un processo verbale di constatazione redatto dalla G. di F.

– La CTR così motivava la pronuncia: "La CTP di Latina (….) aveva ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento in quanto in contrasto con la contabilità della società L. con la quale si evidenziava la regolarità delle operazioni contestate (….) l'A.F. non fornisce alcun elemento probatorio che possa comportare una riforma anche parziale della sentenza impugnata. Al contrario, il contribuente con il deposito della sentenza penale porta a conoscenza di questo collegio che al contribuente non poteva essere attribuito alcun reato in quanto anche con accertamento peritale era emerso che le fatture emesse erano state regolarmente pagate e la relativa imposta IVA versata. Di conseguenza l'accertamento dell'ufficio poggia solo su deduzioni senza che sia stato fornito alcun elemento probatorio sulla falsità delle fatture. Tant'è che anche il giudice penale di secondo grado ha dovuto convenire che le fatture sono veritiere".

– Per la cassazione della sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi.

– Resiste con controricorso – illustrato da memoria – la società contribuente.

Considerato che

– Con i due motivi – di cui consta il ricorso – la ricorrente denuncia: 1) "Insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c."; 2) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 39 DPR 600/73, dell'art. 54 DPR 633/72, e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.".

Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza laddove ha affermato – senza considerare e valutare la portata probatoria delle verifiche effettuate dalla G. di F. – che "l'accertamento dell'ufficio poggia solo su deduzioni senza che sia stato fornito alcun elemento probatorio sulla falsità delle fatture".

Per motivare la censura, la ricorrente – in ossequio al principio di autosufficienza – riporta ampi stralci del processo verbale di constatazione, atto sul quale si fonda la contestata deduzione di costi privi della certezza e della inerenza, concernenti fatture emesse dalla G. Cooperativa a r.l., afferenti – a dire dell'Agenzia – ad operazioni inesistenti.

Il motivo è fondato. La ricorrente, nel ribadire che le operazioni de quibus sono relative ad operazioni inesistenti, evidenzia i seguenti elementi di fatto desunti fedelmente dal pvc: a) le prestazioni descritte in fattura in modo generico (con la sola indicazione di servizi di "facchinaggio") e prive del supporto di contratti, ordini, lettere d'incarico, documenti attestanti il tempo lavorativo occupato dal personale impiegato; b) la cooperativa – per come risulta dal sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria – non disponeva di personale alle proprie dipendenze; c) il denunciato furto di documenti contabili da parte del liquidatore della predetta Cooperativa aveva impedito di accertare se i pagamenti (una parte dei quali regolata in contanti) effettuati dalla contribuente fossero stati effettivamente introitati dalla Cooperativa stessa; d) le peculiari modalità di denuncia del predetto furto: l'originaria denuncia di sottrazione di veicolo successivamente integrata con la denuncia di sottrazione della documentazione contabile relativa alla menzionata Cooperativa, e ciò subito l'inizio dei controlli da parte della G. di F.

In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, osserva il collegio che gli elementi esposti – gravi, precisi e concordanti – sorreggono la pretesa tributaria e smentiscono l'affermazione della CTR, secondo la quale TA.F. non fornisce alcun elemento probatorio che possa comportare una riforma della sentenza impugnata"; a fronte dunque di siffatti elementi – idonei a supportare, sul piano probatorio, la maggiore pretesa tributaria azionata – la contribuente non ha fornito la prova circa l'esistenza dei fatti che – a suo dire – giustificano oneri e/o costi deducibili ed in ordine al requisito dell'inerenza degli stessi all'attività d'impresa.

– Non è dato poi cogliere il significato preciso del riferimento che la CTR rivolge "alla sentenza penale" – che pare di capire essere stata pronunciata nei confronti del legale rappresentante della contribuente, assolto perché il fatto non sussiste – laddove richiama l'accertamento peritale effettuato nella sede penale dal quale sarebbe "emerso che le fatture emesse erano state regolarmente pagate e la relativa imposta IVA versata"; invero non è indicato il nesso che lega quella vicenda all'odierno giudizio; non è noto quale sia l'imputazione contestata al legale rappresentante della società; non è dato conoscere quali siano le fatture oggetto del processo penale e in particolare se fossero ricomprese quelle emesse dalla G. Cooperativa; non può per ultimo trascurarsi che, comunque, l'Amministrazione finanziaria non risulta che abbia partecipato al processo penale de quo.

– Il secondo motivo, con cui la ricorrente censura la sentenza per avere posto interamente a carico dell'ufficio l'onere di provare il fatto negativo della insussistenza e della non inerenza dei costi esposti, resta assorbito.

– Per le ragioni esposte il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.