Cassazione, ordinanza n. 10314 del 29/05/2020

Tributi locali - ICI - Agevolazioni - Documentazione prodotta.

Tipologia
Sentenza
Numero
10314
Data
29/05/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava la riduzione del 50 per cento dell’ICI per un immobile inagibile, negata dalla CTR perché mancavano una specifica domanda e una perizia giurata sottoposta al Comune. La Cassazione ha affermato che un adempimento meramente formale non impedisce l’agevolazione quando i requisiti risultino da documenti già in possesso dell’ente, in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede. Accolto il primo motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio per verificare l’effettiva inagibilità dell’immobile; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile.

Massima

In materia di tributi locali, non possono essere richiesti al contribuente documenti o dichiarazioni attestanti situazioni di fatto già note al Comune in relazione ad annualità precedenti o risultanti da atti già presentati. In particolare, per quanto riguarda le agevolazioni inerenti il tributo ICI nello specifico, legate all'attestazione di particolari condizioni di fatto, una volta che queste si sono verificate, non devono essere necessariamente confermate ogni anno dal contribuente, diversamente da quanto stabilito dai regolamenti comunali. Ciò è confermato dal principio di collaborazione e buona fede stabilito dall'articolo 10 dello Statuto dei contribuente e, di conseguenza, qualora l'immobile sia dichiarato inagibile l'imposta andrà ridotta nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta da parte del contribuente e in tutti i casi in cui questi abbia il diritto di fruire di un'aliquota agevolata.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente impugnava avvisi di accertamento relativo ad ICI 2008 avente ad oggetto un immobile sito a Roma ritenendo che tale immobile, in quanto inagibile, potesse beneficiare della riduzione d'imposta del 50%; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo non necessaria la dichiarazione di inagibilità in quanto il comune di Roma era a conoscenza di tale inagibilità;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello di Roma Capitale affermando che per ottenere la riduzione dell'ICI del 50% occorre una apposita richiesta corredata da perizia giurata sottoposta al vaglio dell'Ufficio tecnico del Comune; la parte contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre Roma Capitale si costituiva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 in relazione agli artt. 10, comma 1, e all'art. 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000, in quanto per la riduzione dell'ICI in questione è sufficiente che il Comune ove si trovi l'immobile sia a conoscenza dello stato di inagibilità;

con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per l'omessa pronuncia sul diritto della contribuente al riconoscimento dei versamenti di imposta ICI effettuati Ric. 2018 n. 34749 sez. MT – ud. 29-01-2020 -2- z:7r per il complesso immobiliare di cui è causa quale area fabbricabile dal momento che la parte contribuente aveva già versato 20.388,65 euro in autoliquidazione per lo stesso immobile come area fabbricabile, ma di tali versamenti Roma Capitale non ha tenuto conto nell'avviso di accertamento impugnato, limitandosi ad indicare a favore della società Kronosan solamente i versamenti effettuati in autoliquidazione come fabbricati;

Ritenuto che il primo motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte: in tema di ICI, in omaggio al principio della leale collaborazione e della buona fede, sancito dall'art. 10, comma 1, della L. n. 212 del 2000, l'inosservanza di un adempimento che costituisce un presupposto solo formale per il godimento di un'agevolazione non impedisce di riconoscere il diritto al beneficio del contribuente che abbia i requisiti per usufruire dello stesso, tanto più ove essi risultino da documentazione in possesso dell'Amministrazione (Cass. n. 19316 del 2019);

in tema di ICI, qualora l'immobile sia dichiarato inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente poiché, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (Cass. n. 12015 del 2015);

in tema di ICI, qualora l'immobile sia adibito a negozio o bottega direttamente dal soggetto passivo dell'imposta, ed il comune, con apposito regolamento, abbia stabilito, per tali casi, il diritto a fruire di aliquota agevolata (nei limiti di quanto previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 504 del 1992) ove il contribuente presenti una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il godimento dell'agevolazione, essa spetta comunque al contribuente ancorchè Ric. 2018 n. 34749 sez. MT – ud. 29-01-2020 -3- questi non abbia presentato la suddetta dichiarazione, poiché, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente – sancito dall'art. 10, comma 1, della I. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente) – a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al comune (Cass. n. 12304 del 2017);

in virtù del principio di collaborazione e buona fede che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L. n. 212 del 2000, deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest'ultimo non possono essere richiesti, anche ove l'onere probatorio sia a carico dello stesso, documenti ed informazioni già in possesso dell'Ufficio (Cass. n. 13822 del 2018); ritenuto che la CTR non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha ritenuto che per ottenere l'agevolazione in questione occorra una apposita richiesta corredata da perizia giurata sottoposta al vaglio dell'Ufficio tecnico del Comune senza minimamente tenere conto dell'elemento, invece evidenziato e valorizzato dalla CTP, che il comune di Roma era a conoscenza dei lavori di ristrutturazione in corso e quindi dell'inagibilità dell'immobile, che secondo la ratio legis costituisce l'effettivo requisito per ottenere la suddetta agevolazione;

ritenuto che il secondo motivo è invece inammissibile in quanto, secondo questa Corte: il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è inammissibile ove il ricorrente ometta di indicare in quale fase e in quali termini abbia sollevato la relativa questione nel giudizio di merito secondo quanto imposto dall'art. 366, n. 3 c.p.c., con conseguente irrilevanza del fatto che la questione sia astrattamente rilevabile d'ufficio (Cass. 17335 del 2018; Cass. n. 24291 del 2016);

in tema di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006 – il vizio relativo all'omessa, insufficiente o Ric. 2018 n. 34749 sez. MT – ud. 29-01-2020 -4- contraddittoria motivazione deve essere riferito ad un "fatto", da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (nella specie, la Cassazione, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile la censura della motivazione fondata sull'imputazione del versamento dell'importo contestato: Cass. n. 24035 del 2018: stesso principio è stato espresso da Cass. n. 22397 del 2019);

ritenuto che il ricorrente non si è attenuto a tali principi laddove, quanto al primo, ha omesso di indicare in quale fase e in quali termini abbia sollevato la relativa questione nel giudizio di merito e, quanto al secondo, ha lamentato non l'omesso esame di un fatto ma l'omessa pronuncia su un diritto della contribuente al riconoscimento dei versamenti di imposta ICI;

ritenuto pertanto che, in accoglimento del primo motivo di impugnazione e dichiarato inammissibile il secondo, il ricorso della società contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio: quest'ultima, nell'attenersi ai suddetti principi, dovrà altresì verificare l'effettiva ricorrenza del presupposto di una reale situazione di inagibilità dell'immobile, tale da giustificare l'accesso al beneficio fiscale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio

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