Cassazione, sentenza n. 11309 del 12/06/2020

Sentenza n. 11309 del 12/06/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
11309
Data
12/06/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La contribuente contestava un preavviso di fermo riferito anche a crediti tributari, sostenendo fra l’altro che il veicolo fosse già stato alienato, che occorresse una preventiva intimazione e che la notificazione postale fosse irregolare. La Corte ha escluso tali vizi: il preavviso non incide ancora sul patrimonio, può essere notificato direttamente dall’agente della riscossione mediante raccomandata e non appartiene alla sequenza dell’espropriazione forzata, sicché non richiede l’intimazione prevista per l’esecuzione. Ritenuto inoltre inammissibile il motivo sulle notifiche delle cartelle per difetto di autosufficienza, ha rigettato il ricorso.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

R.N. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma un preavviso di fermo amministrativo notificato a seguito di mancato pagamento di n. 19 cartelle esattoriali per un totale di euro 49.126,81, di cui solo otto erano relative a crediti tributari. La ricorrente denunciava, inter alia, la violazione dell'art. 86 del d.p.r. n. 602 del 1973, per assenza del presupposto, in quanto il veicolo era stato alienato in data antecedente alla notifica del fermo, la violazione dell'art. 50, comma 2, del d.p.r. n. 602 del 1973, e la violazione dell'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973, in quanto la notifica era avvenuta a mezzo posta senza l'intervento di un soggetto abilitato ex lege. L'adita Commissione accoglieva il ricorso, dichiarando la nullità del preavviso di fermo. La sentenza veniva impugnata da Equitalia Sud S.p.A. innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, con sentenza n. 1050/9/14, accoglieva il gravame. Secondo i giudici di appello le cartelle presupposte al preavviso di fermo erano state ritualmente notificate e non sussisteva la violazione dell'art. 50 del d.p.r. n. 602 del 1973, in quanto l'obbligo di inviare l'avviso contenente l'intimazione ad adempiere costituiva condizione per procedere ad esecuzione forzata che, nella specie, non era ancora iniziata.

R.N. propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo quattro motivi. Equitalia Sud S.p.A. si è costituita con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , atteso che i giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto che il fermo dei veicoli, come disciplinato dall'art. 86, comma 1, del d.p.r. n. 602 del 1973, abbia natura strumentale rispetto all'eventuale successivo pignoramento del bene mobile a garanzia della pretesa tributaria ma non costituirebbe, come invece ritenuto dal primo giudice, presupposto necessario per la notifica delle cartelle di pagamento. La contribuente ritiene che presupposto della norma disciplinata dall'art. 86 del d.p.r. n. 602 del 1973 sia la proprietà del bene mobile registrato da parte del contribuente, nella fattispecie non sussistente in quanto il motociclo indicato nell'atto impugnato era stato venduto sin dal 8.2.2010 al sig. Z. S., mentre la notifica del fermo era avvenuta successivamente in data 18.3.2011.

1.1.11 motivo è infondato.

Il preavviso di fermo amministrativo è un atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, valendo come richiesta di pagamento a garanzia della quale si avvisa il contribuente che sarà iscritto il fermo in caso di inadempimento. La comunicazione preventiva di fermo, ossia il preavviso, non arreca alcuna menomazione al patrimonio, poiché il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporne, in quanto è un atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell'esecuzione esattoriale (Cass. n. 20301 del 2008, Cass. n. 8890 del 2009, Cass. S.U. n. 11087 del 2010; Cass. S.U. n. 3936 del 2012), sicchè non inficia la validità del "preavviso" di fermo il fatto che il bene sia stato precedentemente alienato a terzi, mentre tale circostanza potrebbe, invece, assumere rilievo ai fini dell'opponibilità del credito tributario.

2.Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.p.r. 602 del 1973 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., atteso che i giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto che le notifiche delle cartelle effettuate a mezzo dell'esattore ai sensi dell'art. 60 del d.p.r. n. 600 del 1973 e dell'art. 140 c.p.c. potessero essere inviate direttamente a mezzo posta senza l'intervento di un soggetto abilitato ex lege.

2.1.11 motivo è infondato. Questa Corte, con indirizzo condiviso, ha affermato il principio secondo cui: "Il preavviso di fermo amministrativo può essere notificato, da parte del concessionario, mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in applicazione, stante l'identità di "ratio", della disciplina stabilita dall'art. 26, comma 1, del d.p.r. n. 602 del 1973, per la notifica della cartella di pagamento, che, nella seconda parte, contempla tale modalità di notificazione, affidata al concessionario ed all'ufficio postale, alternativa a quella prevista nella prima parte della stessa disposizione e rimessa ai soggetti ivi indicati: ne deriva che detta notifica si perfeziona con la ricezione dell'atto alla data risultante dall'avviso di ricevimento, nel quale l'ufficiale postale ne garantisce l'esecuzione su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario dell'atto, senza che sia pertanto necessaria un'apposita relata" (Cass. n. 8086 del 2018). È, infatti, l'Ufficiale postale a garantire, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimitato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma dell'art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione (cfr. ex multis Cass. n. 6395 del 2014; Cass. n. 16949 del 2014; Cass. n. 12083 del 2016; Cass. n. 23511 del 2016). Tale principio va, pertanto, ribadito per identità di ratio anche con riferimento alla notifica del preavviso di fermo effettuata direttamente dall'Agente della riscossione per il tramite del servizio postale.

3.Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 50 d.p.r. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c. , atteso che i giudici di appello avrebbero ritenuto non sussistere l'obbligo di inviare un avviso contenente l'intimazione ad adempiere risultante dal ruolo, essendo condizione necessaria per procedere all'esecuzione forzata che, nella specie, non era iniziata, ciò in quanto il fermo, come l'ipoteca, pur non essendo un atto di espropriazione forzata in senso stretto, rimarrebbe comunque un provvedimento funzionale alla fase esecutiva.

3.1. Il motivo non può trovare accoglimento, in base al principio di diritto secondo il quale il preavviso di fermo amministrativo, così come il fermo stesso di beni mobili registrati è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dall'Amministrazione finanziaria, ma non è inserito nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata; pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo ex art. 50, comma secondo, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, disposizione questa applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata (Cass. n. 26052 del 2011, cui ha fatto seguito Cass. S.U. n. 15354 del 2015).

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere i giudici di appello ritenuto legittime le notifiche delle cartelle affettuate a mezzo dell'esattore, ai sensi del combinato diposto dell'art. 60 d.p.r. n. 600 del 1973 e dell'art. 140 c.p.c. pur non avendo fornito la prova delle singole notifiche attraverso l'esibizione degli avvisi di ricevimento. La ricorrente deduce che solo la cartella n. xxxxxxxxxxx risulterebbe notificata a mani proprie, mentre per la cartella n. xxxxxxxxxx l'Ufficio avrebbe prodotto un documento generico dal quale non si evincerebbe il numero della cartella di pagamento con conseguente riferibilità a qualsiasi atto, e per le restanti sei cartelle la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. sarebbe stata eseguita in assenza dei presupposti previsti dalla legge ed in modalità inidonea ad incidere sulla sfera patrimoniale del contribuente.

4.1. Il motivo è inammissibile per carenza di decisività.

L'omessa trascrizione delle relate di notifica priva il mezzo di autosufficienza. Questa Corte ha in più occasioni affermato che: "Qualora oggetto del motivo di ricorso per cassazione sia una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale della relata stessa" (Cass. n. 17424 del 2005, Cass. n. 5185 del 2017) ciò anche al fine di consentire a questa Corte la comprensione del motivo, atteso che i requisiti di contenuto – forma previsti dall'art. 366 c.p.c. non sono fine a se stessi, ma sono strumentali al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti (Cass. n. 1150 del 2019), nella specie rappresentata da vizi del procedimento notificatorio che la ricorrente non ha adeguatamente precisato.

Nella specie, l'adempimento di tale onere processuale sarebbe stato, infatti, funzionale a comprendere sotto quale profilo il procedimento notificatorio, eseguito ai sensi dell'art. 140 c.p.c. , dovrebbe ritenersi non correttamente eseguito, tenuto conto della genericità delle censure a fronte dell'accertamento in fatto del giudice del merito (adeguatamente motivato e privo di vizi logici), secondo cui, ad eccezione della cartella n. xxxxxxxxxxx notificata in data 16.2.2008, a mezzo posta, personalmente a mani della ricorrente, e della cartella n. xxxxxxxxxxxx, notificata il 24.6.2008, a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento tornata al mittente per compiuta giacenza, tutte le altre cartelle relative a crediti di natura tributaria erano state notificate ritualmente a mezzo di messo notificatore, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. , mediante deposito del plico alla Casa comunale.

Peraltro, anche prescindendo dall'inammissibilità, è appena il caso di evidenziare che Equitalia nel controricorso (pag. 14) ha precisato che la ricorrente è stata notiziata dell'intervenuta notifica mediante deposito presso la casa comunale, con raccomandate tutte tornate al mittente per compiuta giacenza, con la conseguenza che l'eventuale omissione di uno degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. viene sanata per raggiungimento dello scopo, avendo il destinatario comunque regolarmente ricevuto la raccomandata informativa di conferma del deposito del piego (Cass. n. 19522 del 2016; Cass. n. 265 del 2019), e ciò anche nel caso in cui, come nella specie, abbia deciso di ometterne il ritiro determinando la compiuta giacenza, posto che "la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. può ritenersi superata soltanto se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego" (Cass. n. 31724 del 2019).

5.In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 7000,00, oltre spese forfetarie ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il giorno 8.10.2019.

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