Cassazione, sentenza n. 11328 del 12/06/2020
Sentenza n. 11328 del 12/06/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11328
- Data
- 12/06/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia verteva su un accertamento sintetico IRPEF e sulle giustificazioni addotte dal contribuente circa le risorse finanziarie disponibili per sostenere le spese considerate dall’Ufficio. La Corte ha escluso l’omessa pronuncia e dichiarato inammissibile la censura sulla motivazione dell’avviso, trascritto solo parzialmente; ha tuttavia rilevato che la CTR, pur valorizzando alcune entrate documentate, non aveva esaminato la documentazione bancaria né spiegato perché fosse inidonea. Accolto il motivo relativo a tale omissione, ha cassato la sentenza nei limiti indicati e rinviato alla CTR Puglia per il riesame.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
La controversia trova origine nell'impugnazione da parte di B.M. di avviso di accertamento relativo a Irpef dell'anno di imposta 2004 ed emesso ai sensi dell'art. 38, comma 4, d.p.r. n. 600/73.
Il ricorso venne accolto dalla Commissione tributaria provinciale ma la decisione, appellata dall'Agenzia delle entrate, è stata parzialmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia (d'ora in poi, per brevità, C.T.R.) la quale, ritenuta la legittimità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria, ha ritenuto di rideterminare il maggior reddito accertato a fronte delle giustificazioni fornite dal contribuente.
Avverso la sentenza B.M. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l'Agenzia delle entrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, articolato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 42, comma 2, d.p.r. n. 600/1973 laddove la C.T.R., nel ritenere la legittimità dell'avvio di accertamento, aveva implicitamente rigettato l'eccezione sollevata dal contribuente, e reiterata in grado di appello, di carenza di motivazione dell'atto impositivo, per non essere state esplicitate le ragioni per le quali non era stata ritenuta idonea la documentazione bancaria fornita a giustificazione degli incrementi patrimoniali contestati.
2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 112 c.p.c, per non avere il Giudice di appello pronunciato sulla eccezione di cui al primo motivo.
3. I motivi, strettamente connessi siccome vertenti sulla stessa questione, possono trattarsi congiuntamente e non trovano accoglimento.
3.1 Per il rigetto del secondo motivo è, infatti, sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr, tra le recenti, Cass. n. 20718 del 13.8.2018; id. n. 29191/2017) secondo cui il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice ometta completamente il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e, nel caso in esame (come peraltro evidenziato dallo stesso ricorrente in seno al primo motivo) la C.T.R., nell'affermare esplicitamente la legittimità dell'avviso di accertamento e del ricorso, da parte dell'Ufficio, agli strumenti di cui all'art. 38 d.p.r. n. 600/1973 ha, implicitamente, rigettato la controdeduzione con la quale il contribuente aveva richiesto l'annullamento dell'atto impositivo impugnato, per carenza di motivazione.
3.2 II primo motivo è, invece, inammissibile alla luce dell'altrettanto consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 16147 del 28.6.2017; id. n.ri 8312 e 9536/2013) secondo cui, qualora si contesti la carenza di motivazione di un atto impositivo, è necessaria, al fine di consentire a questa Corte il preliminare vaglio di ammissibilità della censura, riportare, in ricorso, il contenuto dello stesso, sia pure per stralci idonei allo scopo. Nel caso in esame, in ricorso, con difetto di specificità, vengono riportate solo alcune righe dell'avviso di accertamento impugnato che, per la loro parzialità, impediscono a questa Corte la compiuta valutazione della censura.
4 Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l'omessa motivazione da parte della C.T.R. sul punto, decisivo per la controversia, concernente la circostanza del possesso da parte del contribuente di cospicue ricorse finanziarie sufficienti a far fronte alle spese sostenute nel 2007 e con il quarto motivo, articolato ai sensi del n. 4, co. 1, dell'art. 360 cod. proc. civ., l'omessa pronuncia sulle stesse circostanze di fatto e relative deduzioni di cui al terzo motivo.
4.1 Rigettato il quarto motivo di ricorso per le stesse considerazioni già svolte in ordine al secondo motivo, il quinto mezzo di impugnazione è fondato.
La C.T.R., infatti, pur ritenendo che alcune giustificazioni fornite dal contribuente (reddito del coniuge, erogazioni da parte dell'AGEA) fossero documentate e idonee al fine di un decremento del reddito accertato, non ha esaminato le documentazioni bancarie allegate (e riprodotte in ricorso) dal contribuente né, tanto meno, ha motivato sulle ragioni per le quali le stesse non fossero idonee allo scopo.
6 In conclusione, pertanto, in accoglimento del solo terzo motivo, rigettati il secondo e il quarto e dichiarato inammissibile il primo, la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice di merito il quale provvederà al riesame e regolerà le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e rigetta i restanti; cassa, nei limiti del motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione Civile, il 15 gennaio 2020.
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