Cassazione, sentenza n. 11826 del 18/06/2020

Sentenza n. 11826 del 18/06/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
11826
Data
18/06/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente impugnava un’iscrizione ipotecaria fondata su più cartelle, contestando la prova e la regolarità delle relative notifiche; la CTR ne aveva ritenute valide alcune, rendendo definitiva la pretesa corrispondente. La Cassazione ha escluso che l’Agente dovesse produrre le cartelle integrali quando la contestazione concerneva soltanto la notifica, ma ha affermato che, nell’irreperibilità relativa, devono risultare deposito, affissione e raccomandata informativa, mentre quella assoluta richiede ricerche documentate. Accolto il secondo motivo, ha cassato con rinvio per determinare gli effetti dell’invalidità delle notifiche sulle cartelle presupposte.

Testo della pronuncia

(—) propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con memoria, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 121/22/13, depositata il 31/5/2013, che ha accolto "per quanto di ragione" l'appello del contribuente e riformato la decisione di primo grado con la quale, invece, era stata dichiarata la legittimita' della impugnata iscrizione di ipoteca, su immobili di proprieta', in forza di un carico tributario portato da diverse cartelle di pagamento, in quanto ritualmente notificate.

Il Giudice di appello rilevava la parziale fondatezza del gravame del (—) ricorrendo il prospettato vizio di notifica per otto cartelle di pagamento, in quanto la notifica era stata eseguita nel periodo 12/10/2000-19/6/2001, in (—), mentre il contribuente risiedeva anagraficamente in (—), per cui "si sarebbe dovuta effettuare non con il rito degli irreperibili, ma ai sensi del 140 c.p.c.", non sussistendo l'ipotesi di assoluta irreperibilita' del destinatario dell'atto, mentre per le restanti cartelle, recanti un credito erariale di Euro 61.129,81 (salvo una di Euro 1.938,92, risultata pagata, ed altre recanti un complessivo credito erariale di Euro 6.633,98, la cui notifica non era contestata, come da memoria difensiva depositata il 13/3/2009), osservava che il relativo procedimento notificatorio, nel periodo luglio 2001-15/5/2006, si era svolto regolarmente, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., in (—), residenza anagrafica del (—), e che la mancata impugnazione nei termini delle predette cartelle (atti presupposti) aveva reso ormai incontestabile la pretesa tributaria, cautelata – legittimamente – sino alla concorrenza di Euro 122.259,62, importo pari al doppio del dovuto.

Resiste (—) s.p.a. con controricorso; il P.G. conclude per l'accoglimento del ricorso in relazione alla seconda censura.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 5, giacche' il Giudice di appello non ha considerato che l'Agente della riscossione aveva l'onere di produrre in giudizio, in allegato alla comunicazione di avvenuta iscrizione della ipoteca di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77, le cartelle di pagamento contestate, quantomeno in copia fotostatica, mentre si era limitato a depositare l'estratto di ruolo, recante il dettaglio di esse, nonostante il previsto obbligo di conservazione, per almeno cinque anni, della matrice e della copia della cartella con la relazione della avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 4, e articolo 140 c.p.c., giacche', per quanto concerne la notifica delle cartelle di pagamento per le quali il Giudice di appello ha ritenuto essersi regolarmente perfezionato il relativo procedimento, ai sensi appunto dell'articolo 140 c.p.c., non risulta fornita dall'Agente della riscossione la prova delle formalita' costituite dall'affissione alla porta dell'abitazione del destinatario dell'avviso di deposito presso la casa comunale, nonche' dal contestuale invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento, essendo insufficiente il solo deposito presso la casa comunale della copia dell'atto.

Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 1, comma 2, iacche' il Giudice di appello ha palesemente violato il principio di disponibilita' delle prove, rendendo una decisione in contrasto con le prospettazioni delle parti e, soprattutto, con le emergenze istruttorie, in punto di regolarita' della notificazione delle cartelle esattoriali sottese alla impugnata iscrizione di ipoteca, le quali attestano il mero deposito presso la casa comunale di copia dell'atto da notificare.

Il primo motivo e' infondato.

I rilievi concernenti la mancata esibizione in giudizio delle cartelle di pagamento nel loro contenuto integrale non hanno pregio poiche' – avuto riguardo all'unico motivo di impugnazione della iscrizione ipotecaria quale risulta indicato dal ricorrente (omessa notificazione delle cartelle di pagamento) – l'onere probatorio incombente sulla parte contrapposta concerneva esclusivamente l'attivita' di notificazione delle cartelle di pagamento e, pertanto, andava dimostrata la regolarita' di queste notificazioni (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento) onde superare la dedotta nullita' – derivata – della adottata misura cautelare (Cass. n. 1906/2008, n. 14327/2009, n. 11708/2011, n. 1091/2013,n. 10326/2014, n. 21533/2017).

Non sussiste, pertanto, alcun onere probatorio dell'Agente per la riscossione avente ad oggetto l'esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi del richiamato Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 4, che peraltro ne prevede la conservazione in alternativa alla "matrice" (la quale e' l'unico documento che resta nella disponibilita' dell'Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziche' con raccomandata con avviso di ricevimento).

Il secondo motivo e', invece, fondato e va accolto.

Giova premettere che il Giudice di appello ha dapprima esaminato le otto cartelle il cui procedimento notificatorio si colloca nell'arco temporale che va "dal 12 ottobre 2000 al 19 giugno 2001", evidenziando che esse "risultano tutte avere come indirizzo (—)", e che nella relativa relata di notifica "si legge che sono state notificate depositandole in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito, dopo aver constatato l'irreperibilita' del contribuente".

Con riferimento a dette cartelle ha altresi' evidenziato il fatto che "nel precitato periodo di tempo, tuttavia, il contribuente non risiedeva in (—) ma in (—), e ne consegue che la notifica si sarebbe dovuta effettuare non con il rito degli irreperibili, ma ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.".

La decisione favorevole – in parte qua – alle tesi del contribuente appare irretrattabile in quanto non risulta che l'Agente della riscossione l'abbia messa in discussione proponendo ricorso incidentale, per cui il campo d'indagine resta conseguentemente limitato alle cartelle di pagamento "notificate dal luglio 2001 al 15 maggio 2006", periodo in cui si assume che il contribuente risiedeva e dimorava nel Comune di (—), alla (—) (e cio' sino al 4 luglio 2006, come da storico anagrafico).

Del resto, e per quanto si ricava dalla impugnata sentenza, sono fuori dall'oggetto del contenzioso anche le cartelle (v. pagg. 25 e 26 del ricorso) per le quali lo stesso ricorrente ammette che la prova degli adempimenti di cui all'articolo 140 c.p.c. (affissione alla porta dell'abitazione e invio raccomandata informativa) e' stata data da (—), oltre che quella (di C 1.938,92) risultata pagata dal contribuente.

Le cartelle innanzi indicate, quelle cioe' "notificate dal luglio 2001 al 15 maggio 2006", piu' numerose e di maggiore rilevanza economica, riportate nell'estratto di ruolo e poste a base dell'iscrizione ipotecaria, secondo il Giudice di appello sono state "regolarmente notificate dal luglio 2001 al 15 maggio 2006 con la procedura ex articolo 140 c.p.c., nella residenza di esso (—) in Caprarica di Lecce alla (—) e cioe' nella residenza anagrafica che risulta dal certificato depositato proprio dallo stesso (—)".

L'impugnata sentenza della CTR, che si incentra sulla affermazione che le notificazioni sarebbero state ritualmente eseguite, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., in (—), cioe' "nella residenza di esso (—)", e che sono divenute ormai definitive in quanto non tempestivamente opposte, nulla pero' dice su quali adempimenti (tra quelli prescritti dal procedimento notificatorio adottato) sono stati di volta in volta posti in essere dal messo notificatore.

Deduce, infatti, il ricorrente che il procedimento notificatorio, nel periodo in questione, non si e' svolto regolarmente, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., in (—), ed evidenzia che la documentazione prodotta da controparte dimostra il mero deposito presso la casa comunale della copia dell'atto da notificare e nel ricorso per cassazione – ai fini dell'autosufficiente dell'impugnazione – ha pure riprodotto – per immagini – le relate di notifica, a riprova della omessa esecuzione di tutti gli adempimenti richiesti per il perfezionamento delle notifiche stesse.

La doglianza appare fondata – nei termini di seguito meglio precisati – con conseguente assorbimento della ultima censura proposta dal ricorrente.

Secondo l'interpretazione costante di questa Corte di legittimita' (Cass. n. 6911/2017; n. 24260/2014; n. 16696/2013; n. 14030/2011; n. 3426/2010; n. 15856/2009; n. 7067/2008), con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto degli articoli 137 e 140 c.p.c. e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), se il destinatario dell'atto di accertamento e' temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non e' possibile consegnare l'atto per irreperibilita', incapacita' o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, cioe' nel caso di irreperibilita' c.d. "relativa", la notifica si perfeziona con il compimento delle attivita' stabilite dall'articolo 140 c.p.c., richiamato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e).

In tal caso debbono essere effettuati il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento; la notifica si ha, poi, per perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata (Cass. n. 11057/2018).

E' stato, inoltre, chiarito che anche ove la notifica sia avvenuta nelle forme di cui all'articolo 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 3 del 2010, ai fini della regolarita' della stessa e' comunque necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalita' previste dalla indicata disposizione, stante l'efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale (Cass. n. 10519/2019).

Sono applicabili, invece, le modalita' di notificazione dell'atto di accertamento previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1990, articolo 60 comma 1, lettera e), nella – diversa – ipotesi di "irreperibilita' assoluta" del destinatario e per il relativo perfezionamento occorrono il deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale, l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del medesimo comune, il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell'albo comunale.

In caso di irreperibilita' assoluta del destinatario e' impossibile l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale sicche', in tal caso, tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di irreperibilita' relativa, non e' richiesto e la notifica si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale. Dunque la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, va effettuata secondo il rito previsto dall'articolo 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perche' questi, nella circostanza, non e' stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui al citato articolo 60 cit., lettera e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perche' sconosciuto all'indirizzo indicato.

A tale accertamento il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'e' situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che questi non abbia mutato indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

E' stato pure affermato che la disciplina della notificazione dell'accertamento regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, non ricalca quella del codice di procedura civile, essendo ispirata ad un rapporto di soggezione del contribuente al potere impositivo dell'amministrazione finanziaria; cio' implica che in caso di impossibilita' di notificazione presso il domicilio fiscale, l'ufficio e' tenuto ad effettuare ricerche nel comune dove e' situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune, ma non e' tenuto all'espletamento di nuove ulteriori ricerche (Cass. n. 25272/2014; n. 17064/2006; n. 906/2002; n. 8071/1995).

E' dunque illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilita' del destinatario senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non fosse un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalita' di cui all'articolo 140 c.p.c. quando non risulti un'irreperibilita' assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto (cfr. Cass. n. 24260/2014).

In altri termini, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilita' relativa ovvero ad irreperibilita' assoluta in quanto nel Comune, gia' sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha piu' ne' abitazione, ne' ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto.

La giurisprudenza di questa Corte di legittimita' (Cass. n. 19958/2018, n. 20425/2007 e n. 19958/2018) ha costantemente affermato, in tema di notifica degli atti impositivi, che la cd. irreperibilita' assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera e), presuppone non solo che nel Comune, gia' sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia piu' abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto, ma anche che dalla relata si evinca con chiarezza l'effettivo compimento delle relative ricerche.

Da quanto sopra esposto, e venendo al caso in esame, l'operato del messo notificatore non risulta affatto improntato al pieno rispetto delle regole innanzi esposte atteso che, secondo quanto acclarato dalla CTR sulla scorta della documentazione in atti, il superamento della presunzione derivante dai dati anagrafici non puo' ritenersi superata dalla – mera – assenza del destinatario dell'atto, ancorche' attestata sulla base di ripetuti accessi effettuati in occasione dei precedenti tentativi di notifica (la CTP aveva stigmatizzato la condotta del contribuente in quanto "tendente a sottrarsi al pagamento dei debiti d'imposta"), assenza non altrimenti qualificabile in difetto di ulteriori informazioni acquisite all'atto della notifica, da cui risulti il trasferimento in luogo sconosciuto, sulla scorta della previa acquisizione di notizie e/o del previo espletamento di ricerche.

Va, infatti, ribadito il principio per cui "nessuna norma prescrive quali attivita' devono esattamente essere a tal fine compiute ne' con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purche' emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame" (Cass. 20425/2007).

Orbene, nella relata di notificazione, il messo notificatore, in alcuni casi, attesta che la notifica e' stata eseguita con il rito degli irreperibili (risultando barrata la relativa casella), con accesso al suindicato civico n. 42, e con deposito presso la casa comunale, ma non da' atto del compimento di alcun altro adempimento (ricerche), e per tale ragione la notificazione e' affetta da nullita'.

Negli altri casi oggetto di controversia, il messo notificatore attesta che la notifica e' stata eseguita in momentanea assenza del destinatario e degli altri soggetti idonei ex articolo 139 c.p.c. a ricevere l'atto (risultando barrate le relative caselle), ma difetta in atti la prova dei successivi adempimenti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, e per tale ragione la notificazione non puo' ritenersi validamente perfezionata (Cass. n. 11057/2018; n. 17970/2019; n. 31724/2019).

All'accoglimento del secondo motivo di ricorso, per acclarata invalidita' della notifica delle cartelle presupposte, consegue la cassazione con rinvio della sentenza della CTR, al fine di stabilire gli effetti del venir meno di taluni dei titoli originariamente giustificanti la cautela, tenuto anche conto dei giudicati, in punto di legittimita' della impugnata iscrizione ipotecaria (Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77,).

Al giudice di merito, infine, va rimessa la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita'.

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