Cassazione, sentenza n. 11827 del 18/06/2020
Sentenza n. 11827 del 18/06/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11827
- Data
- 18/06/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava un’intimazione fondata su una cartella notificata con il rito degli irreperibili; l’Agente della riscossione sosteneva che l’indirizzo anagrafico fosse fittizio, mentre la CTR aveva rilevato l’erroneità dell’indirizzo e l’incompletezza delle formalità. La Cassazione ha escluso la litispendenza con il diverso giudizio sull’iscrizione ipotecaria e ha ribadito che l’irreperibilità assoluta presuppone ricerche effettive e documentate, non la sola assenza del destinatario. Poiché la relata attestava soltanto il deposito nella casa comunale, ha confermato l’invalidità della notifica e rigettato il ricorso.
Testo della pronuncia
(—) s.p.a., gia' Equitalia Lecce s.p.a., propone ricorso per cassazione,
affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1895/22/15, depositata il 14/9/2015, che ha accolto l'appello di (—) e riformato la decisione di primo grado con la quale era stata dichiarata la legittimita' della impugnata intimazione di pagamento, emessa dall'Agente della riscossione in forza di prodromica cartella di pagamento, in quanto quest'ultima era stata ritualmente notificata.
Il Giudice di appello rilevava la fondatezza del gravame del contribuente ricorrendo il prospettato vizio di notifica della predetta cartella di pagamento, la cui notifica era stata eseguita "in data 19/6/2001 presso un indirizzo (errato) diverso da quello risultante dai registri anagrafici – (—), anziche' (—), (vds certificato di residenza storico del Comune di Caprarica) ove, in assenza del destinatario, il messo notificatore ha proceduto al deposito dell'atto presso la casa comunale, ritenendo (erroneamente) in tal modo completato il procedimento notificatorio.", e trattandosi, invece, di una ipotesi di irreperibilita' relativa – e non assoluta – del contribuente "la notifica andava effettuata, a pena di invalidita', secondo il rito previsto dall'articolo 140 c.p.c., ovvero, nel rispetto delle tre prescritte formalita': – deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notifica deve eseguirsi – affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario – notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.".
Resiste il contribuente con controricorso; il P.G. ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell'articolo 39 c.p.c. e del principio del ne bis in idem, essendo stata la questione concernente la ritualita' notifica della cartella di pagamento n. 059200200110151416308000 gia' decisa dalla CTP di Lecce, in altro giudizio, con sentenza confermata in appello dalla CTR della Puglia, con sentenza n. 121/22/13, trattandosi di medesima causa.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 140 e 143 c.p.c., Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), giacche' la CTR non ha considerato che la ritualita' della notificazione della cartella di pagamento discende dal fatto che il messo notificatore, come si ricava dalla semplice lettura della relata di notificazione versata in atti (riprodotta per autosufficienza a pag. 16 e 17 del ricorso), redatta in data 19/7/2001, aveva constatato che il contribuente non abitava ne' domiciliava alla Via (—), in Caprarica di Lecce (ovvero presso la casa dei genitori), ove il (—) aveva mantenuto la propria residenza anagrafica, che non si era recato "(—)", come erroneamente riportato nella impugnata sentenza di appello (erronea sarebbe anche la data del 19/6/2001 riportata in sentenza), e dunque trattandosi di residenza "fittizia", che del tutto rituale era il successivo deposito del plico presso la Casa Comunale, secondo il rito degli irreperibili.
Il primo motivo di ricorso, improntato alla violazione dell'articolo 39 c.p.c., e' infondato.
La litispendenza presuppone la identita' sia dei soggetti che dell'oggetto delle due cause contemporaneamente pendenti, cio' che nella specie di causa non si e' realizzato, atteso che nel processo promosso avanti alla CTP di Lecce, conclusosi con la sentenza n. 121/22/13 della CTR della Puglia, aveva ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento (iscrizione di ipoteca) del tutto diverso ed autonomo rispetto a quello (intimazione di pagamento) impugnato avanti alla medesima CTP di Lecce e conclusosi con la sentenza n. 1899/22/15 della CTR della Puglia (Cass. n. 29631/2019 e 11046/2012).
Il secondo motivo e' improntato alla violazione delle disposizioni disciplinanti la notifica della prodromica cartella di pagamento e si incentra sul dedotto errore contenuto nella sentenza del Giudice di appello, che avrebbe deciso sulla base di "un falso presupposto di fatto, facendo ritenere un fatto documentalmente escluso come un fatto documentalmente provato.".
L'errore di cui trattasi, pero', si risolve non in una falsa percezione della realta', ipotesi altrimenti prevista dall'articolo 395 c.p.c. come motivo di revocazione, ma piuttosto in un difettoso esame, da parte del giudice di merito, di specifici elementi probatori idonei a fornire la rappresentazione di un fatto decisivo e controverso, oggetto appunto di accertamento giudiziale.
Ad ogni modo, anche detta doglianza e' infondata poiche', secondo l'interpretazione costante di questa Corte di legittimita' (Cass. n. 6911/2017; n. 24260/2014; n. 16696/2013; n. 14030/2011; n. 3426/2010; n. 15856/2009; n. 7067/2008) con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto degli articoli 137 e 140 c.p.c. e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), se il destinatario dell'atto di accertamento e' temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non e' possibile consegnare l'atto per irreperibilita', incapacita' o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, cioe' nel caso di irreperibilita' c.d. "relativa", la notifica si perfeziona con il compimento delle attivita' stabilite dall'articolo 140 c.p.c., richiamato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e).
In tal caso debbono essere effettuati il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento; la notifica si ha, poi, per perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata (Cass. n. 11057/2018).
E' stato, inoltre, affermato che anche ove la notifica sia avvenuta nelle forme di cui all'articolo 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 3 del 2010, ai fini della regolarita' della stessa e' comunque necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalita' previste dalla indicata disposizione, stante l'efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale (Cass. n. 10519/2019).
Le modalita' di notificazione dell'atto di accertamento previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1990, articolo 60, comma 1, lettera e), sono invece applicabili nella – diversa – ipotesi di "irreperibilita' assoluta" del destinatario e per il relativo perfezionamento occorrono il deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale, l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del medesimo comune, il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell'albo comunale.
In caso di irreperibilita' assoluta del destinatario e' impossibile l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale sicche', in tal caso, tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di irreperibilita' relativa, non e' richiesto e la notifica si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale. Dunque la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, va effettuata secondo il rito previsto dall'articolo 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perche' questi, nella circostanza, non e' stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui al citato articolo 60, lettera e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perche' sconosciuto all'indirizzo indicato.
A tale accertamento il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'e' situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che questi non abbia mutato indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. Invero e' stato affermato che la disciplina della notificazione dell'accertamento regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, non ricalca quella del codice di procedura civile, essendo ispirata ad un rapporto di soggezione del contribuente al potere impositivo dell'amministrazione finanziaria; cio' implica che in caso di impossibilita' di notificazione presso il domicilio fiscale, l'ufficio e' tenuto ad effettuare ricerche nel comune dove e' situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune, ma non e' tenuto all'espletamento di nuove ulteriori ricerche (Cass. n. 25272/2014; n. 17064/2006; n. 906/2002; n. 8071/1995).
Da tali considerazioni discende che e' illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilita' del destinatario senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non fosse un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalita' di cui all'articolo 140 c.p.c. quando non risulti un'irreperibilita' assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto (cfr. Cass. n. 24260/2014).
In altri termini, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilita' relativa ovvero ad irreperibilita' assoluta in quanto nel Comune, gia' sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha piu' ne' abitazione, ne' ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto.
Nel caso di specie, la relata redatta dal messo il 19 luglio 2001 attesta che la notifica e' stata eseguita con il rito degli irreperibili (risulta barrata la relativa casella) al civico n. 42, con deposito casa comunale, e null'altro.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimita' (Cass. n. 19958/2018, n. 20425/2007 e n. 19958/2018) ha costantemente affermato, in tema di notifica degli atti impositivi, che la cd. irreperibilita' assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera e), presuppone non solo che nel Comune, gia' sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia piu' abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto, ma anche che dalla relata si evinca con chiarezza l'effettivo compimento delle relative ricerche.
L'operato del messo notificatore, pertanto, non risulta improntato al pieno rispetto delle regole innanzi esposte atteso che, secondo quanto acclarato dalla CTR sulla scorta della documentazione in atti, il superamento della presunzione derivante dai dati anagrafici non puo' sic et simpliciter ritenersi superata dalla – mera – assenza del destinatario dell'atto, ancorche' attestata sulla base di ripetuti accessi effettuati in occasione dei precedenti tentativi di notifica (la CTP aveva stigmatizzato la condotta del contribuente in quanto "tendente a sottrarsi al pagamento dei debiti d'imposta"), assenza non altrimenti qualificabile in difetto di ulteriori informazioni acquisite all'atto della notifica, da cui risulti il trasferimento in luogo sconosciuto, sulla scorta della previa acquisizione di notizie e/o del previo espletamento di ricerche.
Va, infatti, ribadito il principio per cui "nessuna norma prescrive quali attivita' devono esattamente essere a tal fine compiute ne' con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purche' emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame" (Cass. 20425/2007).
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al contribuente le spese processuali che liquida in Euro 1.9000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
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