Cassazione, sentenza n. 11829 del 18/06/2020
Sentenza n. 11829 del 18/06/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11829
- Data
- 18/06/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agente della riscossione contestava l’annullamento di un’intimazione di pagamento, sostenendo sia la precedente decisione sulla notifica della cartella sia l’irreperibilità assoluta del contribuente. La Cassazione ha escluso la litispendenza, poiché l’altro giudizio riguardava una distinta iscrizione ipotecaria, e ha ribadito che, quando residenza e indirizzo sono conosciuti, l’assenza del destinatario configura irreperibilità relativa e impone gli adempimenti dell’articolo 140 c.p.c., compresa la raccomandata informativa. Poiché mancavano adeguate ricerche e tale comunicazione, ha rigettato il ricorso dell’Agente.
Testo della pronuncia
(—) s.p.a., gia' (—) s.p.a., propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1896/22/15, depositata il 14/9/2015, che ha accolto l'appello di (—) e riformato la decisione di primo grado con la quale era stata dichiarata la legittimita' della impugnata intimazione di pagamento, emessa dall'Agente della riscossione in forza di prodromica cartella di pagamento, in quanto quest'ultima era stata ritualmente notificata.
Il Giudice di appello rilevava la fondatezza del gravame del contribuente ricorrendo il prospettato vizio di notifica della predetta cartella di pagamento, la cui notifica era stata eseguita "in data 15/11/2002 presso l'indirizzo del contribuente (—) Caprarica di Lecce, (vds certificato di residenza storico del Comune di Caprarica) ove, in assenza del destinatario, il messo notificatore ha proceduto al deposito dell'atto presso la casa comunale, ritenendo (erroneamente) in tal modo completato il procedimento notificatorio.", e trattandosi, invece, di una ipotesi di irreperibilita' relativa – e non assoluta – del contribuente "la notifica andava effettuata, a pena di invalidita', secondo il rito previsto dall'articolo 140 c.p.c., ovvero, nel rispetto delle tre prescritte formalita': -deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notifica deve eseguirsi – affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario – notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.".
Resiste il contribuente con controricorso; il P. G. ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell'articolo 39 c.p.c. e del principio del ne bis in idem, essendo stata la questione concernente la ritualita' notifica della cartella di pagamento n. (—) gia' decisa dalla CTP di Lecce, in altro giudizio, con sentenza confermata in appello dalla CTR della Puglia, con sentenza n. 121/22/13, trattandosi di medesima causa.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'articoli 140 c.p.c., Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), giacche' la CTR non ha considerato che la ritualita' della notificazione – della cartella di pagamento discende dal fatto che "il messo notificatore aveva constatato che il contribuente non abitava ne' domiciliava alla (—) in Capranica di Lecce (ovvero presso la casa dei genitori), pur avendo ivi mantenuto la propria residenza." e che dunque si trattava di residenza "fittizia", essendo risultati vani i precedenti quattro tentativi di notifica presso la detta residenza, ove il destinatario non era mai risultato reperibile, il che giustificava il deposito del plico presso la Casa Comunale.
Il primo motivo di ricorso, improntato alla violazione dell'articolo 39 c.p.c., e' infondato.
La litispendenza presuppone la identita' sia dei soggetti che dell'oggetto delle due cause contemporaneamente pendenti, cio' che nella specie di causa non si e' realizzato, atteso che nel processo promosso avanti alla CTP di Lecce, conclusosi con la sentenza
n. 121/22/13 della CTR della Puglia, aveva ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento (iscrizione di ipoteca) del tutto diverso ed autonomo rispetto a quello (intimazione di pagamento) impugnato avanti alla medesima CTP di Lecce e conclusosi con la sentenza n. 1899/22/15 della CTR della Puglia (Cass. n. 29631/2019 e 11046/2012).
Il secondo motivo e' improntato alla violazione delle disposizioni disciplinanti la notifica della prodromica cartella di pagamento, e si incentra sul mancato rilievo attribuito nella sentenza del Giudice di appello alla condotta posta in essere dal contribuente, in occasione dei reiterati accessi del messo notificatore, non rinvenuto nella abitazione dei genitori, sita in (—), luogo di residenza risultante dai registri anagrafici del (—), benche' fraudolentemente preordinata – secondo l'Agente della riscossione "al fine di rendersi irreperibile e sottrarsi al pagamento dei tributi".
Anche detta doglianza e' infondata poiche', secondo l'interpretazione costante di questa Corte di legittimita' (Cass. n. 6911/2017; n. 24260/2014; n. 16696/2013; n. 14030/2011; n. 3426/2010; n. 15856/2009; n. 7067/2008) con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto degli articoli 137 e 140 c.p.c., e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), se il destinatario dell'atto di accertamento e' temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non e' possibile consegnare l'atto per irreperibilita', incapacita' o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, cioe' nel caso di irreperibilita' c.d. "relativa", la notifica si perfeziona con il compimento delle attivita' stabilite dall'articolo 140 c.p.c., richiamato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e).
In tal caso debbono essere effettuati il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento; la notifica si ha, poi, per perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata (Cass. n. 11057/2018).
E' stato ritenuto che le modalita' di notificazione dell'atto di accertamento previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1990, articolo 60 comma 1, lettera e), sono invece applicabili nella diversa ipotesi di "irreperibilita' assoluta" del destinatario e per il relativo perfezionamento occorrono il deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale, l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del medesimo comune, il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell'albo comunale. In caso di irreperibilita' assoluta del destinatario e' impossibile l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale sicche', in tal caso, tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di irreperibilita' relativa, non e' richiesto e la notifica si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale. Dunque la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, va effettuata secondo il rito previsto dall'articolo 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perche' questi, nella circostanza, non e' stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui al citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1990, articolo 60, lettera e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perche' sconosciuto all'indirizzo indicato. A tale accertamento il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'e' situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che questi non abbia mutato indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. Invero e' stato affermato che la disciplina della notificazione dell'accertamento regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, non ricalca quella del codice di procedura civile, essendo ispirata ad un rapporto di soggezione del contribuente al potere impositivo dell'amministrazione finanziaria; cio' implica che in caso di impossibilita' di notificazione presso il domicilio fiscale, l'ufficio e' tenuto ad effettuare ricerche nel comune dove e' situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune, ma non e' tenuto all'espletamento di nuove ulteriori ricerche (Cass. n. 25272/2014; n. 17064/2006; n. 906/2002; n. 8071/1995).
Da tali considerazioni discende che e' illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilita' del destinatario senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non fosse un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalita' di cui all'articolo 140 c.p.c. quando non risulti un'irreperibilita' assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto (cfr. Cass. n. 24260/2014).
In altri termini, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilita' relativa ovvero ad irreperibilita' assoluta in quanto nel Comune, gia' sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha piu' ne' abitazione, ne' ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto.
Nel caso di specie, l'operato del messo notificatore non risulta improntato al pieno rispetto delle regole innanzi esposte atteso che, secondo quanto acclarato dalla CTR sulla scorta della documentazione in atti, non si e' provveduto all'invio della raccomandata informativa (c.d. CAD).
Ed ove la notifica (nella specie della cartella di pagamento presupposta) sia avvenuta nelle forme di cui all'articolo 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 3 del 2010, ai fini della regolarita' della stessa e' comunque necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalita' previste dalla indicata disposizione, stante l'efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale (Cass. n. 10519/2019).
E' appena il caso di aggiungere, per compiutezza d'indagine, che il superamento della presunzione derivante dai dati anagrafici non puo' sic et simpliciter ritenersi superata dalla mera assenza del destinatario dell'atto, ancorche' attestata sulla base di ripetuti accessi effettuati in occasione dei precedenti tentativi di notifica, assenza non altrimenti qualificabile in difetto di ulteriori ed univoche informazioni acquisite all'atto della notifica, da cui risulti il trasferimento in luogo sconosciuto, e dunque sulla scorta della previa acquisizione di notizie e/o del previo espletamento di ricerche.
Va, infatti, considerato il principio per cui "nessuna norma prescrive quali attivita' devono esattamente essere a tal fine compiute ne' con quali espressioni verbali ed in – quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purche' emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame" (Cass. 20425/2007).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al contribuente le spese processuali che liquida in Euro 2.650,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
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