Cassazione, sentenza n. 12295 del 23/06/2020

Sentenza n. 12295 del 23/06/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
12295
Data
23/06/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Nel giudizio di rinvio relativo alla detrazione IVA per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, la Commissione regionale aveva confermato la pretesa dell’Agenzia delle Entrate, valorizzando l’assenza di struttura, dipendenti, beni strumentali, contabilità regolare e documentazione delle società cedenti. La Cassazione ha escluso che una parte della controversia fosse coperta da giudicato e ha ritenuto correttamente rispettati i limiti del precedente rinvio. Gli stessi elementi fattuali sostenevano il disconoscimento della detrazione; entrambi i motivi della contribuente sono stati quindi respinti, con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

La commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna con la sentenza n. 1836/2014 -sulla premessa della intervenuta sentenza della Corte di Cassazione di rigetto del ricorso incidentale condizionato proposto da (—) spa, di dichiarazione di inammissibilita' del primo e terzo motivo del ricorso principale proposto dall'Agenzia delle Entrate e di accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, con cassazione della sentenza della CTR del 25.6.2007- dava atto che la sentenza della Corte aveva affermato che la CTR ha "non solo totalmente tralasciato di considerare una serie di elementi, puntualmente prospettati dall'Agenzia, che risultavano antitetici rispetto all'affermazione, espressa dalla CTR, circa il ruolo di effettivo intermediario svolto dalle societa' (—) srl e (—) Ltd societa' cedenti della merce in favore dell'Europa -ruolo che in ogni caso avrebbe dovuto dimostrare la societa' contribuente per paralizzare il compendio di elementi offerti dall'Amministrazione in ordine al carattere soggettivamente inesistente dell'operazione- ma anche ritenuto di riconoscere il diritto a detrazione per il solo fatto della fatturazione degli acquisti a monte operati dalla societa' (—), in tal modo totalmente disattendendo i principi piu' sopra espressi da questa Corte, recentemente ribaditi da Cass. 8722/2013. Ed infatti la totale assenza di struttura societaria, l'assenza di dipendenti e di beni strumentali, la mancanza di una contabilita' regolare e l'assenza di qualunque documentazione attestante l'inserimento delle due societa' cedenti nell'ambito del settore delle esportazioni, coniugate alla falsita' della dichiarazione in ordine alla qualifica di esportatore abituale si pongono come dati rilevanti ed imprescindibili ai fini della valutazione demandata al giudice, tenuto conto che, come gia' chiarito da questa Corte, costituiscono "fondati sospetti " che la societa' verificata abbia partecipato ad operazioni imponibili soggettivamente inesistenti volte ad evadere l'imposta sul valore aggiunto, l'avere intrattenuto ripetuti rapporti commerciali con societa' sfornite di personale adeguato, di beni aziendali ovvero comunque prive di adeguata struttura organizzativa di impresa, c.d. societa' fantasma -in relazione alle operazioni commerciali in concreto svolte- cfr. Cass. n. 12625 del 20.7.12".

La contribuente riassumeva il giudizio chiedendo che la CTR rigettasse l'appello proposto dall'ufficio avverso la sentenza della CTP di Ravenna con annullamento dell'avviso di accertamento oggetto di causa; conclusioni opposte rassegnava l'Agenzia delle Entrate che provvedeva a costituirsi dinanzi alla CTR.

La CTR rendeva la sentenza sopra indicata con la quale accoglieva l'appello della Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Ravenna e rigettava il ricorso originario proposto dalla contribuente, che condannava al pagamento delle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione.

Per la cassazione della predetta sentenza (—) spa propone ricorso, affidato a due motivi, al quale resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) "Violazione e falsa applicazione dell'articolo 384 c.p.c., comma e in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3."; 2) "Violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 72, articolo 17, comma 1 e articolo 19, comma 1, nonche' dei principi indicati nella sentenza della Corte di Giustizia C.E. C 49/04 del 2007, pag. 58 e 68; Corte di Giustizia C.E. causa C 271/06 del 2008; Corte di Giustizia UE cause riunite C 80/11 e C 142/11 del 2012".

Con il primo motivo la contribuente lamenta la violazione della norma ivi indicata sul rilievo che la questione concernente le cessioni all'esportazione (rilievo n. 2 dell'atto impositivo oggetto della controversia: cessioni fittizie alla (—) LTD) doveva ritenersi ormai coperta dal giudicato a seguito della dichiarazione di inammissibilita' del terzo motivo del ricorso principale.

Il motivo non e' fondato, atteso che la Corte di Cassazione -nell'accogliere il secondo motivo del ricorso avente ad oggetto la insufficienza e contraddittorieta' della motivazione- ha rilevato la carenza motivazionale, in relazione alle operazioni dedotte a fondamento della pretesa fiscale, avente ad oggetto il valore da assegnarsi agli elementi in forza dei quali l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che le societa' (—) srl, (—) ltd e (—) ltd non potessero essere ritenute esercenti un'attivita' di intermediazione. La Corte di legittimita' nell'esaminare il motivo in parola -dopo avere dato atto dell'avvenuta trascrizione, da parte dell'ufficio, delle pagine 9 e 10 del PVC- ha affermato che "….la motivazione della CTR appare decisamente carente rispetto al tema d'indagine prospettato dall'Agenzia delle Entrate, la quale, riportandosi al contenuto del processo verbale di constatazione posto a base dell'avviso di accertamento, aveva offerto al giudice una serie di elementi idonei a conclamare il carattere fittizio delle societa' cedenti la merce per la quale la (—) aveva chiesto l'IVA in detrazione".

La CTR, con la sentenza gravata dell'odierno ricorso per cassazione, ha correttamente dato continuita' ad un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, quando la Corte cassa con rinvio per vizi relativi a violazione di legge o per vizi di motivazione, il giudice del rinvio puo' riesaminare i fatti oggetto delle precedenti fasi ed esaminarne di nuovi, con il solo limite cognitivo dei fatti che la Suprema Corte, nell'affermare il principio di diritto vincolante, abbia presupposto come pacifici o accertati in sede di merito; se la sentenza, poi cassata, avesse tenuto conto (ed avrebbe dovuto) del contenuto delle pagg. 9 e 10 del PVC, l'appello sarebbe stato accolto con conferma dell'atto impositivo.

Con il secondo motivo, la contribuente lamenta violazione di legge per non essere stata riconosciuta la detraibilita' dell'IVA.

Neppure tale motivo e' fondato, alla stregua della motivazione della sentenza della Corte di Cassazione che ha posto in evidenza l'assenza di struttura societaria, di dipendenti e di beni strumentali, di una contabilita' regolare e di qualunque documentazione, tutti elementi di fatto su cui si e' basata la (legittima) pretesa dell'ufficio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro ottomila oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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