Cassazione, ordinanza n. 12758 del 26/06/2020
Accertamento - Società cancellata dal registro delle imprese -Rispondono i soci.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 12758
- Data
- 26/06/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello relativo a un avviso per IVA e IRAP notificato anche ai soci di una società di persone cancellata, ritenendo necessaria la prova di utili distribuiti in sede di liquidazione. La Cassazione ha affermato che la cancellazione determina la successione dei soci nei rapporti ancora pendenti, ciascuno nei limiti della propria quota, anche per debiti non definiti nel bilancio finale. L’eventuale limite di responsabilità incide sull’esigibilità o sull’interesse del creditore, non sulla legittimazione processuale; il ricorso dell’Ufficio è stato accolto con cassazione e rinvio.
Massima
All'atto di cancellazione di una società, per i rapporti facenti capo a questa e ancora pendenti dopo la cancellazione dal registro delle imprese, si determina un fenomeno successivo in capo ai soci, anche per i debiti non definiti in sede di bilancio finale di liquidazione, nei quali essi succedono ciascuno nei limiti della quota di partecipazione. Il limite di responsabilità dei soci di cui all'articolo 2495 del codice civile, non incide sulla loro legittimazione processuale, ma sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che non è escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
RILEVATO
Che:
Il contribuente (——), ex legale rappresentante della (——) SNC di (——) E (——) ha impugnato, unitamente al terzo (——), un avviso di accertamento relativo a IRAP e IVA per l'anno di imposta 2008 relativamente a societa' di persone successivamente cancellata dal Registro delle Imprese.
La CTP di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto avviso di accertamento indirizzato verso una societa' estinta, osservando, tuttavia, che l'atto impugnato era stato notificato ai contribuenti anche quali soci.
La CTR del Lazio, con sentenza del 20 febbraio 2018, ha dichiarato inammissibile l'appello, osservando che l'avviso di accertamento non poteva essere diretto nei confronti della societa', bensi' nei confronti dei soci personalmente e, in ogni caso, nei limiti in cui fossero stati distribuiti utili in sede di bilancio finale di liquidazione, circostanza che non e' stata ne' allegata, ne' provata.
Propone ricorso per cassazione l'Ufficio affidato a un unico motivo; gli intimati non si sono costituiti in giudizio.
La proposta del relatore e' stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
1 – Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 2291, 2312, 2495 c.c., nonche' al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 65, comma 4, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che la sentenza fosse stata notificata nei confronti della societa' e non dei soci; riproduce per specificita' sia gli avvisi di accertamento, nella parte in cui gli stessi riportano anche la qualifica di soci dei contribuenti, sia le cartoline di notificazione ai soci. Deduce, inoltre, il ricorrente che, all'esito della cancellazione della societa' di persone, i soci divengono successori nelle posizioni debitorie della societa' estinta e che l'avviso di accertamento possa essere notificato ai soci indipendentemente dal riparto nel bilancio finale di liquidazione, costituendo tale elemento mero limite di esigibilita' della pretesa del creditore (nella specie, dell'Ufficio).
1.1 – Il ricorso e' fondato, posto che all'atto della cancellazione di una societa', per i rapporti facenti capo a questa e ancora pendenti dopo la cancellazione dal registro delle imprese si determina un fenomeno successorio in capo ai soci, anche per i debiti non definiti in sede di bilancio finale di liquidazione, nei quali essi succedono ciascuno nei limiti della quota di partecipazione (Cass., Sez. V, 11 giugno 2019, n. 15637; Cass., Sez. I, 4 luglio 2018, n. 17492; Cass., Sez. U., 12 marzo 2013, n. 6070).
1.2 – Fondata e' anche la censura in relazione alla sentenza di appello, nella parte in cui ha ritenuto che l'avviso potesse essere diretto contro i soci "nei limiti in cui risultassero distribuiti utili in sede di bilancio finale di liquidazione", posto che – sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni Unite – "il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilita' dovesse rendere evidente l'inutilita' per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, cio' si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo" (per esteso, Cass., Sez. U., 12 marzo 2013, n. 6070).
1.3 – Benche' questo principio sia negato da parte della giurisprudenza successiva che, richiamandosi a Cass., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7676 (precedente la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite), afferma che la sussistenza di un residuo attivo di liquidazione sia fatto costitutivo della domanda proposta nei confronti dei soci quali legittimati a contraddire alla domanda proposta nei confronti della societa' (Cass., Sez. V, 26 giugno 2015, n. 1325; Cass., Sez. I, 22 giugno 2017, n. 15474; Cass., Sez. I, 6 dicembre 2019, n. 31933), tale principio e' seguito dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo cui il limite di responsabilita' degli stessi di cui all'articolo 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al piu', sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non e' di per se' escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della societa' estinta, si siano trasferiti ai soci (Cass., Sez. V, 8 marzo 2017, n. 5988; Cass., Sez. V, 7 aprile 2017, n. 9094; Cass., Sez. V, 16 giugno 2017, n. 15035; Sez. V, 24 gennaio 2018, n. 1713; Cass., Sez. V, 19 aprile 2018, n. 9672; Cass., Sez. VI, 5 giugno 2018, n. 14446; Cass., Sez. V, 16 gennaio 2019, n. 897; Cass., Sez. V, 18 dicembre 2019, n. 33582).
1.3.1 – Tale interpretazione appare condivisibile, posto che, come statuito dalle Sezioni Unite, il creditore potrebbe avere interesse al mero accertamento del diritto e che l'eventuale insussistenza di attivo distribuito potrebbe incidere sulla esigibilita' del credito in fase esecutiva.
2 – La sentenza impugnata non si e' attenuta a tale principio per cui va cassata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita'.
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