Cassazione, sentenza n. 13368 del 01/07/2020
Sentenza n. 13368 del 01/07/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 13368
- Data
- 01/07/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società impugnava un provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva ribadito la revoca di un’Informazione Tariffaria Vincolante, sostenendo che si trattasse di un nuovo esame autonomamente impugnabile e che la sentenza regionale fosse solo apparentemente motivata. La Cassazione ha ritenuto corretta l’interpretazione della CTR: valutati testo, complesso dell’atto e precedente condotta amministrativa, non emergevano una nuova istruttoria o una valutazione tecnica innovativa, ma un atto meramente confermativo. Esclusa anche l’apparenza della motivazione, la Corte ha rigettato il ricorso e posto le spese a carico della ricorrente.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. La (XXXXX) srl propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 7464/2017, depositata il 14 dicembre 2017, che ha confermato la sentenza di primo grado con cui era stato respinto il ricorso della contribuente avverso un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 10/17 maggio 2002, con cui l'Agenzia ribadiva la revoca dell'Informazione Tariffaria Vincolante n. IT1998 – 0111C – 071100 inizialmente rilasciata alla stessa societa'.
2. Il ricorso e' affidato a due motivi.
3. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso o comunque il suo rigetto nel merito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli articolo 1362 e 1363 c.c., nonche' dei principi generali del diritto amministrativo (anche in relazione alla L. 7 agosto 1990, n. 241, articolo 3, comma 3) in tema di atti di conferma.
2. Il motivo e' infondato.
3. Costituisce consolidato e condivisibile orientamento della S.C. l'affermazione per cui l'interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell'accertamento della volonta' della P.A., ovverosia di una realta' fenomenica e obiettiva, e' riservata al giudice di merito ed e' incensurabile in sede di legittimita' se sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione di quelle norme in particolare, l'articolo 1362 c.c., comma 2, articoli 1363 e 1366 c.c. – che, dettate per l'interpretazione dei contratti, sono applicabili anche agli atti amministrativi (Cass., Sez. Un., 28/11/2017, n. 28365; Cass., Sez. II, 09/10/2017, n. 23532; Cass., Sez. V, 19/04/2013, n. 9582; Cass., Sez. IV, 23/07/2010, n. 17367).
4. La ricorrente mostra di conoscere e condividere tale indirizzo, ma sostiene che nel caso di specie vi sarebbe stata, da parte della CTR, proprio la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, da un lato, degli articoli 1362 e 1363 c.c., dall'altro lato dei principi generali del diritto amministrativo (anche in relazione alla L. n. 241 del 1990, articolo 3, comma 3) in tema di atti di conferma.
5. Sotto il primo profilo, la sentenza della CTR avrebbe "essa stessa riconosciuto che il tenore letterale del provvedimento militava nel senso di una sua natura meramente confermativa" e tuttavia ne avrebbe "inammissibilmente offerto un'interpretazione difforme, che finisce con lo scavalcare platealmente e, cio' che qui piu' rileva, consapevolmente, la stessa voluntas chiaramente espressa in quel provvedimento, che era quella di dar vita a un esame del tutto nuovo (ancorche' destinato a confermare le precedenti conclusioni) della questione controversa" (pag. 15 del ricorso);
6. In tal modo, la sentenza avrebbe omesso di dare rilievo preminente alla regola dell'interpretazione letterale degli atti amministrativi, codificata dall'articolo 1362 c.c., che autorizzerebbe l'interprete a integrare il testo dell'atto con elementi esogeni solo in caso di dubbi, e avrebbe altresi' violato l'articolo 1363 c.c., nella parte in cui impone di interpretare le clausole dell'atto le une per mezzo delle altre.
7. In realta', quanto all'articolo 1362 c.c., va ricordato che, secondo il consolidato e qui condiviso orientamento della S.C., la necessita' ivi codificata di "indagare la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole", avendo riguardo al "comportamento complessivo" dei contraenti, comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo, in quanto il significato delle dichiarazioni negoziali non e' un prius, bensi' l'esito di un processo interpretativo che non puo' arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore (Cass., sez. III, 15/07/2016, n. 14432).
8. Analoghi concetti sono stati espressi proprio da una delle pronunce citate dalla ricorrente a proposito dell'interpretazione dell'atto amministrativo (Cass., Sez. I, 27/01/2015, n. 1510), la quale ha bensi' affermato la preminenza del canone letterale nell'interpretazione degli atti amministrativi, ma ha poi precisato che tale interpretazione letterale deve essere non solo compatibile con la natura stessa dei provvedimenti amministrativi, ma deve tenere conto anche del complesso dell'atto e del comportamento dell'autorita' amministrativa.
9. Nel caso di specie, la CTR ha preso le mosse dall'elemento letterale, ma, ritenendo che lo stesso presentasse margini di equivocita', non si e' ad esso limitato, ha analizzato l'atto nel suo complesso (articolo 1363 c.c.) e lo ha riletto alla luce del comportamento tenuto dall'Amministrazione in precedenza (articolo 1362 c.c., comma 2), giungendo alla conclusione che l'Amministrazione non avesse compiuto una nuova istruttoria e che dunque l'atto impugnato davanti a se' fosse meramente confermativo (o confermativo in senso improprio).
10. In tal modo, la sentenza impugnata risulta rispettosa delle norme di cui si assume la violazione.
11. Quanto alla presunta violazione dei principi generali del diritto amministrativo (anche in relazione alla L. n. 241 del 1990, articolo 3, comma 3,) in tema di atti di conferma, la sentenza impugnata ha espressamente affermato, all'esito del procedimento ermeneutico sopra descritto, che dalla lettura dell'atto "non risulta che l'Amministrazione abbia proceduto ad espletare una autonoma e nuova valutazione tecnica sulla natura del prodotto sulla base di una nuova istruttoria, avendo l'A.F. semplicemente richiamato le precedenti argomentazioni. Cio' non e' sufficiente a far ritenere il provvedimento dotato di quella "novita'", che lo renderebbe in ipotesi autonomamente impugnabile".
12. In tal modo, la CTR ha mostrato di conoscere quella distinzione tra conferma propria e impropria dell'atto amministrativo, evocata dalla ricorrente e affermata dalla giurisprudenza, e ha ritenuto di dover leggere l'atto in questione come atto non innovativo ma confermativo in senso improprio.
13. Poiche' tali conclusioni sono state raggiunte, come si e' detto, all'esito di un procedimento interpretativo conforme alle regole ermeneutiche applicabili al caso di specie, esse devono considerarsi incensurabili in sede di legittimita'.
14. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita' della sentenza impugnata, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 1, comma 2, e articolo 36, nonche' dell'articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e articolo 118 disp. att. c.p.c., ritenendo che la motivazione della stessa sia meramente apparente.
15. Ora, e' noto che, a seguito della riformulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di motivazione e' deducibile quale vizio di legittimita' solo quando si concreti in una nullita' processuale deducibile in sede di legittimita' ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e che cio' accade solo qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perche' perplessa ed obiettivamente incomprensibile (v. tra le tante Cass., Sez. VI, 25/09/2018, n. 22598).
16. Nella specie tali condizioni non ricorrono.
17. La sentenza impugnata, sia pure in modo sintetico e attraverso un parziale rinvio alle controdeduzioni svolte dall'Amministrazione in sede di costituzione in appello, controdeduzioni peraltro ampiamente riportate nella parte espositiva della sentenza stessa, ha illustrato le ragioni alla base della decisione in modo completo e chiaro, sottraendosi al vizio denunciato.
18. Il ricorso va pertanto rigettato.
19. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
20. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, ex articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado, liquidandole in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
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