Cassazione, sentenza n. 13513 del 02/07/2020

Sentenza n. 13513 del 02/07/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
13513
Data
02/07/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento recuperava costi e IVA riferiti ad acquisti di autoveicoli fatturati da imprese ritenute cartiere; la CTR lo aveva annullato valorizzando la percentuale degli acquisti, i prezzi praticati e l’archiviazione del procedimento penale. La Corte ha ribadito che, dopo gli indizi oggettivi e specifici offerti dall’Amministrazione sulla frode e sulla sua conoscibilità, il cessionario deve provare l’assenza di consapevolezza e la massima diligenza esigibile. Mancando tale verifica, ha accolto il secondo motivo, assorbito gli altri e cassato con rinvio.

Testo della pronuncia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 74/10/13 pubblicata il 21 gennaio 2013 la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo sezione distaccata di Pescara ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 43/3/10 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla (XXXXX) s.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. (XXXXX) emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate e con il quale erano stati recuperati a tassazione costi indebitamente dedotti oltre IVA indebitamente detratta per l'anno di imposta 2003. In particolare tali recuperi traevano origine da rapporti commerciali intercorsi tra la societa' ricorrente esercente l'attivita' di commercio di autoveicoli, e ditte ritenute mere cartiere che emettevano fatture soggettivamente inesistenti e che si prestavano a dissimulare acquisti intracomunitari di autovetture e successive cessioni a vari operatori fra cui la (XXXXX) s.r.l.

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto non probante della volonta' di evadere l'IVA la canalizzazione di circa l'80% degli acquisti della (XXXXX) dalle aziende ritenute cartiere, ed ha considerato la non rilevante differenza del prezzo di vendita delle autovetture rispetto a quelle ufficiali di listino, e la richiesta di archiviazione con la quale si era concluso il procedimento penale promosso nei confronti del legale rappresentante della (XXXXX) s.r.l..

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a tre motivi.

La (XXXXX) s.r.l. e' rimasta intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 19 e 24, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 30. In particolare si deduce che la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe considerato l'accertata natura di cartiera delle due societa' dalle quali la (XXXXX) s.r.l. faceva figurare l'acquisto degli autoveicoli commercializzati.

Con il secondo motivo si assume omesso esame su un punto decisivo della controversia ex articolo 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alla buona fede della societa' (XXXXX) s.r.l. evidentemente riconosciuta tacitamente mentre la sussistenza di indizi attestanti l'inesistenza soggettiva di operazioni imporrebbe l'accertamento della buona fede dell'acquirente sulla quale il giudice dell'appello non avrebbe affermato nulla. La stessa archiviazione del processo penale a carico del legale rappresentante della societa' non sarebbe probante in quanto l'esclusione del dolo non esclude la colpa consistente, nel caso specifico, nella mancanza di diligenza nell'accertare la regolarita' delle operazioni di acquisto dei veicoli commercializzati.

Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 991 del 1986, articolo 109, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all'impossibilita' di dedurre ai fini delle imposte dirette, costi relativi a fatture soggettivamente inesistenti.

Il secondo motivo e' fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in tema di IVA, ove l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo l'inesistenza del fornitore, ma anche, sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva (o avrebbe potuto sapere), con l'ordinaria diligenza ed alla luce della qualificata posizione professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'imposta; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di detta consapevolezza e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalita', in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, ne' la regolarita' della contabilita' e dei pagamenti, ne' la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (per tutte Cass. 24 agosto 2018, n. 21104). Nel caso in esame, a fronte di indizi forniti dall'amministrazione finanziaria il giudicante avrebbe dovuto indicare la prova contraria fornita dal contribuente, e quindi verificare che questi abbia effettivamente agito in assenza della consapevolezza dell'inesistenza delle operazioni fatturate, e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalita', in rapporto alle circostanze del caso concreto. La Commissione Tributaria Regionale, invece, si e' limitata a generiche affermazioni relative alla percentuale di acquisto da parte delle aziende ritenute cartiere e sull'archiviazione del procedimento penale a carico del responsabile della (XXXXX) s.r.l., circostanze che non rilevano ai fini della prova della diligenza della contribuente.

Gli altri due motivi restano assorbiti.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara in diversa composizione, che provvedera' anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; Cassa la sentenza impugnata in reazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimita', alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara in diversa composizione.

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