Cassazione, sentenza n. 13516 del 02/07/2020
Sentenza n. 13516 del 02/07/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 13516
- Data
- 02/07/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Gli atti recuperavano al socio di larghissima maggioranza redditi collegati all’accertamento notificato soltanto alla società; la CTR li aveva annullati e, sul merito, aveva rinviato integralmente alla decisione di primo grado. La Corte ha ritenuto ammissibile la motivazione dell’avviso per relationem quando l’atto societario sia conoscibile dal socio attraverso i suoi poteri di consultazione, circostanza non valutata dal giudice d’appello. Ha inoltre giudicato insufficiente il rinvio acritico alla sentenza precedente, accogliendo entrambi i motivi e cassando con rinvio.
Testo della pronuncia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 82/46/13 pubblicata il 21 giugno 2013 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha confermato la sentenza n. 13/43/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da (XXXXX) avverso la cartella di pagamento n. (XXXXX) ed ai sottostanti avvisi di accertamento n. (XXXXX) e n. (XXXXX) relativi, rispettivamente, ad IRPEF e addizionale regionale per gli anni 2003 e 2004. Gli atti traevano origine dagli avvisi di accertamento emessi, per gli anni considerati, nei confronti della (XXXXX) s.r.l. societa' di cui l' (XXXXX) era socio con quota pari al 95%. La Commissione Tributaria Regionale ha considerato che gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della societa' non erano stati notificati anche al socio per cui non poteva presumersi la sua conoscenza con la conseguente motivazione per relationem degli avvisi di accertamento emessi nei confronti del socio. Nel merito la Commissione Tributaria Regionale si riportava alla motivazione della sentenza di primo grado che aveva escluso la lamentata doppia presunzione.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a due motivi.
(XXXXX) resiste con controricorso.
Il difensore dell' (XXXXX) con nota depositata il 23 gennaio 2020 ha comunicato il decesso del proprio assistito in data 23 ottobre 2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articoli 7 e 10 (Statuto del Contribuente) e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42. In particolare si deduce che il contribuente poteva avere comunque conoscenza degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della societa' di cui era socio con quota del 95%, per cui era irrilevante la mancata notifica di tali avvisi nei suoi confronti, ed il giudice dell'appello non aveva appunto considerato la conoscibilita' degli atti in questione.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36 ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riferimento al mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado riguardo al merito e, in particolare, alla lamentata doppia presunzione.
Il primo motivo e' fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7, l'obbligo di motivazione degli atti tributari puo' essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che il contribuente destinatario dell'atto impositivo sia a conoscenza o che comunque sia a lui conoscibile, cioe' che possa conoscerlo. Con particolare riferimento all'ipotesi di societa' a ristretta base sociale questa Corte ha piu' volte affermato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 42, come modificato dal Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, articolo 1, e' soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii "per relationem" a quello riguardante i redditi della societa', ancorche' solo a quest'ultima notificato, in quanto, da un lato, l'obbligo di motivazione e' assolto anche mediante il riferimento ad elementi di fatto offerti da atti nella conoscibilita' del destinatario, e, dall'altro, il socio, ex articolo 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla societa' e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi. Nel caso in esame il giudice del merito si e' limitato a considerare la mancata notifica al socio dell'avviso di accertamento relativo alla societa' di cui era appunto socio senza considerare la conoscibilita' dell'atto da parte del socio sulla base delle circostanze di fatto rilevanti (Cass. 12 marzo 2014, n. 5645, Cass. 28 novembre 2014, n. 25296, Cass. 4 giugno 2018, n. 14275).
Anche il secondo motivo e' fondato. La sentenza d'appello puo' essere motivata "per relationem", purche' il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identita' delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle gia' esaminate in primo grado, sicche' dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (da ultimo Cass.5 agosto 2019, n. 20883). Nel caso in esame il giudice dell'appello si e' limitato ad un mero rinvio alla sentenza di primo grado senza alcuna valutazione sulla fondatezza dei motivi di appello sul punto.
La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che provvedera' anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimita', alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.
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