Cassazione, sentenza n. 13517 del 02/07/2020

Sentenza n. 13517 del 02/07/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
13517
Data
02/07/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente contestava tardivamente le rendite catastali risultanti da un aggiornamento pubblicizzato mediante comunicato in Gazzetta Ufficiale, sostenendo che fosse comunque necessaria la notifica individuale. La Corte ha ritenuto che la disciplina speciale deroghi sia alla regola della notificazione sia al termine ordinario: l’aggiornamento diviene efficace senza notifica e il ricorso deve essere proposto, a pena d’inammissibilità, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del comunicato. Confermata la corretta applicazione di tali principi da parte della CTR, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

FATTO

La CTR di Napoli con sentenza nr 257/2016 rigettava l'appello proposto avverso la sentenza della CTP di Caserta con cui era stata ritenuta inammissibile l'opposizione alle rendite catastali risultanti al 7.3.2007 fatta vale da (XXXXX) ed aveva riconosciuto il diritto del contribuente alla riduzione Ici da determinarsi da parte del Comune di Carinola.

Il giudice di appello per gli aspetti che qui rilevano aveva ritenuto tardiva la contestazione sollevata avverso la variazione del reddito domenicale in quanto proposta oltre 120 giorni dalla pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale in forza del Decreto Legge n. 262 del 2006, articolo 2, comma 33 derogatoria della disciplina contenuta nell'articolo 74 L. 2000 del 342.

Avverso tale pronuncia (XXXXX) propone ricorso per cassazione affidato a 5 motivi.

DIRITTO

Con il primo motivo denuncia la violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21 e del Decreto Legge n. 282 del 2006, articolo 2, comma 33, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1 n. 3

Sostiene infatti che del Decreto Legge n. 262 del 2006, articolo 2, comma 33 attribuisce la facolta' di proporre ricorso alla Commissione Tributaria in un momento antecedente a quello previsto dalla disposizione fondamentale in materia di impugnazione degli atti contenuta nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21 che non puo' ritenersi derogata dalla disciplina contemplata nel richiamato articolo 2, comma 33.

Aggiunge poi che nel sistema tributario non sarebbe previsto modalita' di notificazione degli atti impositivi al di fuori dell'articolo 137 c.p.c. e s.s. e della L. n. 342 del 2000, articolo 70 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 sicche' non sarebbe configurabile alcuna causa di inammissibilita' del ricorso.

Con il secondo motivo deduce la violazione del Decreto Legge n. 282 del 2006, articolo 2, comma 33 e 34in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Afferma che la deroga operata al disposto della L. n. 342 del 200, articolo 74, comma 1, da parte del Decreto Legislativo n. 262 del 2006, articolo 2, comma 33 non troverebbe applicazione in quanto i ricorsi, avverso la variazione dei redditi derivanti dalle operazioni catastali di aggiornamento da parte dell'Agenzia del territorio non avrebbero potuto essere proposti entro il 30 novembre del 2007 per l'ovvia considerazione che a quella data non risultava ancora pubblicato il comunicato di cui al comma 34.

Con il terzo motivo il contribuente si duole della violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, comma 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3. Lamenta in particolare che il comunicato sarebbe carente in quanto non fornisce alcuna indicazione circa l'autorita' giudiziaria competente a decidere e sulle forme e sui tempi per proporre l'impugnativa.

Con il quarto motivo denuncia la violazione. e falsa applicazione dell'articolo 152 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Osserva infatti che ii termine di 120 giorni stabilito dal Decreto Legislativo n. 262 del 2006, articolo 2, comma 33 non avrebbe natura pere storia in assenza di una precisa previsione ad hoc.

Con il quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 546 del 1992, articolo 18 e 21, del Decreto Legislativo n. 262 del 2006, articolo 2, comma 33 e dell'articolo 24 Cost. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta infatti che la CTR sarebbe incorsa nella violazione dell'articolo 24 Cost laddove ha escluso il diritto del contribuente ad una notifica individuale.

I motivi proposti, che nella sostanza involgono l'interpretazione e la portata applicativa del Decreto Legge n. 262 del 2006, articolo 2, comma 33,sono infondati.

La norma applicata, nella parte che qui interessa, stabilisce che "In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare alla L. 21 novembre 2000, n. 342, articolo 74, comma 1, l'Agenzia del Territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento. I ricorsi di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 2, comma 2 e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente". La L. n. 342 del 2000, articolo 74, a sua volta stabilisce che "gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita.

Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 21 e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui allo stesso Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, comma 3.

Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati".

Pertanto, la norma applicata dalla CTR si pone come norma in deroga non solo rispetto alla L. n. 342 del 2000, articolo 74, ma anche rispetto al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21, richiamato dall'articolo 74.

La deroga ha l'effetto di rendere efficace l'aggiornamento della rendita catastale a prescindere dalla notificazione e mutare la durata del termine previsto dall'articolo 21 (da 60 giorni a 120 giorni) e la sua decorrenza (non piu' dalla notifica al contribuente ma dalla pubblicazione del comunicato). Resta invece fermo quanto previsto dall'articolo 21 sull'inammissibilita' del ricorso proposto oltre il termine. Secondo la interpretazione proposta dal ricorrente invece l'articolo 2, comma 33, aggiungerebbe solo una facolta' di impugnazione preventiva senza derogare al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21.

Questa e' tuttavia una interpretazione in aperto contrasto con la lettera della legge, che per esplicita volonta' del legislatore e' formulata come norma speciale in deroga, e quindi si applica – solo alle fattispecie in essa considerate – in luogo della norma generale nella parte in cui stabilisce la deroga, fermo restando, per il resto, quanto previsto dalla norma generale. Non vi e' quindi necessita' che il citato articolo 2, comma 33, stabilisca espressamente la perentorieta' del termine o sancisca l'inammissibilita' del ricorso perche' cio' e' gia' previsto dalla norma generale, che resta applicabile nella parte in cui non e' derogata dalla norma speciale (cfr in questo senso Cass. 3297/2019; Cass. 4220/2019). Analoghe considerazioni vanno svolte per quanto attiene l'indicazione dell'autorita' giudiziaria competente e delle modalita' di forma con cui deve essere proposta l'impugnazione (terzo motivo di ricorso).

La CTR ha fatto buon governo dei principi indicati e si sottrae pertanto alle critiche che le sono state mosse dal contribuente

Il ricorso va rigettato.

Il contribuente va condannato alla rifusione delle spese di legittimita' che si liquidano in dispositivo secondo i criteri vigenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimita' che si liquidano in complessivi Euro 2000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso p, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

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