Cassazione, sentenza n. 13816 del 06/07/2020
Sentenza n. 13816 del 06/07/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 13816
- Data
- 06/07/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il Comune aveva assoggettato a ICI tre immobili che l’ente proprietario indicava come destinati a museo e cappella; la CTR aveva riconosciuto l’esenzione sia in base a un precedente giudicato sia mediante autonomo accertamento dell’uso culturale e religioso. La Cassazione ha ritenuto insuperata questa seconda ragione, precisando che l’inutilizzazione parziale durante lavori non esclude l’agevolazione se non segnala un mutamento di destinazione o la cessazione della strumentalità. Pur ridimensionando l’efficacia del precedente giudicato, la Corte ha rigettato il ricorso del Comune.
Testo della pronuncia
FATTI DELLA CAUSA
1. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza 20 ottobre 2014, n. 2015, in causa relativa ad avvisi di accertamento Ici per le annualita' 2006-2010, notificati dal Comune di Buggiano (PT) all' (XXXXX) di Assistenza per il Corpo dei Vigili del Fuoco, in riferimento a tre immobili, affermava che, con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia n. 245/2008, passata in giudicato e relativa all'avviso Ici dell'anno 2005, era stato accertato che detti immobili – individuati in base alla relativa categoria catastale come "B/1", "B/5", e "B/7" – erano destinati a scopi culturali e religiosi e non a scopi lucrativi, con conseguente esenzione dall'imposta ai sensi del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7, comma 1, lettera i ed affermava altresi' che, in corso di causa, era stato verificato che negli anni successivi la destinazione non era mutata e che, in particolare, gli immobili "B/1" e "B/5" erano utilizzati, sebbene solo in parte, come museo essendo, per altra parte, sottoposti a ristrutturazione e non utilizzati, e l'immobile "B/7" era utilizzato come cappella. La Commissione concludeva che, sia per il vincolo di giudicato esterno derivante dalla citata sentenza n. 245 sia per quanto accertato in corso di causa, gli avvisi impugnati dovevano essere ritenuti illegittimi.
2. Il Comune di Buggiano ricorreva, con quattro motivi, per la cassazione della suddetta sentenza.
3. La parte intimata resisteva con controricorso, illustrato con memoria.
4. All'udienza del 6 giugno 2019, essendo stato fatto notare dalle parti che di fronte alla Corte era pendente altro procedimento, iscritto al n. 21140/2017, promosso dall' (XXXXX) per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in data 31 marzo 2017, n. 1097, relativa all'Ici per i medesimi immobili e per gli anni dal 2002 al 2004, il Collegio rinviava la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con detto procedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, il Comune lamenta violazione o falsa applicazione dell'articolo 2909 c.c. e dell'articolo 324 c.p.c., deducendo che la Commissione Tributaria Regionale ha errato nel ritenere vincolante la decisione relativa all'Ici dell'anno 2005 posto che detta decisione non conteneva alcun accertamento rispetto alla effettiva utilizzazione dei tre immobili ma era basata soltanto sulla "analisi della nozione di utilizzo peraltro intesa in senso troppo lato ed astratto".
2. Con il secondo motivo, il Comune lamenta violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 57, deducendo che la commissione ha errato nel tener conto di elementi di valutazione introdotti in giudizio dall' (XXXXC) solo in grado di appello, quanto alla destinazione degli immobili. Il ricorrente sostiene che, mentre in primo grado l' (XXXXX) aveva dedotto che due immobili erano destinati a "fini culturali" e il terzo a fini di assistenza, istituzionalmente propri dell' (XXXXX) stessa, in secondo grado, aveva asserito che uno era destinato a fini religiosi, uno a museo e il terzo a fini istituzionali.
3. Con il terzo motivo di ricorso, il Comune lamenta violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7 e dell'articolo 2697 c.c. per avere la commissione esonerato la controparte dall'onere della prova dei presupposti dell'esenzione affermando che la pregressa destinazione di due degli immobili a museo non era da considerarsi venuta meno nel corso dei lavori di ristrutturazione a cui detti immobili erano stati sottoposti.
4. Con il quarto motivo di ricorso, il Comune lamenta omesso esame di un fatto controverso e decisivo costituito da cio' che gli atti autorizzativi dei lavori di ristrutturazione erano scaduti, talche' detti lavori non potevano essere completati ne', conseguentemente, i due edifici potevano essere destinati alla finalita' asserita dall'Opera.
5. La sentenza impugnata fa perno sulla affermata destinazione dei tre immobili, nel periodo di riferimento, a finalita' agevolate ai sensi del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7, comma 1, lettera i). L'affermazione e' fondata, da un lato, sulla ritenuta efficacia vincolante della citata sentenza n. 245/2008, dall'altro lato, su un accertamento in fatto direttamente svolto dalla commissione. Due, e del tutto autonome l'una dall'altra, sono quindi le rationes decidendi. Alla prima e' indirizzato il primo motivo di ricorso; alla seconda sono indirizzati il secondo, il terzo e il quarto motivo. Ove una sentenza si regga su due (o piu') rationes ed anche una sola di esse si sottragga a censura, la sentenza resta ferma. Il che' e' appunto cio' che si da' nel caso di specie, in cui quanto la commissione ha affermato essere emerso da proprio accertamento -nel periodo di riferimento, ossia negli anni 2006-2010, gli immobili "B/1" e "B/5" erano nel complesso utilizzati come museo, ancorche' in parte sottoposti a ristrutturazione e non utilizzati, l'immobile "B/7" era utilizzato come cappella – si sottrae alle censure sollevate con i tre suddetti motivi. Dette censure, infatti, sono, rispettivamente, infondata, inammissibile e infondata: l'una (veicolata con il secondo motivo) e' infondata in quanto il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 57, vieta di introdurre in grado di appello nuove eccezioni ma non vieta di precisare i termini di eccezioni gia' formulate in primo grado e nel caso di specie quanto dedotto dall' (XXXXX) in appello (v. punto 2 della superiore premessa in fatto) non esprime ragioni nuove di attacco agli atti di accertamento impugnati; le seconda censura (veicolata con il terzo motivo) e' inammissibile perche', attraverso la denunciata violazione di leggi, mira in realta' ad ottenere da questa Corte di legittimita' una valutazione delle risultanze istruttorie nuova e diversa rispetto a quella effettuata dai giudici di merito ("dalla copiosa documentazione in atti risulta che tutti e tre i fabbricati in questione sono destinati ed effettivamente utilizzati a fini culturali o religiosi… in particolare l'immobile destinato a chiesa (B/7) viene effettivamente e concretamente utilizzato a fini religiosi. Cio' e confermato dal parroco di Borgo a Buggiano il quale eidchiara che la cappella facente parte del complesso… e' ancora funzionante, dove si svolgono saltuariamente funzioni religiose… dalla documentazione in atti, l'immobile 8/5 risulta destinato e utilizzato a museo anche se in parte e' stato oggetto di ristrutturazione… l'ulteriore immobile, anch'esso destinato a museo dei vigili del fuoco (B/1), risulta effettivamente utilizzato a museo… cio' posto ritenuta la concreta utilizzazione e destinazione degli immobili in questione a fini culturali…"); la terza censura -proposta ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma l, n. 5 e muovendo dall'assunto per cui i lavori di ristrutturazione avevano impedito ogni uso degli immobili e tale impedimento era divenuto definitivo allorche', prima che i lavori fossero completati, erano venuti a scadenza i relativi titoli abilitativi – e' infondata perche' nella sentenza impugnata e' scritto che gli immobili, anche nel periodo dei lavori di ristrutturazione, mantennero sempre la propria destinazione a fini (culturali) tali da giustificarne l'esenzione dall'imposta. Merita per completezza aggiungere, con riguardo alla inutilizzazione parziale, che vale per essa il principio espresso da questa Corte con la sentenza di n. 20516/2016 ed in base al quale "non ogni mancato utilizzo e' capace di escludere il diritto al trattamento agevolato, ma solo quello che sia indizio di un mutamento di destinazione o della cessazione della strumentalita' del bene", restando estraneo al contenuto normativo della norma agevolatrice ogni riferimento ad un concetto quantitativo di utilizzo.
3. Atteso quanto precede il ricorso deve essere rigettato.
4. Solo per completezza possono, a questo punto, svolgersi alcune considerazioni in ordine al primo motivo di ricorso. La sentenza n. 245/2008, trascritta dal Comune nel ricorso per cassazione e prodotta in copia dalla parte intimata, si esaurisce nella considerazione, ripresa da passi della sentenza di questa Corte di Cassazione n. 9948 del 2008, per cui "le espressioni "utilizzate per" e "destinare a" (di cui nel Decreto Legislativo n. 504 del 1992, cit. articolo 7, possono avere significati equivalenti per cui si deve ritenere che la destinazione dell'immobile e' la ragione fondamentale assunta dal legislatore a giustificazione della disposta esenzione. L'uso quindi delle espressioni "utilizzi" non fa riferimento ad un concetto dinamico di "concretezza" e di "effettivita'" relativamente allo svolgimento delle attivita' considerate dalla norma ma indica solo la natura del rapporto tra l'immobile e il soggetto che ne dispone". La sentenza passata in giudicato non contiene alcun accertamento su fatti, non contiene cioe' alcuna statuizione sull'uso degli immobili in questione per una delle finalita' agevolate, ma si basa su considerazioni di diritto. Solo statuizioni su fatti, ove relative a fatti costitutivi della fattispecie di esenzione insuscettivi di modifica nel tempo, fanno stato anche con riguardo a periodi di imposta diversi da quelli ai quali le statuizioni si riferiscono (come precisato da questa Corte di legittimita' in molteplici occasioni; v., da ultimo, Cass. 7417 del 15/3/2019). Le considerazioni in diritto, al contrario, possono indirizzare il convincimento ma, visto l'articolo 113 c.p.c., mai possono assumere efficacia vincolante di giudicato. Va aggiunto, quanto alla capacita' di indirizzo della specifica considerazione svolta dalla sentenza 245/2008, che, per orientamento consolidato di questa Corte (v., ad es., Cass. 13542 del 01/07/2016 e in particolare Cass. 20516 del 12/10/2016), ai fini dell'esenzione, rileva l'utilizzo concreto ed attuale dell'immobile per una delle finalita' agevolate. Ne', come gia' evidenziato da questa questa Corte con sentenza 20516/2016, contraddice siffatto orientamento la ricordata sentenza 9948/2008, essendo quest'ultima relativa a "fattispecie del tutto peculiare…: in quel caso era in discussione un atto impositivo ai fini ICI con il quale il Comune negava ad un ente "non commerciale" ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 87, comma 1, lettera c), il diritto all'esenzione prevista dal Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7, comma 1, lettera i), relativamente ad un immobile pacificamente destinato dall'ente in questione allo svolgimento di una delle attivita' "protette" dalla norma agevolatrice per una annualita' immediatamente precedente l'anno di inizio di effettivo utilizzo dell'immobile (altrettanto) pacificamente inagibile per l'annualita' in contestazione. E' con specifico riferimento a detta fattispecie che la Corte, nella richiamata sentenza, ha affermato il seguente principio: "l'esenzione dell'imposta prevista dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 7, comma 1, lettera i), spetta anche nel caso in cui la relazione tra l'immobile ed il soggetto passivo del tributo sia di detenzione e non di possesso, con la conseguenza che il soggetto non profit ha diritto all'esenzione prevista dall'articolo richiamato anche se il terreno non e' stato effettivamente utilizzato (perche' nella specie inagibile), purche' sia stato nella sua disponibilita'". La ratio della decisione e' espressa nelle conclusioni della citata sentenza, laddove, a seguito di una lettura integrata del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7, commi 1 (in particolare lettera i) e 2, si stabilisce che "l'esenzione non spetta qualora l'immobile perda il carattere di strumentalita' all'esercizio delle attivita' considerate oppure esca dalla sfera di disponibilita' del soggetto non profit": e' su questa base, e in difetto di un accertamento di fatto che autorizzi una diversa opinione, che la Corte ritiene corretta quella espressa dal giudice di merito che ha ritenuto che ai fini dell'esenzione "debba (comunque) prevalere la destinazione, restando irrilevante l'eventuale impossibilita' temporanea di utilizzo effettivo". Cio' significa che il mancato utilizzo effettivo dell'immobile, per essere irrilevante ai fini del riconoscimento dell'esenzione di cui si discute, deve avere una "causa" che ne escluda il possibile significato che sia cessata la strumentalita' del bene all'esercizio delle attivita' protette" (Cass. 20516/2016 cit.).
5. Le spese seguono la soccombenza.
6. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il Comune di Buggiano a rifondere all' (XXXXX) di Assistenza per il Corpo dei Vigili del Fuoco le spese del giudizio di legittimita' liquidate in Euro 8000,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge;
da' atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

