Cassazione, sentenza n. 14273 del 08/07/2020

Sentenza n. 14273 del 08/07/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
14273
Data
08/07/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il giudizio riguardava la restituzione dell’IVA applicata alla tariffa di igiene ambientale TIA1, della quale i giudici di merito avevano riconosciuto la natura tributaria e l’esclusione dall’imposta, modificando soltanto decorrenza degli interessi e spese. Il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti aveva proposto tre motivi di ricorso per cassazione, senza che il contribuente svolgesse difese. A seguito della rinuncia depositata dalla ricorrente, la Corte dichiara estinto il giudizio e non provvede sulle spese, senza pronunciarsi sul merito delle questioni prospettate.

Testo della pronuncia

FATTI DELLA CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Giudice di Pace di Mestre, su ricorso di Alessandro (XXXXX), in data 23/5/2011, ingiunse alla (XXXXX) s.p.a., di seguito (XXXXX), il pagamento della somma di 173,14, oltre interessi e spese, a titolo di ripetizione di IVA applicata alla Tariffa di Igiene Ambientale di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 49 – cd. TIA1- riscossa dalla (XXXXX), nella qualita' di affidataria del servizio di raccolta e di smaltimento rifiuti per il Comune di Venezia, riconoscendo alla Tariffa la natura di tributo e ritenendo alla stessa inapplicabile l'IVA.

2. L'opposizione proposta dalla (XXXXX) venne rigettata con decisione confermata, salvo che per la decorrenza degli interessi (non come stabilito dal Giudice di Pace, dal pagamento della somma restituenda, ma dalla domanda di ripetizione) e per il regime delle spese, dal Tribunale di Venezia con sentenza del 30/7/2015, n. 2340.

3. Avverso tale sentenza, la (XXXXX) proponeva ricorso per cassazione fondato su tre motivi; (XXXXX) non svolgeva difese.

4. In data 30 gennaio 2020, la (XXXXX) depositava rinuncia al ricorso.

5. In ragione della rinuncia, va dichiarata l'estinzione del giudizio.

6. Non vi e' luogo a pronuncia sulle spese poiche' il contribuente non ha svolto difese.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio.

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