Cassazione, ordinanza n. 14870 del 13/07/2020
IVA - Aliquota agevolata - Pasti a degenti ospedalieri o detenuti.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14870
- Data
- 13/07/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La contribuente contestava il recupero derivante dall’applicazione dell’IVA al 10%, anziché al 4%, su prestazioni di somministrazione di pasti, qualificate dal giudice regionale nell’ambito delle forniture di alimenti e bevande; dagli accertamenti di merito risultava una distribuzione di pasti pronti a pellegrini. La Cassazione ha precisato che l’aliquota del 4% è tassativamente riservata alle mense aziendali, interaziendali, scolastiche e per indigenti e non è estensibile a categorie diverse. Non essendo state riprodotte le fatture né formulate censure specifiche contro la qualificazione operata in appello, ha dichiarato inammissibili i motivi e rigettato il ricorso.
Massima
L'aliquota agevolata al 4 per cento di cui al numero 37 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR n. 633/1972, non è applicabile alle prestazioni effettuate in favore di enti ospedalieri e stabilimenti carcerari, che hanno ad oggetto la fornitura di pasti per degenti e detenuti, per le quali è applicabile l'aliquota ordinaria. Infatti, la disciplina di favore è tassativamente limitata alle mense aziendali, interaziendali, scolastiche e per indigenti in quanto le disposizioni di vantaggio non possono beneficiare di interpretazioni estensive.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
RILEVATO
che:
– Con sentenza n. 81/5/11 depositata in data 4 marzo 2011 la Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza n. 85/10/08 della Commissione tributaria provinciale di Salerno, la quale a sua volta aveva parzialmente accolto il ricorso della (——) S.r.l., avverso un avviso di accertamento per IRPEG, IVA e IRAP 2003 oltre sanzioni, con cui l'Agenzia aveva contestato alla societa' costi non deducibili per Euro 4.069,30 ed errata applicazione dell'aliquota IVA al 4% in luogo del 10%, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, tabella A, punto 121, parte III, nella fornitura di pasti alimenti e bevande ad alcuni clienti.
– La CTR non condivideva la decisione di primo grado, ritenendo decisivo il fatto che i costi per le fatture (——) e (——), in relazione ai quali la CTP aveva negato la legittimita' della ripresa, fossero afferenti ad utenze utilizzate nel 2002, periodo di imposta diverso da quello oggetto di ripresa, e riteneva, ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile, che le prestazioni descritte dalle fatture in contestazioni fossero assimilabili alle prestazioni dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la fornitura o somministrazione di bevande e alimenti nei confronti di ospedali o ospizi. Infine, il giudice d'appello disapplicava le sanzioni, in considerazione di obiettivi motivi di incertezza interpretativa.
– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo due motivi. L'Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.
CONSIDERATO
che:
-Con il primo motivo di ricorso – senza indicazione del pertinente paradigma dell'articolo 360 c.p.c., comma 1 – la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 2, 3, 16, in relazione alle aliquote individuate nello stesso Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, tabella allegata, oltre che l'errata qualificazione della fattispecie e la motivazione errata e insufficiente, laddove la CTR ritiene che le prestazioni descritte dalle fatture in contestazione fossero assimilabili alle prestazioni dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la fornitura o somministrazione di bevande e alimenti nei confronti di ospedali o ospizi, interpretazione analogica che comporterebbe l'applicazione dell'aliquota del 10% prevista dal punto 121 tabella A parte III. In particolare, la contribuente si duole tanto dell'errata lettura dei documenti e degli atti di causa da parte del giudice di appello, quanto dell'inappropriato e inammissibile ricorso all'analogia nel qualificare la fattispecie.
-Con il secondo motivo di ricorso – anch'esso senza indicazione del pertinente paradigma dell'articolo 360 c.p.c., comma 1 – la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 2, 3, 16, in relazione alle aliquote individuate nello stesso Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, tabella allegata, oltre che l'errata qualificazione della fattispecie e la motivazione errata, insufficiente e l'inammissibilita' di applicazione analogica della norma impositiva ex articolo 12 preleggi per aver la CTR erroneamente fatto ricorso all'analogia al fine di ritenere applicabile l'aliquota del 10% alla fattispecie.
– Va premesso che non risulta censurata la ratio decidendi espressa dalla CTR circa la ripresa per costi deducibili a lei devoluta per effetto dell'appello dell'Agenzia ma, nondimeno, dalla mancata censura di tale ratio non discende l'inammissibilita' del ricorso in quanto i due motivi in esso racchiusi si concentrano su una distinta ripresa, per diversa aliquota applicabile alle operazioni contestate e, pertanto, la prima ratio e' si' autonoma dalla seconda, ma non anche idonea a giustificare la decisione sulla seconda ripresa.
– I due motivi, ancipiti in quanto deducono ad un tempo violazioni di legge e vizi motivazionali senza individuazione del pertinente paradigma dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, vanno trattati congiuntamente in quanto connessi, e sono inammissibili, per piu' concorrenti ragioni.
– Nel caso di specie la contribuente critica sostanzialmente la qualificazione della fattispecie concreta da parte della CTR, e la sua sussunzione, ai fini dell'individuazione della relativa aliquota IVA, nel punto 121 tabella A parte III, nelle prestazioni dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la fornitura o somministrazione di bevande e alimenti nei confronti di ospedali o ospizi. Tuttavia, in primo luogo la contribuente non riproduce le fatture relative alle prestazioni in questione, con conseguente inammissibilita' per difetto di autosufficienza (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 6735 del 08/03/2019; Rv. 653255 – 01), e non descrive esattamente nemmeno la fattispecie, ricostruibile solo parzialmente attraverso la lettura congiunta degli atti e della sentenza nella somministrazione di pasti a pellegrini attraverso l'uso di volontari. Al contrario, la contribuente aveva
l'onere di operare una chiara esposizione, funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione – che non e' tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino – di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, e' invece richiesta quando la sentenza e' censurata per non averne tenuto adeguatamente conto (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018, Rv. 651398 01).
-In ogni caso, la richiesta di rivalutazione della qualificazione del fatto operata dal giudice del merito, si appunta in modo pretestuoso sull'utilizzo del termine "per analogia" da parte della CTR, dal momento che leggendo la sentenza nel suo insieme si comprende senza dubbio come il giudice d'appello ha solo sussunto il fatto in una delle previsioni al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, allegata tabella A, ritenendo la fattispecie rientrante nel punto 121. Tale procedimento logico nulla ha a che vedere con quello attraverso il quale l'interprete deve colmare una lacuna normativa quando un caso o una materia non siano espressamente disciplinati, applicando le norme previste per casi simili o materie analoghe. Il termine usato dal giudice d'appello e' dunque chiaramente una sbavatura della motivazione emendabile con la sua correzione ex articolo 384 c.p.c. mediante espunzione delle parole "per analogia".
Per il resto, va ribadito che "Il giudizio di cassazione e' un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non e' mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalita' e logicita' della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non puo' limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti." (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332);
infatti, "Il giudizio di cassazione e' un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassativita' e della specificita' ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'articolo 360 c.p.c., sicche' e' inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicita' di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito." (Cass. 22 settembre 2014 n. 19959).
– Lo sviluppo delle censure collide anche con i principi di diritto di cui a tali arresti giurisprudenziali dal momento che chiedono indubbiamente una rivalutazione della prova, in particolare delle fatture di cui alle prestazioni contestate. Peraltro, la previsione tabellare pertinente e' di stretta interpretazione, avendo la Corte statuito che la previsione secondo cui sono sottoposte all'IVA, con l'aliquota del 4%, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, in quelle delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' nelle mense per indigenti – anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni -, in base ai canoni di interpretazione letterale e sistematica, non e' riferibile alle prestazioni effettuate in favore di enti ospedalieri e stabilimenti carcerari aventi ad oggetto la fornitura di pasti per degenti e detenuti, per le quali, quindi, e' applicabile l'aliquota ordinaria (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21070 del 13/10/2011, Rv. 619658 – 01), e la contribuente non ha censurato il passaggio della motivazione della CTR in cui si accerta in fatto che distribuzione riguardava "pasti pronti ai pellegrini" i quali non risultano essere dipendenti, ne' di per se' studenti o indigenti.
– In conclusione, il ricorso va rigettato per inammissibilita' dei motivi, e dal rigetto discende il regolamento delle spese di lite, secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per inammissibilita' dei motivi, e condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.
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