Cassazione, sentenza n. 15020 del 15/07/2020

Sentenza n. 15020 del 15/07/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
15020
Data
15/07/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite verteva su accertamenti relativi ad acquisti e ricavi non contabilizzati di una società di persone e sui redditi imputati ai soci; durante il giudizio di cassazione, i contribuenti hanno documentato l’adesione alla definizione agevolata e il pagamento delle somme dovute. La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. In coerenza con la finalità della definizione agevolata, ha compensato integralmente le spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

1. La (XXXXX) s.a.s., (XXXXX) e (XXXXX) propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, depositata il 4 luglio 2013, di reiezione dell'appello dai medesimi proposti avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il loro ricorso per l'annullamento degli avvisi di accertamento con cui era stata rettificata le dichiarazioni rese, per gli anni 2003 e 2004, dalla societa' e, relativamente ai redditi di loro competenza, dai soci illimitatamente responsabili.

2. Dall'esame della sentenza impugnata si evince che con gli atti impositivi era stata contestata l'omessa contabilizzazione di acquisti di merce (caffe') e la conseguente omessa contabilizzazione dei ricavi derivanti dalla vendita della stessa.

2.1. Il giudice di appello ha dato atto che una prima sentenza di appello, di accoglimento del gravame dei contribuenti, era stata cassata da questa Corte per insufficienza della motivazione nella parte in cui era stato escluso che gli indizi raccolti dall'Ufficio fossero gravi, precisi e concordanti e, in quanto tali, idonei a fondare l'accertamento di maggiori ricavi non dichiarati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 39, comma 1, lettera d).

Ha, quindi, respinto l'appello dei contribuenti, evidenziando che tali indizi, consistenti nel rinvenimento di documentazione extracontabile presso altra societa', nel riferimento in essa contenuta a cessioni in favore di tale Luisa Zanetti e del collegamento di siffatto nominativo con la societa' in oggetto, erano tali da far ritenere che si trattasse di acquisti non contabilizzati di merce e che la stessa fosse stata poi ceduta, con occultamento dei relativi ricavi.

3. Il ricorso e' affidato a sette motivi.

4. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

5. Con nota del 30 gennaio 2020, comunicata alla parte controricorrente, i ricorrenti allegano la sopravvenuta estinzione della pretesa erariale, a seguito di adesione alla definizione agevolata Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, ex articolo 6, e versamento delle somme dovute, chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e la rinuncia al ricorso per cassazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Sulla base del contenuto dell'istanza dei ricorrenti e della documentazione alla stessa allegata, attestante l'avvenuta definizione della lite, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 46, comma 1, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso.

2. Quanto al regime delle spese, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del Decreto Legge n. 193 del 2016, articolo 6, comma 2, (conv., con modif., nella L. 1 dicembre 2016, n. 225), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimita', non trova applicazione la regola generale di cui all'articolo 391 c.p.c., comma 2, poiche' la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicche', anche se l'Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese (cosi', Cass. 27 aprile 2018, n. 10198).

3. Del pari, non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd. "doppio contributo unificato", di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, in quanto il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilita' del ricorso risiede nella adesione allo strumento di definizione del carico pendente, sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (cfr. Cass., ord., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., ord. 7 giugno 2018, n. 14782).

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;

compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimita'.

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