Cassazione, sentenza n. 15159 del 16/07/2020

Sentenza n. 15159 del 16/07/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
15159
Data
16/07/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava una cartella per contributi di bonifica relativi a un terreno compreso nel comprensorio consortile; la CTR aveva riconosciuto d’ufficio l’esenzione perché l’immobile urbano sarebbe stato soggetto alla tariffa di pubblica fognatura. La Cassazione ha escluso la denunciata apparenza della motivazione, ma ha accolto la censura di ultrapetizione: l’esenzione si fondava su fatti mai allegati e, comunque, richiedeva l’accertamento di specifiche convenzioni tra Consorzio e Autorità d’ambito, non provate. È divenuto quindi necessario esaminare il ricorso incidentale sul giudicato esterno; il testo riportato non contiene la statuizione conclusiva su tale questione.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 5059/19/2017, depositata in data 6 settembre 2017, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l'appello proposto dal Consorzio di Bonifica (XXXXX) avverso la sentenza n. 262/2/16 della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, con compensazione delle spese di lite.

Il giudice di appello rilevava che:

a) il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo, ad istanza del Consorzio di Bonifica (XXXXX), del contributo di bonifica di Euro 765,88, non pagato per l'anno 2015, in relazione ad un terreno sito nel Comune di Frosinone di proprieta' della (XXXXX) s.r.l. su cui insisteva la caserma dei Vigili del Fuoco di Frosinone.

b) la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso evidenziando che il terreno ricadeva in zona di espansione urbana e che pertanto risultava insussistente il presupposto impositivo.

La CTR, respinta una eccezione di tardivita' del ricorso introduttivo, confermava la decisione di primo grado, rilevando che, data per notoria la collocazione della Caserma in zona urbana, pur ricadendo il complesso nel comprensorio di bonifica lo stesso fosse esente dalla contribuzione consortile in quanto immobile urbano tenuto al pagamento della tariffa per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi della L. n. 36 del 1994, articolo 14 e della Legge Regionale n. 53 del 1998, articolo 36, comma 1.

2. Avverso la sentenza di appello, il Consorzio proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 11 gennaio 2018, affidato a tre motivi.

La (XXXXX) S.r.l resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, consegnato per la notifica il 14-2-2018, a cui il Consorzio resisteva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione della Legge Regionale n. 4 del 1984, articoli 2 e 3, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche' un error in procedendo in relazione all'articolo 115 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver ritenuto che un terreno collocato in zona F, esterna ai territori di espansione e destinata ad attrezzature di interesse collettivo, fosse escluso dal perimetro di contribuenza ed per aver omesso di valutare la comunicazione del Comune e la perizia tecnica di parte che costituivano la prova documentale dell'esistenza dell'obbligo di contribuenza;

2. con il secondo motivo denuncia un error in procedendo in relazione all'articolo 115 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver escluso l'obbligazione consortile sulla base dell'assoggettamento dell'immobile al pagamento della tariffa per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi della L. n. 36 del 1994, articolo 14 e della Legge Regionale n. 53 del 1998, articolo 36, benche' tale questione non fosse stata mai prospettata nei due gradi di merito, e una violazione e falsa applicazione della L. n. 36 del 1994, articolo 14 e della Legge Regionale n. 53 del 1998, articolo 36, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver applicato l'esenzione senza aver preventivamente accertato l'avvenuta stipula di una convenzione con l'Autorita' di ambito, nella specie inesistente;

3. con il terzo motivo lamenta la violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell'articolo 118 disp. att. c.p.c. e del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, stante la mera apparenza e contraddittorieta' della motivazione della sentenza impugnata, priva delle indicazioni delle ragioni logiche e giuridiche poste a fondamento della decisione.

4. Il ricorso incidentale condizionato ha invece ad oggetto un unico motivo con cui la societa' contribuente denuncia violazione dell'articolo 2909 c.c. e del principio del giudicato esterno, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando di aver eccepito gia' nei giudizi di merito la formazione di un giudicato in relazione al medesimo contributo per le annualita' dal 2004 al 2007.

5. Quanto al ricorso principale, va esaminato con priorita', in quanto se accolto risulterebbe assorbente, il terzo motivo con cui si denunzia il vizio di motivazione apparente.

5.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si e' in presenza di una "motivazione apparente" allorche' la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perche' costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talche' essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicita' del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente e' poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purche' il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullita' della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Sez. 1, 18 giugno 2018 n. 16057; Sez. 6-5, 7 aprile 2017 n. 9097; Sez. U 3 novembre 2016 n. 22232; Sez. U 5 agosto 2016 n. 16599; Sez. U 7 aprile 2014, n. 8053 ed ancora Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).

5.2 Nel caso di specie, va certamente esclusa la configurabilita' del suddetto vizio in quanto il giudice di appello ha compiutamente illustrato le ragioni in fatto ed in diritto per cui ha inteso riformare la decisione di primo grado ed accogliere i motivi di gravame.

Sulla base di una chiara ed unica ratio decidendi ha infatti ritenuto che il terreno, pur rientrando nel comprensorio di bonifica, fosse esente dalla contribuzione in quanto immobile urbano tenuto al pagamento della tariffa per il servizio di pubblica fognatura ai sensi della L. n. 36 del 1994, articolo 14 e della Legge Regionale n. 53 del 1998, articolo 36, comma 1; su tale aspetto si incentrano del resto le articolate censure mosse con il secondo motivo di ricorso.

6. Il primo motivo risulta inammissibile, sotto entrambi i profili, in quanto, censurando l'esclusione della zona oggetto di imposizione dal perimetro della contribuenza, risulta inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata che, postulando al contrario l'inclusione del complesso immobiliare nel comprensorio di bonifica, esclude l'obbligazione solo in quanto ritiene applicabile l'esenzione ai sensi della Legge Regionale n. 53 del 1998, ex articolo 36.

Ebbene il motivo che non si correla alla ratio decidendi effettiva della sentenza ed anzi ne postula una inesistente, e' inammissibile alla stregua del principio di diritto (gia' affermato da Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi, fatto proprio dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7074 del 2017 e gia' anteriormente da Sez. U n. 16598 e n. 22226 del 2016), secondo cui: "Il motivo d'impugnazione e' rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo e' regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione e' erronea, con la conseguenza che, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale puo' considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali e' esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa e' errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneita' al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullita', risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", e' espressamente sanzionata con l'inammissibilita' ai sensi dell'articolo 366 c.p.c., n. 4".

7. Merita invece accoglimento il secondo motivo.

7.1 Sussiste, innanzitutto, una violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato in quanto risulta pacifico in atti che in nessuno dei due gradi di giudizio di merito la societa' contribuente avesse invocato l'esenzione derivante dall'assoggettamento all'obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura di cui alla L. n. 36 del 1994, articolo 14.

Costituisce orientamento consolidato che "Il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, implica unicamente il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti. Tale principio deve quindi ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del "petitum", rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, puo' essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo ("causa petendi") nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda.(Vedi tra le tante Cass. n. 29200 e n. 8645 del 2018).

Ed ancora che "La violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'articolo 112 c.p.c., sussiste quando il giudice attribuisca, o neghi, ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda; tale violazione, invece, non ricorre quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione" (Vedi Cass. n. 906 del 2018)

7.2 Nella specie la CTR e' incorsa nella suddetta violazione in quanto ha ritenuto applicabile una esenzione basata su fatti non allegati, quelli caratterizzanti il versamento della tariffa per il servizio di pubblica fognatura, e norme non invocate, la L. n. 36 del 1994, articolo 14 e la Legge Regionale n. 53 del 1998, articolo 36, fondando cosi' la sua decisione su di una questione estranea alla materia del contendere, che non costituiva oggetto del giudizio.

8. La CTR, in ogni caso, non ha fatto corretta applicazione delle norme richiamate in quanto ha ritenuto operante l'esenzione senza aver preventivamente accertato l'esistenza delle convenzioni dalle stesse previste, convenzioni la cui esistenza, nella specie, non era stata nemmeno allegata, non essendovi alcuna domanda della parte sul punto.

Con principio cui va data continuita', questa Corte ha invece gia' affermato che la Legge Regionale Lazio n. 53 del 1998, articolo 36, comma 3, consente l'esenzione contributiva di bonifica ai proprietari di fondi urbani cadenti nel perimetro che siano soggetti al pagamento dei servizi di fognatura, solamente in ipotesi di stipula di apposite convenzioni tra Consorzi e Autorita' d'Ambito e che la circostanza del pagamento dei servizi fognari, a mente della Legge Regionale Lazio n. 53 del 1998, articolo 36, comma 3, deve ritenersi irrilevante in mancanza di prova delle ridette convenzioni tra Autorita' di Bonifica e d'Ambito. (Vedi Cass. n. 421 del 2013).

9. L'accoglimento del ricorso principale, rende attuale l'interesse della parte totalmente vittoriosa nel merito all'esame del ricorso incidentale condizionato, che nella specie ha ad oggetto l'eccezione di giudicato esterno fatta valere dalla societa' contribuente.

9.1 In presenza di una questione pregiudiziale non esaminata trova infatti applicazione l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, per il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla stregua del quale fine primario e' la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, "il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorita' solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell'attualita' dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale" (Cass. Sez. U n. 5456 del 06/03/2009, Rv. 606973; Sez. U n. 23318 del 04/11/2009; Sez. U n. 7381 del 25/03/2013; Cass. n. 4619 del 2015 e n. 6138 del 2018).

9.2 Il ricorso incidentale va poi ritenuto ammissibile in quanto l'eccezione di giudicato, che in caso di accoglimento costituisce una preclusione all'esame del merito, si pone necessariamente come questione pregiudiziale che va valutata con priorita' e che pertanto non puo' ritenersi assorbita dal giudice di appello che ha proceduto alla delibazione del merito.

Come gia' ritenuto da questa Corte "L'assorbimento si configura come un metodo logico-argomentativo di decisione delle questioni e comporta la formale omessa pronuncia su alcune delle domande proposte, a seguito della decisione su altra domanda, ritenuta "assorbente". "(Vedi in motivazione Cass. n. 7663 del 2012, ove anche una ampia casistica, nonche' sul tema dell'assorbimento Cass. n. 23663 del 2013; n. 28995 del 2015; n. 33764 del 2019).

Sebbene non ne esista una definizione normativa, ne' una definizione giurisprudenziale, trattandosi di un istituto nato nella pratica giudiziaria, che con questo termine ha finito per indicare fenomeni spesso assai diversi fra loro, l'assorbimento presuppone sempre l'esistenza di una questione cd. assorbente la cui decisione comporta necessariamente una implicita decisione (di rigetto, di accoglimento, di non luogo a provvedere) anche sulle questioni cd. assorbite.

La necessita' di esaminare con priorita' l'eccezione di giudicato la rende questione eventualmente assorbente, se accolta, ma mai assorbita, dal momento che solo il suo rigetto, implicito o esplicito, o un suo censurabile omesso esame, consente al giudice di procedere alla valutazione del merito.

Del resto, posto che un eventuale accoglimento dl un ricorso incidentale condizionato che abbia ad oggetto un'eccezione di giudicato renderebbe superfluo un riesame del merito in sede di rinvio, la decisione su tale ricorso si impone anche alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'articolo 111 Cost., comma 2.

Escluso l'assorbimento, non puo' dunque trovare applicazione altro principio secondo cui " Nel giudizio di cassazione, e' inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorche' in virtu' del principio cd. della ragione piu' liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio" (vedi Cass. n. 19503 del 2018; n. 9907 del 2010; n. 3796 del 2008); principio che si attaglia ai casi in cui il riesame della questione assorbente richiesta al giudice del rinvio, che consegue all'accoglimento del ricorso principale, rende opportuna la rivalutazione, da parte di quello stesso giudice, anche di tutte le questioni che, a torto o a ragione, da quella decisione siano risultate assorbite e che la parte, originariamente vittoriosa, intenda riproporre.

9.3 In ordine all'ammissibilita' dell'eccezione si rileva ancora che risultano esibite le sentenze di primo e secondo grado di cui si invoca l'efficacia espansiva, munite della relativa attestazione di passaggio in giudicato, in ogni caso non contestato, e che la deduzione dell'esistenza di precedenti, seppure non articolata sotto forma espressa di eccezione volta a far valere la preclusione del giudicato, risultava formulata anche nei giudizi di primo e secondo grado, ove era corroborata da atti gia' prodotti in quelle sedi.

Sul punto si evidenzia che l'eccezione di giudicato esterno non richiede l'uso di formule sacramentali, ma postula solo una manifestazione di volonta' che indichi in modo inequivocabile l'intento di invocarne gli effetti (Vedi Cass. n. 9946 del 2001 e 27472 del 2013); in quanto assimilabile agli elementi normativi, il suo accertamento mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, e' ed effettuabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, in quanto corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridicheattraverso la stabilita' della decisione. (Vedi Cass. n. 8607 e n. 25432 del 2017; n. 16847 del 2018).

9.4 Tanto premesso, la preclusione ad un esame della controversia, derivante dalla presenza di un giudicato esterno relativo al medesimo contributo ma per annualita' differenti, va nella specie ritenuta inesistente.

In generale, la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici, nei quali cioe' l'identita' delle due controversie riguardi i soggetti, la causa petendi e il petitum, per come questi fattori sono inquadrati nell'effettiva portata della domanda giudiziale e della decisione (cfr. per tutte Cass. n. 1514 del 2007; n. 1773 del 2000; nonche' gia' Sez. U n. 2874 del 1998); il giudicato copre poi il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia. (vedi Cass. n. 3488 del 2016 e n. 25745 del 2017).

Va, tuttavia, precisato che il processo tributario, rispetto a quello civile, conserva la specificita' correlata al rapporto sostanziale che ne costituisce oggetto, ed attiene (v. C. Cost. n. 53-98 e n. 1800) "alla fondamentale e imprescindibile esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l'esercizio delle sue funzioni attraverso l'attivita' dell'amministrazione finanziaria, la quale ha il potere-dovere di provvedere, con atti autoritativi, all'accertamento e alla pronta riscossione dei tributi".

Una similare ratio rileva anche in presenza di tributi non destinati allo Stato, ovvero di contributi obbligatori secondo la definizione propria delle scienze delle finanze, in rapporto alle esigenze di reperimento dei proventi necessari a finanziare i servizi assicurati dagli enti preposti.

In base all'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Sez. U n. 13916 del 2006), il processo tributario, ancorche' generalmente instaurato mediante impugnazione di un atto lato sensu impositivo (cfr. il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 18, comma 2, lettera d) e articolo 19, comma 1), ha per oggetto lo specifico rapporto tributario dedotto in giudizio quale risulta, da un lato, dalla pretesa fatta valere dall'amministrazione con l'atto medesimo e, dall'altro, dai motivi della sua impugnazione.

In ragione di siffatta complessita' oggettiva, associata all'autonomia dei singoli periodi d'imposta (che, ex articolo 7 del T.U.I.R., e' espressione di un principio generale in materia, valevole per tutti i tributi, anche non destinati allo Stato), deve negarsi la possibile esistenza di un'unica obbligazione tributaria corrispondente a piu' periodi (v. gia' Cass. n. 14714 del 2001). Per cui l'eventualita' che il giudicato, formatosi in ordine a un periodo, possa avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per un altro periodo va limitata al caso in cui si discorra degli elementi rilevanti necessariamente comuni ai distinti periodi d'imposta, onde potersene desumere che l'accertamento di fatto su tali elementi (e solo l'accertamento di fatto) debba fare stato nel giudizio relativo alle obbligazioni sorte in un periodo d'imposta diverso.

L'esempio tipico e' quello delle cd. qualificazioni giuridiche (del tipo di "ente commerciale" o di "soggetto residente") in quanto assunte dal legislatore alla stregua di elementi preliminari per l'applicazione di una specifica disciplina; ovvero quello delle condizioni di una esenzione o di una agevolazione pluriennale (v. appunto Sez. U n. 13916 del 2006).

Come da ultimo ribadito da questa Corte "Nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralita' di annualita', abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo." (Vedi Cass. n. 25516 del 2019).

In definitiva, posto che ogni tributo periodico e' costituito da elementi stabili ed elementi variabili, solo con riferimento agli elementi stabili il giudicato puo' esprimere portata vincolante esterna (Cfr. Cass. n. 1300 del 2018; Cass. n. 18923 del 2011).

9.5 Nel caso di specie gli elementi posti a base dell'eccezione di giudicato non sono definibili nel senso suddetto in quanto la preclusione deriverebbe da sentenze relative ad annualita' diverse, fondate sulla valutazione delle prove offerte in quei giudizi circa la destinazione urbanistica della zona ove e' collocato il terreno; tale valutazione non investe quindi un elemento costitutivo della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente e comune ai vari periodi di imposta, posto che la destinazione del terreno e' una qualificazione modificabile negli anni, e che, in ogni caso, il giudicato tributario non puo' operare in relazione alla valutazione delle prove addotte in giudizi relativi a diverse annualita', non potendosi precludere ad ogni giudice tributario il potere di esaminare autonomamente e discrezionalmente le prove offerte nella specifica controversia sottoposta al suo esame.

10. All'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale ed al rigetto di quello incidentale, segue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, ed essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ed in particolare una valutazione delle circostanze addotte dalla contribuente sin dal primo grado a sostegno della carenza di benefici derivanti dall'opera del Consorzio, secondo un corretto riparto degli oneri probatori, ponendo cioe' a carico della contribuente, e non del Consorzio, l'onere della prova della insussistenza di uno specifico vantaggio al terreno di sua proprieta', di cui la sentenza, con affermazione non censurata in sede di ricorso incidentale, ha accertato l'inclusione nel perimento di contribuenza, la causa va rinviata per un nuovo esame a diversa sezione della CTR del Lazio, che pronuncera', anche in ordine alle spese del presente giudizio.

10.1 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, (che ha aggiunto al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, rigetta il terzo motivo nonche' il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per l'ulteriore esame, e anche per le spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

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