Cassazione, ordinanza n. 15178 del 16/07/2020

IVA - Opzioni - Tenuta delle scritture contabili - Comportamento concludente.

Tipologia
Sentenza
Numero
15178
Data
16/07/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva ritenuto applicabile a una società il regime IVA speciale, escludendo che l’opzione per la liquidazione trimestrale equivalesse alla scelta del regime ordinario. La Cassazione chiarisce che la mancata dichiarazione formale dell’opzione può essere supplita da comportamenti concludenti o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili; nel caso concreto, liquidazioni trimestrali, contabilizzazione ordinaria e versamenti periodici manifestavano inequivocabilmente la scelta. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e l’originaria impugnazione della cartella accolta nel merito.

Massima

L'omessa dichiarazione di opzione per l'applicazione dell'IVA nel modo ordinario, può essere surrogata da comportamenti concludenti del contribuente consistenti anche nella modalità di tenuta delle scritture contabili. Nel caso di specie, la società contribuente, fin dall'inizio della sua attività aveva optato per la liquidazione trimestrale dell'IVA e ciò non può che considerarsi quale inequivoco comportamento concludente per la scelta del regime ordinario di tassazione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 5415/9/14 del 21 maggio 2014, depositata il 3 giugno 2014 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 547/5/11 della Commissione tributaria provinciale di Avellino che aveva accolto il ricorso della (——) srI contro la cartella di pagamento IVA ed altro 2006.

La CTR osservava in particolare che, non avendo la societa' contribuente mai esercitato il diritto di optare per il regime IVA ordinario, la stessa doveva considerarsi assoggettata al regime speciale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 76, comma 6, con la conseguenza che la pretesa fiscale basata su tale norma doveva appunto considerarsi fondata.

Il giudice tributario di appello affermava inoltre che l'opzione per la liquidazione trimestrale dell'imposta effettuata dalla (——) nella dichiarazione di inizio dell'attivita' (modello AA7) non poteva considerarsi equipollente all'opzione per il regime ordinario di tassazione.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la societa' contribuente deducendo quattro motivi, poi illustrati con memoria. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 74, comma 6, Decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997, articoli 1-2, poiche' la CTR ha affermato l'inesistenza di un'opzione da parte sua per il regime IVA ordinario, nonostante la espressa opzione esercitata per la liquidazione trimestrale dell'imposta.

La censura e' fondata.

Va infatti ribadito che "In tema di IVA, l'omessa dichiarazione di opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario puo' essere surrogata da comportamenti concludenti del contribuente, poiche', ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, articolo 1, comma 1 – applicabile, in base alla norma interpretativa di cui all'articolo 4 della L. 21 novembre 2000, n. 342, anche alle condotte anteriori alla data di entrata in vigore del citato Decreto del Presidente della Repubblica – i comportamenti concludenti del contribuente o le modalita' di tenuta delle scritture contabili costituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto" (Cass., n. 20421 del 26/09/2014, Rv. 632180 – 01; conf. Cass., n. 3013 del 12/02/2007, Rv. 596108 – 01; Cass., n. 8114 del 22/04/2016, Rv. 639698 – 01).

Nel caso di specie non e' dubbio che la societa' contribuente, sin dall'avvio della sua attivita', abbia optato per la liquidazione trimestrale dell'IVA e cio' non puo' che considerarsi quale inequivoco "comportamento concludente" per la scelta del regime ordinario di tassazione.

Non e' peraltro contestato che la (——) sia poi stata coerente con tale scelta, contabilizzando l'IVA secondo le ordinarie modalita' ed effettuando regolarmente i versamenti delle somme risultanti dalle liquidazioni periodiche.

Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri tre motivi (rispettivamente: violazione/falsa applicazione dell'articolo 2909 c.c., articolo 324, c.p.c. non essendosi riconosciuta l'efficacia di giudicati esterni a pronunce favorevoli alla contribuente su analoghi contenziosi riguardanti altre annualita'; altre violazioni di legge e vizio motivazionale), la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va accolto il ricorso introduttivo della lite.

Stante l'alterno esito dei giudizi di merito, le spese correlative possono essere compensate, mentre quelle del presente giudizio di legittimita' devono essere imputate secondo il generale principio della soccombenza e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della lite; compensa le spese dei gradi di merito; condanna la controricorrente agenzia fiscale al pagamento delle spese del giudizio di legittimita' che liquida in Euro 4.100 oltre 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

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