Cassazione, sentenza n. 15357 del 20/07/2020
Sentenza n. 15357 del 20/07/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 15357
- Data
- 20/07/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Ufficio aveva recuperato dal lavoratore le ritenute IRPEF operate sulla retribuzione ma non versate dal datore di lavoro fallito, sostenendo anche che la prova richiedesse la certificazione del sostituto. La Corte ha rilevato che l’effettuazione delle trattenute risultava dallo stesso accertamento e poteva comunque essere dimostrata con mezzi equipollenti; ha inoltre escluso la solidarietà del sostituito quando la ritenuta sia stata operata ma non versata, essendo il vincolo previsto solo se essa non è stata effettuata. Il ricorso dell’Agenzia è stato rigettato.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 951/1/14, depositata il 25 luglio 2014, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Piemonte respinse l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del sig. (XXXXX) avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Vercelli, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva recuperato a tassazione l'importo di Euro 1.558,46, per l'anno d'imposta 2007, per mancato versamento da parte del datore di lavoro (XXXXX) S.r.l. in fallimento), delle ritenute a titolo d'acconto operate per legge sulla retribuzione del (XXXXX) (per IRPEF ed addizionale regionale).
Avverso la succitata sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il contribuente resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria, con la quale ha chiesto altresi' la condanna di controparte al risarcimento dei danni per responsabilita' aggravata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto "pacifico" nella fattispecie in esame che le trattenute fossero state operate, ma non versate dal datore di lavoro sostituto d'imposta, esonerando il contribuente dall'onere della prova di darne compiuta dimostrazione mediante la produzione dei certificati di avvenuta trattenuta della ritenuta d'acconto.
2. Con il secondo motivo l'Amministrazione finanziaria ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 64, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 35, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la decisione impugnata ha escluso la sussistenza nella fattispecie in esame della solidarieta' passiva del sostituito, quale in primo luogo conforme al tenore letterale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 35, ritenendo altresì che l'accoglimento della soluzione opposta avrebbe condotto alla violazione del principio della doppia imposizione.
3. Il primo motivo e' infondato e va rigettato.
3.1. Va premesso, in generale, che questa Corte, nella definizione dei fatti di causa come pacifici, con conseguente esonero della parte che sarebbe stata tenuta a provarli dall'onere della prova ad essi relativa, fa riferimento non solo ai fatti esplicitamente ammessi dall'altra parte, ma anche a quei fatti rispetto ai quali detta parte, pur senza contestarli, abbia impostato la propria difesa su elementi ed argomenti incompatibili con il loro disconoscimento (cfr. Cass. sez. 2, ord. 7 maggio 2018, n. 10864; Cass. sez. 2, 13 ottobre 1999, n. 11513).
3.2. Orbene, come riportato dal contribuente in controricorso in ossequio al principio di autosufficienza, e' nello stesso avviso di accertamento, che delimita l'ambito della pretesa impositiva dell'Amministrazione finanziaria, che viene dato espressamente atto delle ritenute IRPEF operate per Euro 1.454,00, dal datore di lavoro, che aveva poi omesso il relativo versamento.
3.3. Ne consegue che e' corretta la qualificazione come pacifiche di dette circostanze fattuali, perche' poste dalla stessa Amministrazione a fondamento del recupero a tassazione nei confronti del contribuente, sul presupposto che anche nei confronti di quest'ultimo dovesse configurarsi ab origine l'obbligazione solidale nei confronti del fisco.
3.4. D'altronde questa Corte ha chiarito che, ai fini dello scomputo della ritenuta d'acconto, secondo il Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 22, (TUIR), l'omessa esibizione del certificato del sostituto d'imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo (cfr. Cass. sez. 5, 17 luglio 2018, n. 18910; Cass. sez. 1, 4 agosto 1994, n. 7251).
3.4.1. In proposito va altresi' rilevato come la stessa Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 68/E del 19 marzo 2009, abbia chiarito che i propri Uffici – e quindi, a fortiori – i giudici tributari, possano apprezzare anche prove diverse dal certificato, ad esso equipollenti, che, nella fattispecie in esame, come correttamente rilevato dalla CTR, il contribuente era esonerato dal fornire, essendo pacifico, alla stregua della stesso contenuto dell'atto impositivo, che fossero state operate dal sostituto le ritenute d'acconto, poi da quest'ultimo non versate.
4. Peraltro – venendo quindi all'esame del secondo motivo – le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. SU 12 aprile 2019, n. 10378) hanno di recente, a composizione di contrasto, affermato il principio di diritto secondo cui "Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha pero' operato le ritenute d'acconto, il sostituito non e' tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilita' solidale prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 35, e' espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute"; cio' principalmente in ragione del fatto che nell'ipotesi di sostituzione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 64, soggetto passivo d'imposta rimane il sostituito, mentre la relativa obbligazione e' posta unicamente in capo al sostituto.
4.1. L'obbligo di versamento della ritenuta, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, deve pertanto configurarsi come obbligazione autonoma che la legge pone "a carico del sostituto a mezzo del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 cit., articolo 23, ss., e che trova la sua causa nel corrispondente obbligo di rivalsa stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 cit., articolo 64, comma 1", ponendosi detta lettura in modo coerente al tenore letterale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 35, che prevede la sussistenza del vincolo solidale soltanto nell'ipotesi in cui le ritenute non siano state operate affatto.
4.2. Proprio la correlazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 64, che non distingue tra rivalsa nella sostituzione nell'imposta (cd. propria) o nell'acconto (cd. impropria), con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 35, consente di verificare la coerenza sistematica della lettura fattane dalle Sezioni Unite di questa Corte, con conseguente riaffermazione del principio di diritto dalle stesse affermato, come innanzi trascritto, dovendosi rilevare come, pur a fronte della rottura della solidarieta' tra sostituito e sostituto nei confronti del fisco nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, le ritenute d'acconto siano state operate ma non versate dal sostituto, non venga posta in crisi la legittimazione del sostituito come attore in senso sostanziale nelle cause di rimborso – problematica che esula comunque dalla presente controversia – che trova fondamento nella regola generale posta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 38, comma 2.
5. Il motivo deve essere pertanto rigettato, cosi' come, per l'effetto, il ricorso dell'Agenzia delle Entrate alla stregua delle considerazioni che precedono.
6. Le spese del giudizio di legittimita' seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori del controricorrente dichiaratisi anticipatari.
7. L'esistenza del rilevato contrasto di giurisprudenza in ordine alla questione di cui al secondo motivo di ricorso, solo recentemente composto dalle Sezioni Unite della Corte, implica l'insussistenza della proposizione del ricorso per cassazione da parte dell'Amministrazione finanziaria con mala fede o colpa grave.
A cio' consegue, pertanto, il rigetto della domanda di risarcimento danni ex articolo 96 c.p.c., che il contribuente ha inteso proporre con la memoria depositata in atti.
8. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita', che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge, con attribuzione in favore dei difensori del controcorrente, per dichiarato anticipo fattone.
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