Cassazione, ordinanza n. 16232 del 29/07/2020
Riscossione - Termini di prescrizione - Cartella di pagamento non impugnata - IRPEF - Termine decennale.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 16232
- Data
- 29/07/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La CTR aveva dichiarato prescritte, salvo una, le pretese comprese in più cartelle poste a fondamento di un’iscrizione ipotecaria, senza distinguere i diversi tributi né indicare le rispettive date di notificazione. La Cassazione ha ribadito che la mancata impugnazione della cartella rende irretrattabile il credito ma non converte automaticamente una prescrizione breve in quella decennale, conversione possibile soltanto in presenza di un titolo giudiziale definitivo; per l’IRPEF opera comunque il termine ordinario decennale. Il ricorso è stato accolto con cassazione e rinvio.
Massima
La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi a impugnare un atto di riscossione mediante ruolo produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilita' del credito, ma non anche la conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale ai sensi dell'articolo 2953 del codice civile. Pertanto, ove sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di dare applicazione all'articolo 2953 citato, tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo, in quanto dalla definitivita' della cartella di pagamento possono decorrere diversi termini prescrizionali in ragione dei possibili diversi tributi iscritti. In particolare, occorre verificare di caso in caso se trova applicazione il termine ordinario decennale o se invece risulta applicabile un termine breve come quello quinquennale per le prestazioni da effettuarsi periodicamente. In caso di tributi erariali relativi ad IRPEF, il credito è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale in quanto la prestazione tributaria non può considerarsi una prestazione periodica.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria di Roma, con sentenza n. 4984/16 sez 39, rigettava i ricorsi proposti da (——) avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria n. (——) per irpef.
Avverso detta decisione la ricorrente proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 1222/1/2018, lo accoglieva ritenendo l'avvenuta prescrizione delle pretese tributarie ad eccezione di una sola pretesa afferente a liquidazione di spese di giudizio cui era applicabile la prescrizione decennale.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate (——) sulla base di un motivo illustrato con memoria.
La contribuente ha resistito con controricorso.
L'Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.
La causa e' stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la sentenza viene censurata sotto il profilo della violazione degli articoli 2946, 2948 n. 4 e 2953 c.c. per non avere la CTR argomentato in relazione ai diversi termini prescrizionali applicabili alle varie cartelle recanti tra loro tributi diversi di cui nel ricorso vengono fornite specifiche indicazioni.
Va premesso che il ricorso risulta regolarmente proposto dall'Agenzia delle Entrate (——) tramite il Ministero di avvocato del libero Foro, essendosi l'Agenzia delle Entrate costituita tramite l'Avvocatura generale.
Il motivo e' manifestamente fondato.
Va premesso che la sentenza ha riguardato crediti tributari tra loro diversi (cinque relativi a tributi locali, uno relativo ad irpef ed uno relativo a spese giudiziarie) portati da sette distinte cartelle senza la stessa abbia esaminato e specificato in dettaglio i diversi termini prescrizionali applicabili a ciascun tipo di tributo e senza alcuna indicazione della data di notifica delle singole cartelle.
E' noto quanto affermato dalla piu' recente giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di (——) mediante ruolo, o comunque di (——) coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilita' del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'articolo 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di (——) mediante ruolo o comunque di (——) coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra tributarie, nonche' di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonche' delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e cosi' via.
Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) piu' breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'articolo 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. (Cass. SU 23397/16;Cass. 930/18; Cass. 11800/18).
Dalle decisioni dianzi riportate emerge con tutta evidenza che dalla definitivita' della cartella di pagamento possono decorrere diversi termini prescrizionali in ragione dei diversi tributi.
In particolare, occorre verificare, di caso in caso, se trova applicazione il termine ordinario decennale o se invece risulta applicabile un termine breve come, ad esempio, quello quinquennale per le prestazioni da effettuarsi periodicamente ai sensi dell'articolo 2948 c.c., comma 1 n. 4, ovvero altro termine breve.
Nel caso di tributi erariali relativi ad Irpef, ad esempio, questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare che il credito erariale per la (——) dell'imposta e' soggetto non gia' al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'articolo 2948 c.c., n. 4 – "per tutto cio' che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu' brevi" – bensi' all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non puo' considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma vantazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Sez. 5, Sentenza n. 2941 del 09/02/2007,) (Cass. 24322/14).
La mancanza dunque di ogni specificazione in ordine ai singoli tributi ed alla data della notifica degli atti relativi da parte dell'Amministrazione determina la violazione di legge dedotta con il ricorso.
Si osserva che con il controricorso la contribuente ha lamentato l'omessa notifica delle cartelle di pagamento senza peraltro proporre ricorso incidentale avverso la sentenza della Commissione regionale, onde le doglianze in questione non sono suscettibili di esame da parte di questa Corte.
Il ricorso dell'dell'Agenzia delle Entrate (——) va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

