Cassazione, ordinanza n. 16457 del 30/07/2020

Ordinanza n. 16457 del 30/07/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
16457
Data
30/07/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerneva la revoca di agevolazioni pubbliche disposta per l’originaria inammissibilità del progetto, emersa dalle verifiche sulle spese rilevanti rispetto al costo complessivo. Le Sezioni Unite distinguono la decadenza per inadempimento successivo, devoluta al giudice ordinario, dall’autotutela esercitata per vizi originari dell’attribuzione, che incide su un interesse legittimo quando il beneficio dipende da valutazione comparativa e graduatoria amministrativa. Poiché la revoca riguardava un vizio originario dell’ammissione, è dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, al quale sono rimesse le parti.

Testo della pronuncia

RILEVATO CHE:

con ricorso in riassunzione a seguito di ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio di incompetenza territoriale, Euro…. s.r.l. e L….. s.r.l. impugnarono innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia il provvedimento n. 6094 del 2 novembre 2016 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico, su istanza di Unicredit s.p.a. nella qualità di gestore dell'istruttoria, aveva revocato le agevolazioni concesse alle medesime imprese.

Esposero in particolare che secondo il provvedimento di revoca era emersa, a seguito di verifiche istruttorie, l'inammissibilità del progetto di cui alle agevolazioni, essendo risultate le spese, esposte in domanda di prenotazione e ritenute ammissibili, inferiori ai limiti minimi previsti rispetto al costo totale del progetto. Il giudice adito con sentenza pubblicata il 16 ottobre 2018 dichiarò il difetto di giurisdizione. Avverso detta sentenza L…. s.r.l. propose appello, accolto dal Consiglio di Stato annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa al giudice di primo grado.

L'altro ricorrente Euro…. s.r.l. invece ripropose la domanda innanzi al Tribunale di Brescia con atto del 4 febbraio 2019.

Con ordinanza di data 17 giugno 2019 il Tribunale di Brescia ha sollevato conflitto di giurisdizione ai sensi dell'art. 59 legge n. 69 del 2009. Il Pubblico Ministero ha concluso nel senso che venga dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

CONSIDERATO CHE:

osserva il giudice remittente che la concessione dell'agevolazione è subordinata ad una valutazione comparativa fra gli interessati ed alla formulazione di un'apposita graduatoria fra possibili beneficiari, sicché l'impresa aggiudicataria è titolare di un interesse legittimo.

Il regolamento proposto d'ufficio è fondato.

La controversia promossa per ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario al contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi originari di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico (Cass. n. 24064 del 2019; n. 3166 del 2019; n. 18241 del 2018).

Nel caso di specie la revoca dell'agevolazione è stata disposta per un vizio originario relativo all'ammissibilità del progetto, come risulta in modo controverso. Peraltro, come si evidenzia nell'ordinanza instauratrice del presente regolamento, sul punto richiamando la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la sentenza declinatoria della giurisdizione (Cons. Stato sez. III n. 1755 del 2019), l'originaria erogazione non discendeva direttamente dalla legge, ma presupponeva il potere della pubblica amministrazione, attribuito dalla legge (art. 103 della legge n. 388 del 2000), di riconoscere l'agevolazione all'esito di una valutazione comparativa tra gli interessati e sulla base della formulazione di un'apposita graduatoria tra possibili beneficiari. Rispetto all'erogazione dell'agevolazione il soggetto finanziato vantava quindi una posizione di interesse legittimo e tale posizione conserva laddove l'agevolazione venga revocata per un vizio originario afferente al provvedimento di erogazione, afferente cioé ad una fase in cui la sua posizione era di interesse legittimo (e non di diritto soggettivo, come sarebbe stato invece nel caso di erogazione prevista espressamente dalla legge, con compiti della pubblica amministrazione di mero riscontro della sussistenza dei presupposti legali).

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza di partecipazione di parti al presente regolamento di giurisdizione sollevato d'ufficio.

P. Q. M.

Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale rimette le parti.

Così deciso in Roma il giorno 23 giugno 2020

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