Cassazione, sentenza n. 17661 del 25/08/2020

Riscossione coattiva - Esecuzione esattoriale indebita - Risarcimento danni.

Tipologia
Sentenza
Numero
17661
Data
25/08/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società chiedeva il risarcimento dei danni derivanti dalla vendita esattoriale di un immobile, sostenendo che il credito residuo fosse sceso sotto il limite legale di procedibilità. La Corte ribadisce che le contestazioni all’esecuzione devono normalmente essere proposte con i rimedi propri del relativo processo, ma riconosce l’azione risarcitoria quando tali rimedi non erano esercitabili: nel caso concreto, la vendita era anteriore alla pronuncia costituzionale che aveva ammesso l’opposizione. Accoglie quindi il ricorso, cassando con rinvio per la verifica dell’esatta entità del credito al momento della vendita.

Massima

Nel caso in cui si intendano contestare i presupposti di un'azione esecutiva, si ha l'onere di dispiegare i relativi strumenti processuali con le forme e le modalità previste dalla disciplina di rito, pena la decadenza dalla possibilità di far valere le relative ragioni, risultando irrimediabilmente preclusa ogni questione di sussistenza, anche ai soli fini di una tutela risarcitoria. Pertanto, la responsabilità dei danni da processo va fatta valere, tranne in casi di impossibilità non ascrivibile al danneggiato, esclusivamente nel processo stesso, relativo alla pretesa sostanziale alla cui tutela esso è rivolto. Per quanto riguarda l'esecuzione esattoriale, un'azione di risarcimento del danno non è data al debitore né ai sensi dell'art. 59 del DPR n. 602/1973, né ai sensi dell'art . 2043 del codice civile, ove sia mancata l'impugnativa dei relativi atti nelle competenti sedi. Nel caso di specie, il limite di valore del credito posto dall'articolo 76 del DPR n. 602/1973, per il fatto che non integra una condizione di pignorabilita' del bene, ma piuttosto una condizione speciale dell'azione esecutiva esattoriale, avrebbe dovuto portare ad un'analisi qualitativa da parte del giudice delle singole poste del credito in modo tale da stabilirne l'entità al fine di determinare o meno l'improcedibilita' della relativa procedura esecutiva esattoriale al momento della realizzazione del credito.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

1. La (——) srl, succeditrice di (——) sas, ricorre, con atto articolato su due motivi e notificato a mezzo p.e.c. il 15/11/2017, per la cassazione della sentenza n. 3754 del 20/10/2016 della Corte di appello di Napoli, con cui, in accoglimento dell'appello di (——) spa ed in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2843/14, ha definitivamente respinto la domanda risarcitoria avanzata con atto notificato il 28/10/2008 dalla (——) sas – pure nei confronti del Comune di Arzano, ma rigettata nei confronti di questo fin dal primo grado con capo mai reso oggetto di impugnazione – per i danni patiti dall'esecuzione esattoriale ai suoi danni comunque portata a termine dall'agente della riscossione, nonostante la quasi totale estinzione del debito tributario al momento della vendita del cespite pignorato e comunque la riduzione della sua entita' al di sotto del limite di Euro 8.000 fissato nel testo vigente pro tempore, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 articolo 76,.

2. Per l'intimata, vittoriosa appellante avverso la condanna in suo danno in primo grado al pagamento di Euro 337.221,70 (oltre ulteriori interessi sulla sorta capitale di Euro 288.358,50 ed a fronte di un ricavato della vendita esattoriale di Euro 153.484,00, in concreto restituito all'attrice all'esito della relativa procedura), notifica controricorso il suo successore (——); ed il ricorso, avviato dapprima alla trattazione in adunanza camerale, per la quale la ricorrente deposita memoria, e' poi, in forza di ordinanza interlocutoria (26/11/2019, n. 30886) resa al suo esito, chiamato alla pubblica udienza di discussione del 06/03/2020: per la quale la ricorrente deposita altresi' memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente articola due motivi: un primo, di "violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 29 settembre 1973, n. 602, articolo 76, comma 1, lettera b e articolo 57, comma 1, lettera a (nel testo in vigore fino all'entrata in vigore del Decreto Legge 28 novembre 2008, n. 185), e articolo 12 preleggi, comma 1, articolo 12 preleggi"; ed un secondo, rubricato "omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti", riferito all'esatta entita' del credito residuo azionato dall'agente della riscossione.

2. I due motivi vanno esaminati separatamente, a cominciare dal primo, che la ricorrente riferisce alla qualificazione del limite all'espropriazione immobiliare di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 76 quale causa di impignorabilita' del bene anziche' condizione di procedibilita' dell'azione esecutiva, invocando i principi di Cass. 19270/14 e 27525/14 per escludere che, non trattandosi di pignorabilita', tanto integrasse questione utilmente deducibile solamente con un'opposizione non invece proposta.

3. Vanno allora ricostruiti la natura ed i presupposti dell'azione intentata dalla qui ricorrente, una volta rilevato come essa sia riconducibile a quella speciale azione risarcitoria concessa all'esecutato in esecuzione esattoriale dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 59 (come sostituito, in uno a tutto il titolo II di tale provvedimento, dal Decreto Legislativo n. 26 febbraio 1999, n. 46, articolo 16, comma 1), in base al quale "chiunque si ritenga leso dall'esecuzione puo' proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni".

4. Deve ritenersi che le conclusioni gia' raggiunte nella giurisprudenza di questa Corte sul punto, sia pure in tema di azione risarcitoria contro l'agente della riscossione in caso di esecuzione esattoriale per sanzioni amministrative (Cass. 20/03/2014, n. 6521), vadano, alla stregua dell'evoluzione del quadro normativo, confermate ed anzi estese ad ogni ipotesi di esecuzione esattoriale e quindi anche a quella per crediti tributari.

5. Infatti, dopo la fondamentale Corte Cost. 31/05/2018, n. 114 (pubblicata sulla G.U. del 06/06/2018, n. 23), e' incostituzionale il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 57, comma 1, lettera a), (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, articolo 16 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma della L. 28 settembre 1998, n. 337, articolo 1), nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50 sono ammesse le opposizioni regolate dall'articolo 615 c.p.c.

6. Puo' in questa sede bastare un integrale rinvio alla stessa sentenza per la meticolosa ricostruzione del sistema di garanzie e tutele dell'assoggettato all'esecuzione esattoriale, al fine di garantirne la conformita' alla Costituzione: per sottolineare come ne riesca rafforzata la conclusione dell'indissolubile correlazione tra l'azione risarcitoria ed i limiti di proponibilita' degli ordinari rimedi previsti per il processo esecutivo, al quale ultimo e' ordinariamente ricondotto, sia pure quale species ad genus caratterizzata dall'assoluta preminenza dell'esigenza di effettivita' del recupero per la natura pubblicistica del credito azionato, anche il processo esecutivo esattoriale: nel senso che la peculiare struttura di quest'ultimo, se ed in quanto esclude o limita eccezionalmente la normale tutela giurisdizionale durante la sua pendenza (Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 57 e 58 cit.), non puo' che ammettere – per non infrangersi contro il disposto dell'articolo 24 Cost. – quanto meno una tutela risarcitoria o per equivalente o successiva, quest'ultima essendo (anche secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo) l'indefettibile minimo presidio di qualunque diritto fondamentale, quale quello di difesa in giudizio.

7. Ora, il processo esecutivo comporta un sistema chiuso di rimedi e non e' ammessa, per inficiare i suoi atti o provvedimenti ed a maggior ragione per porre rimedio alle loro conseguenze, alcuna azione in forme diverse dalle opposizioni esecutive o dalle altre iniziative specificamente previste da detto sistema processuale (tra le ultime: Cass. 18/08/2011, n. 17371; Cass. 20/03/2014, n. 6521; Cass. 02/04/2014, n. 7708; Cass. 31/10/2014, n. 23182; Cass. 29/05/2015, n. 11172; Cass. ord. 14/06/2016, n. 12242; Cass. 06/03/2018, n. 5175; Cass. ord. 23/04/2019, n. 11191; Cass. ord. 28/02/2020, n. 5468).

8. Se il giudicato risponde ad un'esigenza di certezza, quale indefettibile connotato della tutela del diritto azionato in giudizio, e' giocoforza ammettere che anche il processo esecutivo esige la stabilita' dei suoi atti; se e' vero, infatti, che tale processo costituisce l'estrinsecazione della giurisdizione esecutiva e che questa e' si ancillare o servente rispetto a quella cognitiva, essa ne costituisce pero' e pur sempre l'indefettibile complemento ed anzi la garanzia di concreta effettivita'.

9. Ed una stabilita' degli effetti, come nel processo cognitivo e' garantita – sul piano formale – dal sistema chiuso delle relative impugnazioni e dalla preclusione anche sostanziale derivante dal mancato o dal vano esperimento delle medesime, cosi' analoga stabilita' degli effetti nel processo esecutivo deve ricondursi alla tassativita' dei rimedi avverso gli atti di quello ed alla preclusione che deve derivare dal mancato esperimento di essi. Sul punto, "la definitivita' dei risultati dell'esecuzione… e' insita nella chiusura di un procedimento svoltosi con il rispetto di forme idonee a salvaguardare gli interessi contrapposti delle parti, nel quadro di un sistema di garanzie di legalita' per la soluzione di eventuali contrasti (articoli 485, 615 e 512 c.p.c.), ed e' basata sul concetto di preclusione, piu' ampio di quello di giudicato" (per tutte: Cass. 03/07/1969, n. 2434; in sensi analoghi: Cass. 09/06/1981, n. 3714; Cass. 09/04/2003, n. 5580; Cass. 14/07/2009, n. 16369; Cass. 08/05/2003, n. 7036; dopo un'ampia ricognizione aggiornata delle problematiche, perviene alle stesse conclusioni Cass. 18/08/2011, n. 17371). Come rilevato, in particolare, da Cass. 08/05/2003, n. 7036, "ammettere la proposizione, dopo la conclusione dell'esecuzione e la scadenza dei termini per le relative opposizioni, di azioni, come quelle di ripetizione dell'indebito o di arricchimento senza causa, volte a contrastare gli effetti dell'esecuzione stessa sostanzialmente ponendoli nel nulla o limitandoli – e' in contrasto sia con i principi ispiratori del sistema, sia con le regole specifiche relativi ai modi e ai termini delle opposizioni esecutive".

10. Tanto pare agevolmente ricondursi all'esigenza di legalita' intrinseca dell'attivita' giurisdizionale, la quale implica, a sua volta, che sia possibile e sufficiente, ma al tempo stesso necessario, per i soggetti che se ne ritengano lesi, reagire all'interno del processo e coi mezzi apprestati dall'ordinamento, affinche' il risultato finale possa presumersi conforme a diritto.

11. Il sistema processuale, in definitiva, non consente la sopravvivenza di pretese di tutela dagli effetti pregiudizievoli dei suoi atti, nemmeno solo risarcitorie, al di fuori delle azioni tipiche a tanto destinate: una volta dismessa, rinunziata o preclusa, per consapevole inerzia e quindi per libera scelta di colui al quale era pur sempre accordata, la tutela primaria, viene meno la ragione di quella risarcitoria o per equivalente.

12. E deve concludersi nel senso che colui il quale intenda contestare i presupposti di un'azione esecutiva a lui minacciata o nei suoi confronti intrapresa ha l'onere, inteso in stretto senso tecnico, di dispiegare i relativi strumenti processuali, con le forme e le modalita' previste dalla disciplina di rito; in mancanza, egli decade dalla possibilita' di fare valere le relative ragioni, ogni ulteriore questione sulla loro sussistenza, anche ai soli fini di una tutela risarcitoria, risultando irrimediabilmente preclusa.

13. Del resto, e' correntemente ribadito il principio dell'esclusiva devoluzione al giudice del medesimo processo di ogni pretesa risarcitoria relativa all'intrinseca lamentata illegittimita' di quello anche per la manifesta infondatezza della pretesa sostanziale originaria, tanto che una domanda proposta al di fuori del medesimo sarebbe radicalmente improponibile (Cass. 14/06/2012, n. 9734, alle cui argomentazioni e richiami basti qui un integrale rinvio): la responsabilita' da attivita' processuale rappresenta invero una species di quella aquiliana e la relativa potestas agendi non e' esercitabile fuori del processo in cui la condotta generatrice di quella responsabilita' si e' manifestata e, quindi, in via autonoma, consequenziale e successiva, davanti ad altro giudice, salvo i casi in cui la possibilita' di attivare il mezzo sia rimasta preclusa in forza dell'evoluzione propria dello specifico processo dal quale la stessa responsabilita' aggravata ha avuto origine (Cass. 06/08/2010, n. 18344; Cass. 08/11/2018, n. 28527); in definitiva, l'azione di risarcimento di danni da processo e' espressione del diritto di azione, se esercitato pero' nel processo a tutela della situazione giuridica soggettiva principale che vi sia dedotta e, quindi, come diritto che di tale situazione e' conseguenza e che, percio', lo e' anche dell'azione con cui essa e' fatta valere (Cass. 18/04/2007, n. 9297).

14. E, in applicazione di principi generali, una volta concessa, in presenza di presupposti specifici, una determinata azione, questa assorbe e preclude la tutela generale, ove appunto lo impongano le esigenze a presidio della specificita': la responsabilita' dei danni da processo va fatta quindi valere, tranne il caso di impossibilita' non ascrivibile al preteso danneggiato, esclusivamente nel processo stesso, relativo alla pretesa sostanziale alla cui tutela esso e' rivolto.

15. La specialita' del processo esecutivo esattoriale rispetto a quello esecutivo comporta allora che l'illegittimita' del primo (come di ogni altro), sia in punto di an debeatur che di quantum, va fatta valere esclusivamente con le forme previste per le relative opposizioni, se ed in quanto non eccezionalmente escluse. Pertanto, nella misura in cui ancora, dopo la richiamata Corte Cost. n. 114 del 2018, permangono particolari divieti di proponibilita' di azioni normalmente concesse a qualunque debitore deve ritenersi persistente la possibilita' di dispiegare l'azione risarcitoria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 59, (e succ. mod. e integr.); e negli stessi limiti, cioe' in riferimento alle pretese tributarie per le quali sia stato impossibile far valere l'inesistenza del credito azionato o altri vizi formali o sostanziali della procedura esecutiva esattoriale, e' data un'azione di indebito arricchimento od altra di risarcimento, salva la verifica in concreto della sussistenza di tutti gli altri presupposti, anche nei confronti del creditore (e non dell'esattore; in termini: Cass. 18/11/2013, n. 25855).

16. Del resto (sul punto, in tali sensi espressamente v. la gia' richiamata Cass. 20/03/2014, n. 6521), la peculiare struttura del processo esecutivo esattoriale, con la scissione istituzionale tra la titolarita' del diritto di credito azionato e quella del diritto di agire in via esecutiva, impone all'esattore di agire al verificarsi delle condizioni di legge e secondo le indicazioni vincolanti dell'ente creditore, restando assai limitato l'ambito delle sue facolta' di intervento.

17. Ne consegue che la mancata impugnazione, quando essa invece era possibile e nei termini a tale scopo fissati, degli atti presupposti dal processo esecutivo esattoriale ne comporta l'inoppugnabilita' e vincolativita' quanto meno proprio per l'agente della riscossione, elidendo in radice l'ingiustizia del danno (non potendo predicarsi un danno contra ius quale conseguenza di un processo, tanto meno esecutivo, che si sia svolto secondo le regole o che tale, per assenza di reazioni ad opera dell'interessato, debba presumersi: visto che l'esecuzione in se' e' una conseguenza pregiudizievole per il patrimonio dell'esecutato, ma necessitata dall'esigenza di effettivita' dell'ordinamento giuridico) l'elemento soggettivo, per il ragionevole affidamento indotto sulla correttezza e sulla doverosita' dell'azione esecutiva, tanto in punto di an che di quomodo exsequendum sit.

18. A tanto potrebbe apportarsi deroga soltanto, con una residuale rilevanza aquiliana del comportamento dell'agente della riscossione, in caso di una assai peculiare articolazione dell'attivita' illecita, da allegarsi specificamente in tali sensi dal danneggiato, ove prospettata in un piu' grave e complesso contesto operativo che ricomprenda l'abnormita' o la grave illegittimita' di uno o piu' degli atti di riscossione e la potesta' del convenuto agente della riscossione di sottrarsi alla loro attuazione, tali da connotare una sua autentica mala fede e la violazione, da parte dell'agente, dei criteri di imparzialita' e buon andamento generalmente applicabili ad ogni pubblica amministrazione.

19. In definitiva, non e' data al debitore assoggettato ad esecuzione esattoriale un'azione di risarcimento del danno, ne' ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 59 (e succ. mod. e integr.), ne' ai sensi dell'articolo 2043 c.c., ove sia mancata l'impugnativa, invece in astratto possibile, dei relativi atti nelle competenti sedi; infatti, da un lato, poiche', fuori dei casi eccezionali in cui sia preclusa la facolta' di contestazione in giudizio dell'esecuzione esattoriale, il diritto di difesa non puo' essere tutelato se non coi rimedi propri di questa ed all'interno delle azioni su cui questi si articolano, con esclusione della tutela suppletiva o risarcitoria, egli era gravato di un onere in senso tecnico in tale ultimo senso, non adempiuto il quale e' quindi decaduto dalla possibilita' di azionare quelle doglianze anche in sede meramente risarcitoria; dall'altro lato, la definitivita' di quegli atti, conseguita alla loro invece possibile mancata contestazione con le forme e nelle sedi proprie, elide in radice, se non anche la stessa ingiustizia del danno, quanto meno – in difetto di diverse ed ulteriori, ma specifiche, allegazioni – l'elemento soggettivo dell'agente.

20. Resta solo da precisare che la soluzione adottata, in applicazione del principio di diritto appena riassunto, e' l'unica in linea con i principi, nazionali di rango costituzionale e sovranazionale, dell'effettivita' della tutela dei diritti e della certezza del diritto, poiche' l'onere di azione risarcitoria in costanza e pendenza del rimedio proprio e tipico del processo esecutivo in concreto azionato risponde ad esigenze di ordinata razionalita' della tutela stessa, di perseguimento equilibrato degli specifici interessi pubblicistici posti a base della devoluzione della particolare ragione creditoria ad una forma agevolata di processo esecutivo, di equiordinata garanzia della controparte da potenziali abusi od obiettive ingiustizie (non dovendosi tralasciare che dalle illegittimita' del processo e' doveroso, ad un tempo, offrire una tutela almeno risarcitoria alla vittima ma anche con le garanzia procedimentali del giusto processo al preteso autore dell'illecito) e dell'ordinamento nel suo complesso dall'instabilita' dei risultati e degli effetti dell'attivita' lato sensu giurisdizionale, alla quale pure quella esecutiva e quella esattoriale quale specie della prima si riportano; sicche' e' del tutto giustificabile, in equo contemperamento dei diversi valori in gioco e se non altro del pari diritto di difesa del preteso danneggiante, la ricostruzione, qui tratteggiata, del sistema nel senso dell'introduzione di tali scansioni temporali e condizioni o presupposti delle rispettive azioni.

21. Tutto cio' premesso, deve allora verificarsi se, nella specie, all'esecutata fosse concessa, al momento in cui era esecutivamente aggredita, alcuna tutela giurisdizionale: e la risposta deve essere negativa, una volta ricordato che la questione verte sull'applicabilita' del limite posto dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 76 comunemente indicato come limite di valore per l'espropriazione esattoriale immobiliare.

22. Si tratta, invero, di norma di frequente interpolazione negli ultimi tempi, siccome particolarmente sensibile alla diversita' di impostazione ideologica dell'esecuzione esattoriale di volta in volta prevalente; ed il suo tenore testuale al momento rilevante, cioe' subito prima della vendita al terzo esperimento del dicembre 2006, era quello risultante dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, articolo 16, comma 1, interamente sostitutivo del relativo capo dell'originario Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come modificato: dal Decreto Legislativo 27 aprile 2001, n. 193, articolo 1, comma 1, lettera n); dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 16-bis, comma 1, lettera a); dal Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, articolo 3, comma 40, lettera b-bis), convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248: "1. Il concessionario puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila Euro. Tale limite puo' essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze.

2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passivita' ipotecarie aventi priorita' sul credito per il quale si procede, e' inferiore all'importo indicato nel comma 1".

23. Al riguardo vanno, in estrema sintesi, applicati i risultati interpretativi della norma anche come successivamente ancora interpolata, benche' elaborati principalmente con riferimento alla casa di abitazione del debitore dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 12/09/2014, n. 19270; nello stesso senso anche Cass. 30/12/2014, n. 27525), potendo per brevita' farsi qui integrale richiamo ai medesimi argomenti: il limite di valore del credito non integra una condizione di pignorabilita' del bene, ma, piuttosto, una condizione speciale dell'azione esecutiva esattoriale, visto che quello impedisce all'agente della riscossione di procedere all'espropriazione immobiliare e, quindi, gli preclude di iniziarla o di proseguirla, ove appunto il detto valore, come computato, non superi quella soglia minima.

24. Tanto esclude che, per contestare la legittimita' dell'inizio o della prosecuzione dell'espropriazione esattoriale immobiliare in relazione all'entita' del credito azionato, il soggetto esecutato dovesse proporre un'opposizione all'esecuzione per pignorabilita' del bene, in se' consentita anche dal testo originario del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 57 dovendo piuttosto, come per ogni condizione dell'azione esecutiva (poco importa se generale o speciale), agire con una ordinaria opposizione ad esecuzione: in quanto tale, pero', al momento dei fatti preclusa dalla norma appena richiamata, modificata proprio sul punto soltanto dalla gia' richiamata pronuncia additiva del giugno 2018 della Consulta e quindi, all'epoca, tale da impedire all'esecutata un'immediata tutela giurisdizionale.

25. Di conseguenza, l'esecutata non aveva, al momento in cui il processo esecutivo esattoriale aveva luogo con modalita' che essa contestava quanto a carenza di una condizione speciale dell'azione esecutiva, altra tutela all'infuori di quella risarcitoria prevista dall'articolo 59 medesimo D.P.R.; pertanto, da un lato il relativo motivo di doglianza e' fondato e, dall'altro lato, la gravata sentenza non resiste alle relative censure della ricorrente, tanto da dovere essere cassata gia' solo per questo, in applicazione del seguente principio di diritto: "poiche' l'azione risarcitoria contro l'agente della riscossione, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 59 (e successive modifiche e integrazioni), e' data all'esecutato solo ove non abbia potuto esercitare alcun rimedio proprio del processo esecutivo esattoriale, essa e' proponibile nel caso di contestazione della violazione del limite di valore del credito azionato con espropriazione esattoriale immobiliare, mossa in prossimita' della vendita in tempo anteriore alla sentenza n. 114 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 57, comma 1, lettera a) medesimo Decreto del Presidente della Repubblica nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50 sono ammesse le opposizioni regolate dall'articolo 615 c.p.c.".

26. Tanto non esime dalla disamina del secondo motivo, perche' la corte territoriale, pure avendo escluso di verificare l'applicabilita' dell'articolo 76 citato sull'erroneo presupposto che esso introducesse un'ipotesi di impignorabilita', ha poi escluso pure che l'importo del credito fosse tale da impedire la prosecuzione del processo, ma sotto il diverso profilo dell'articolo 61 medesimo Decreto del Presidente della Repubblica e, quindi, in relazione all'estinzione del procedimento per integrale pagamento del debito (inteso quale somma portata dal ruolo, maggiorata di accessori e spese) in qualunque momento anteriore alla vendita.

27. Ritiene il Collegio che il motivo, a dispetto della sua formale impostazione sull'omesso esame di un fatto decisivo e per di piu' sotto il dedotto profilo del travisamento di una prova bene identificata, involga invece un vizio di sussunzione, il quale attiene alla giuridica qualificazione dei fatti materiali e ricorre quando il giudice li riconduce ad una fattispecie astratta piuttosto che ad un'altra (tra molte, Cass. 31/05/2018, n. 13747): infatti, la norma concretamente invocata a parametro dell'illegittimita' denunciata rimane, come indicato nel primo motivo, pur sempre l'articolo 76 col suo limite minimo di credito complessivo azionato e non l'articolo 61, non constando avere l'esecutata mai invocato l'illegittimita' della prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare per avvenuto integrale pagamento del debito prima del terzo e decisivo esperimento di vendita dell'immobile, ma soltanto deducendo che la relativa sorta capitale era stata ridotta al di sotto del limite di procedibilita'.

28. A tale fine, allora, la corte territoriale avrebbe dovuto verificare non gia' l'integrale estinzione del debito tributario, ma solamente la minore sua esatta entita' al momento in cui la vendita e' stata, in tesi illegittimamente, portata a termine e cioe' nel dicembre 2006, anziche' nel successivo e quindi irrilevante momento dell'ipotesi o istanza di piano di riparto del gennaio 2007, poiche' il ridimensionamento del credito avrebbe reso improcedibile, per come e' strutturata la relativa norma, la procedura esecutiva esattoriale nel momento stesso in cui esso si fosse realizzato con la riconduzione del totale al di sotto del relativo limite.

29. Solo all'esito della puntuale ricostruzione, sulla scorta di quella operata dal giudice di primo grado con analitica disamina delle singole poste di credito e beninteso nei limiti delle contestazioni mosse dall'appellante convenuta gia' soccombente in primo grado, la corte di merito avrebbe poi dovuto affrontare ex professo la questione se al riguardo fare riferimento alla sola sorta capitale oppure anche al coacervo di questa e degli accessori e delle sanzioni; cio' che, integrando una carente sussunzione e una conseguentemente erronea omissione di valutazione del relativo elemento, assorbe l'ulteriore questione della correttezza o meno della percezione del dato della somma oggetto di restituzione all'esito della procedura, indicata come travisata in se' nel motivo di doglianza, ma appunto non decisiva perche' riferita ad un momento successivo a quello solo rilevante e, comunque, ad un presupposto diverso da quelli di applicabilita' dell'articolo 76 Decreto del Presidente della Repubblica cit., dall'attrice in risarcitoria sempre invocato – in buona sostanza – in via principale.

30. Cosi' riqualificato il secondo motivo di doglianza, esso e' allora fondato e anche sotto questo profilo la gravata sentenza va cassata con rinvio alla stessa corte territoriale, ma in diversa composizione, affinche', prima di provvedere al carico complessivo delle spese e quindi anche a quelle del presente giudizio di legittimita', riesamini il materiale istruttorio a sua disposizione anche all'esito delle rituali contestazioni dell'appellante ed al fine di valutare l'applicabilita' alla fattispecie della piu' volte invocata norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 76 nel testo sopra ricostruito come vigente ratione temporis.

31. L'accoglimento del ricorso esclude la sussistenza dei presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 (e mancando la possibilita' di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la gravata sentenza e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita'.

Si da' atto che il presente provvedimento e' sottoscritto dal presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a) (Decreto del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione 18-19 marzo 2020, n. 40).

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