Cassazione, ordinanza n. 18665 del 08/09/2020
Accertamento catastale - Revisione classamento - Motivazione del provvedimento - Carenza - Illegittimità.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 18665
- Data
- 08/09/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La Corte esamina un ricorso relativo a opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, nonostante titolo, oggetto e massima richiamino una diversa questione catastale non trattata nel testo della pronuncia. La ricorrente sosteneva, tra l’altro, la prescrizione del credito trasferito ai soci dopo la cancellazione della società. La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile: contro la decisione del Tribunale sull’opposizione all’esecuzione era esperibile l’appello, mentre il ricorso di legittimità non poteva convertirsi nel mezzo corretto.
Massima
In materia di motivazione di accertamento per revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata situate in microaree comunali, ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge n. 311/2004, questa deve necessariamente essere rigorosa e la ragione giustificativa dell'atto di riclassamento non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare. Inoltre, l'Amministrazione comunale è tenuta ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che abbiano portato l'area alla riqualificazione risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustifichino il provvedimento. Pertanto, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che, come nel caso di specie, faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra valore di mercato e valore catastale nella microzona considerata.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
RILEVATO
che:
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, la (——) proponeva opposizione al precetto notificatole in data 5.1.12 ed in data 22.3.12, in esecuzione della sentenza n. 3736/11 del Tribunale di S. M. Capua Vetere (resa tra (——) e (——) s.a.s.).
Esperiva, con il primo ricorso, un'opposizione agli atti esecutivi, facendo valere un vizio del titolo, costituito dalla mancata contestuale notifica della sentenza.
A seguito dell'ulteriore notifica avvenuta il 22.3.12 del medesimo precetto unitamente alla sentenza ad esso sottesa, la (——) proponeva contestualmente una opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione, eccependo sia vizi determinanti la nullita' del precetto sia l'inopponibilita' della sentenza nei propri confronti, essendo stata estranea al giudizio instaurato con la (——) sas.
Entrambi i giudizi, riuniti ex articolo 151 disp. att. c.p.c., venivano decisi con sentenza depositata il 24.11.15, dal Tribunale di SMCV che rigettava le opposizioni.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la (——), affidato ad unico motivo, cui resiste lo (——) con controricorso.
CONSIDERATO
che:
La ricorrente denuncia una omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nonche' la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2313, 2304, 2395 e 2949 c.c..
Lamenta in particolare che il Tribunale, aderendo al principio affermato da Cass. S.U. n. 6070/13, (secondo cui dopo la riforma del diritto societario, attuata dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della societa', di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla societa' estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtu' del quale: a) l'obbligazione della societa' non si estingue, cio' che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della societa' estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarita' o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese), non esamino' affatto l'eccezione di prescrizione del credito ritualmente proposta. A tal riguardo rammenta che la (——) s.a.s. venne cancellata dal registro delle imprese il 7.5.03 sicche' il termine prescrizionale quinquennale nei confronti del socio responsabile sarebbe decorso inutilmente il 7.5.08, ex articolo 2949 c.c..
Debbono tuttavia esaminarsi le eccezioni pregiudiziali sollevate dallo (——).
a) La prima, inerente l'inammissibilita' del ricorso per difetto di procura e' infondata, essa risultando dal ricorso in atti.
b) E' invece fondata l'eccezione di inammissibilita' del ricorso per cassazione avverso una sentenza inerente l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, in quanto tale impugnazione doveva proporsi con appello (cfr. Cass. ord. n. 5712/20, n. 3722/20, sent. n. 3866/16). L'impugnazione proposta e' quindi inidonea, anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale, ne' l'appello puo' convertirsi in ricorso per cassazione, giacche' difetta dei requisiti di validita' dell'atto nel quale dev'essere convertito, essendo il ricorso di legittimita', mezzo di impugnazione a critica vincolata (a maggior ragione, se proposto in via straordinaria ai sensi dell'articolo 111 Cost., comma 7), strutturalmente diverso, cfr. altresi' Cass. n. 5712/20. Ed invero, a prescindere dalla eventuale necessita' di separare l'opposizione agli atti esecutivi dall'opposizione all'esecuzione (Cass. n. 3866/16), occorre evidenziare che il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto all'opposizione agli atti esecutivi, statuizione non impugnata in questa sede; che la (——) ha del resto ed in sostanza proposto una opposizione all'esecuzione investendo l'"an" dell'azione esecutiva (e non il quomodo) proponendo tuttavia direttamente (ed inammissibilmente) ricorso per cassazione ex articolo 618 c.p.c., laddove l'unica impugnazione esperibile era l'appello avverso la sentenza del Tribunale.
Il presente ricorso deve dunque dichiararsi inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita', che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
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