Cassazione, ordinanza n. 18668 del 08/09/2020

Accertamento - Presunzioni - Ricavi in nero.

Tipologia
Sentenza
Numero
18668
Data
08/09/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Gli accertamenti ricostruivano induttivamente ricavi non dichiarati di una società di persone, con conseguenze ai fini IVA e IRPEF per i soci; dopo l’annullamento in primo grado, la CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia. La Cassazione ha ritenuto adeguatamente fondata la presunzione sull’esiguità del reddito familiare, sull’anomala incidenza dei pagamenti in contanti, sulla genericità delle fatture e sullo scostamento dagli studi di settore e dagli indici di produttività. Le doglianze miravano genericamente a rivalutare documenti e merito senza indicare un fatto storico decisivo omesso; i ricorsi riuniti sono stati dichiarati inammissibili.

Massima

Ai fini dell'applicazione della presunzione ex articolo 39, I comma, lettera d) del DPR 600/1973, rilevano il reddito familiare ai limiti della sopravvivenza, i ricavi dichiarati riconducibili a pagamenti in contanti, le fatture che non individuano le prestazioni rese, la mancata corrispondenza con gli studi di settore. Pertanto, un comportamento oggettivamente antieconomico non è semplicemente determinato dal risultato negativo delle scritture contabili, bensì anche da specifiche argomentazioni probanti.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Milano,con sentenza n. 10420/15, sez. 12, accoglieva i ricorsi riuniti proposti dalla (——) sas (——) e dai soci (——) e (——) avverso gli avvisi di accertamento (——) per irpef 2009, (——) per irpef 2009 e (——) per Iva 2009

Avverso detta decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lombardia,sostenendo il difetto di motivazione della sentenza impugnata per genericita' in relazione all'asserita violazione dell'onere probatorio riguardo alla ricostruzione induttiva dei ricavi.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 172/2018, accoglieva l'impugnazione.

Avverso la detta sentenza hanno proposto separati ricorsi per Cassazione i contribuenti sulla base di due motivi.

L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa e' stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo dei rispettivi ricorsi i ricorrenti lamentano l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Con il secondo motivo contestano l'avvenuta applicazione della presunzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 700 del 1973, articolo 39, comma 1, lettera d).

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

Il primo motivo e' inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte "ha chiarito – come l'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se', il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche' la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un âEuro˜fatto", agli effetti dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439). E' quindi inammissibile l'invocazione del vizio di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 5 per sostenere il mancato esame di deduzioni istruttorie, di documenti, di eccezioni di nullita' della sentenza non definitiva e degli atti conseguenti, di critiche rivolte agli elaborati peritali (ovvero di semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico), o per lamentarsi di una "motivazione non corretta". (Cass. 27415/18).

Nel caso di specie il ricorso non fa alcun riferimento specifico ad un fatto storico omesso bensi' contesta la mancanza di chiarimenti da parte della sentenza circa il contenuto dei contratti presi in esame e sul perche' i documenti fossero inidonei a fornire informazioni sulle attivita' svolte dalla societa'.

Contesta, inoltre, la mancata considerazione degli estratti conto prodotti in giudizio da cui emergerebbe che le movimentazioni riconducibili all'attivita' della societa' era tutte transitate sul conto.

In sostanza contesta inammissibilmente alla luce della dianzi indicata giurisprudenza il mancato esame di deduzioni istruttorie, di documenti o comunque l'inadeguata motivazione su di essi.

In relazione a cio' si evidenzia una ulteriore ragione di inammissibilita' del motivo non essendo stato riportato nel ricorso il contenuto degli atti, delle allegazioni e delle argomentazioni di cui si lamenta l'omesso esame.

E' sufficiente rammentare che questa Corte ha ripetutamente affermato a tale proposito che qualora il ricorrente, in sede di legittimita', denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisivita', ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione. (Cass. 13625/19).

Il secondo motivo e' anch'esso inammissibile oltre che manifestamente infondato.

I ricorrenti lamentano il mancato riscontro da parte della sentenza di segnali che testimonino un comportamento oggettivamente antieconomico non potendosi considerare tali il semplice fatto che le scritture abbiano registrato un risultato negativo e contestano conseguentemente l'applicazione della presunzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 1, lettera d).

Trattasi di affermazioni del tutto generiche, non corredate da specifiche argomentazioni basate su emergenze processuali,con le quali in realta' si contesta un vizio motivazionale se non addirittura il merito della decisione.

In realta' la Commissione regionale ha diffusamente motivato l'applicazione della citata presunzione in ragione delle seguenti argomentazioni: a) il reddito familiare dei soci era talmente esiguo da non raggiungere il livello i sopravvivenza; b) dalla documentazione prodotta dai ricorrenti si evinceva che meta' dei ricavi dichiarati era riconducibile a pagamenti in contanti corrispondenti a fatture molte delle quali di importi considerevoli per le quali era difficile il pagamento in contanti; c) le fatture emesse non individuavano le prestazioni rese; d) non vi era corrispondenza con gli studi di settore e con gli indici di produttivita' connessa al fattore umano.

In conclusione i ricorsi riuniti vanno dichiarati inammissibili. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi riuniti; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3000,00 oltre spese prenotate a debito. Si da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.