Cassazione, sentenza n. 19287 del 16/09/2020
Sentenza n. 19287 del 16/09/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 19287
- Data
- 16/09/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Un pensionato già impiegato civile della NATO chiedeva il rimborso dell’IRPEF trattenuta sul trattamento di quiescenza, sostenendo che l’esenzione riconosciuta agli impiegati internazionali operasse anche dopo la cessazione del rapporto; la CTR aveva invece negato il rimborso. La Cassazione ha ribadito che la disposizione agevolativa, quale norma speciale di stretta interpretazione, riguarda soltanto stipendi ed emolumenti percepiti durante il rapporto di lavoro e non le pensioni erogate in Italia. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese in considerazione della novità originaria della questione.
Testo della pronuncia
(—), titolare di trattamento di quiescenza per impiegati civili erogato dalla Nato, presentava istanza di rimborso dell'Irpef trattenuta dal sostituto di imposta relativa ai redditi da pensione percepiti nei periodi dal 2002 al 2005, sostenendo l'applicabilita', anche al trattamento pensionistico, della esenzione fiscale prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 2083 del 1962, articolo 8, lettera c), in favore degli impiegati civili "internazionali" della Nato. A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate, il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Parma che lo accoglieva con sentenza n. 59 del 2009.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna che lo accoglieva con sentenza n. 41 del 23.4.2012, affermando l'insussistenza del diritto al rimborso. Il giudice di appello osservava che, "una volta cessato il rapporto di lavoro, il trattamento fiscale della pensione e' e deve essere uguale per tutti, salvo particolari eccezioni previste dalla legge".
Contro la sentenza di appello (—) propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Deposita memoria.
L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia: "Violazione o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 2083 del 1962, articolo 8, comma 1, lettera c), e degli articoli 1 e 212 disp. gen., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i fatti controversi per il giudizio in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5".
2. Il secondo motivo denuncia: "Violazione o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 2083 del 1962, articolo 8, comma 1, lettera c), in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i fatti controversi per il giudizio in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5", nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha omesso di pronunciarsi sulla natura retributiva o pensionistica del trattamento di quiescenza NATO.
I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
Questa Corte ha affermato il principio che in tema di IRPEF, le pensioni erogate in Italia ai dipendenti della N.A.T.O. sono soggette ad imposizione, non trovando applicazione l'esenzione prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 2083 del 1962, articolo 8, comma 1, lettera c), norma speciale di stretta interpretazione, limitata agli stipendi ed agli emolumenti percepiti dagli impiegati di tale organismo internazionale in costanza del rapporto lavorativo. (Sez. 5 -, Sentenza n. 705 del 15/01/2019).
La novita' della questione, rispetto alla data di proposizione del ricorso, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
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