Cassazione, sentenza n. 20045 del 24/09/2020
Sentenza n. 20045 del 24/09/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 20045
- Data
- 24/09/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società agricola aveva impugnato il diniego di rimborso dei crediti IVA maturati dopo la rinuncia al regime speciale di esonero; la Commissione tributaria centrale aveva respinto la domanda perché mancava una comunicazione espressa dell’opzione per il regime ordinario. La Cassazione afferma che la scelta può risultare da comportamenti concludenti e dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, anche per condotte anteriori alla relativa disciplina regolamentare. Poiché l’opzione concretamente esercitata e la regolarità delle scritture erano incontroverse, accoglie il ricorso, cassa la sentenza e accoglie nel merito l’impugnazione originaria.
Testo della pronuncia
(—) s.r.l. impugno' il provvedimento di diniego emesso dall'Agenzia delle Entrate, sull'istanza di rimborso dei crediti IVA maturati nel corso dell'anno 1989, per effetto della rinuncia allo speciale regime di esonero dal versamento dell'imposta previsto per i produttori agricoli.
Accolta l'impugnazione in primo grado, l'Agenzia delle Entrate propose appello innanzi alla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Teramo, che confermo' la sentenza impugnata; proposto dall'Agenzia delle Entrate ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Centrale, sezione di L'Aquila, il gravame venne accolto con sentenza depositata il 18 giugno 2015, restando respinta la pretesa della contribuente, poiche' non aveva manifestato espressamente la rinuncia al precedente regime di esonero.
Avverso la detta sentenza, (—) – gia' (—) s.r.l. – ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.
La ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo lamenta la ricorrente la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 34, comma 11, e del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, articolo 1, comma 1, poiche' la Commissione Tributaria Centrale ha erroneamente ritenuto che la scelta per il regime ordinario anziche' per quello speciale di esonero dall'IVA, fosse condizionato ad una espressa comunicazione da parte del contribuente.
1.1. Il motivo e' fondato.
Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, in tema di IVA, l'omessa dichiarazione di opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario puo' essere surrogata da comportamenti concludenti del contribuente, poiche', ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, articolo 1, comma 1, applicabile, in base alla norma interpretativa di cui alla L. 21 novembre 2000, n. 342, articolo 4, anche alle condotte anteriori alla data di entrata in vigore del citato decreto presidenziale -, i comportamenti concludenti del contribuente o le modalita' di tenuta delle scritture contabili costituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto (Cass. 26/09/2014, n. 20421; Cass. 04/07/2003, n. 10599).
Ha errato, quindi, la commissione tributaria centrale nel ritenere che la scelta della contribuente per il regime ordinario dovesse essere oggetto di una espressa comunicazione formale all'Amministrazione, essendo sufficiente il comportamento concludente della ridetta, avuto anche riguardo alla regolare tenuta delle sue scritture contabili.
2. In definitiva, accolto l'unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo' essere decisa con l'accoglimento del ricorso originario della contribuente, essendo incontroversa tra le parti l'opzione per il regime ordinario, esercitata nell'anno 1989 attraverso il comportamento concludente serbato dalla contribuente, accompagnato dalla tenuta in maniera regolare di tutte le scritture contabili previste dalla disciplina in materia di IVA.
3. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare nella misura dell'intero le spese della fase di merito, mentre seguono la soccombenza quelle di legittimita'.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente.
Compensa integralmente le spese del giudizio di merito tra le parti; condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita' sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi Euro 10.200,00, oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge.
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