Cassazione, sentenza n. 20588 del 29/09/2020
Sentenza n. 20588 del 29/09/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 20588
- Data
- 29/09/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società aveva chiesto la revocazione della decisione che aveva confermato la revoca di agevolazioni relative al trasferimento di immobili in un’area soggetta a piano urbanistico e affrontato la decadenza dal potere di liquidazione delle imposte. La Cassazione ha escluso l’errore revocatorio: la questione era stata controversa e sottoposta a valutazioni giuridiche, sicché l’eventuale inesattezza costituiva errore di giudizio, non un’immediata falsa percezione di un fatto incontroverso risultante dagli atti. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
La srI (—) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 5642/2015 della CTR Lombardia che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla societa' riguardo alla sentenza n. 4878/14, pronunciata dalla stessa Commissione Tributaria Regionale il 10.3.14. Tale ultima sentenza aveva accolto l'appello della Agenzia delle Entrate di Pavia, avverso la sentenza della CTP di Pavia n. 137/03/2012, che aveva accolto il ricorso della contribuente che lamentava l'intempestivita' dell'avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e l'illegittimita' della revoca delle agevolazioni previste per i trasferimenti di immobili in aree soggette a piano urbanistico regolarmente approvato, in assenza di utilizzazione dell'area entro il termine di 5 anni dal trasferimento.
La CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso rilevando che i rilievi avanzati a sostegno della richiesta di revocazione della sentenza, vale a dire l'aver dato rilievo a normativa non applicabile alla fattispecie dedotta e ricorrente, era errore di puro diritto e non di fatto, unico peculiare impugnazione revocatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi la ricorrente chiede, in via preliminare, di disporre la riunione del presente procedimento con quello pendente innanzi alla Corte, individuato con R.G n. 7697/15 ed avente ad oggetto la sentenza di cui si chiede la revocazione e successivamente, o in alternativa, di ordinare la sospensione di tale ultimo giudizio nell'attesa che sia definito l'odierno procedimento, in considerazione della pregiudizialita' delle questioni in esso trattate.
Lamenta, poi, la violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 64, e dell'articolo 395 c.p.c., n. 4, per avere, i Giudici della revocazione, sussunto l'errore in cui e' incorso il Collegio di seconde cure (l'aver ritenuto fondato l'appello dell'Ufficio ritenendo di accogliere una doglianza in realta' mai dedotta da controparte nei propri atti) nella categoria dell'errore di diritto dichiarando, per l'effetto, inammissibile il ricorso per revocazione, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole, inoltre, dell'illegittimita' dell'atto impositivo per violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986l, articolo 76, comma 2, lettera a), stante l'intervenuta decadenza, per intempestivita', dell'Ufficio dall'azione di liquidazione.
L'agenzia resiste con controricorso.
Va preliminarmente dato atto che la richiesta di riunione dei procedimenti non prospetta ragioni che facciano propendere per l'opportunita' della stessa, data l'autonomia di essi che, peraltro, sono entrambi esaminati all'udienza odierna.
I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, attesa l'evidente connessione logica, sono manifestamente infondati.
Come gia' rilevato correttamente dalla CTR della Lombardia, nel dichiarare inammissibile l'impugnazione, con il mezzo roposto non e' stata configurata alcuna ipotesi di errore di fatto valutabile ai sensi dell'articolo 395 c.p.c., n. 4; a norma del predetto articolo la valutazione della questione che ha costituito il punto controverso della fase di merito e che e' stata, comunque, oggetto di indagini ermeneutiche ed accertamenti nel corso del processo di merito, (nel caso in esame – la decadenza del potere impositivo dell'Ufficio) non configura un l'errore revocatorio – come fatto "incontrastabilmente" escluso o come fatto "positivamente" accertato che postula la norma citata – bensi' un "error in iudicando", come tale preclusivo, appunto, dell'ipotesi revocatoria.
Secondo un consolidato principio giurisprudenziale (tra le molte:sentenza n. 6388 del 23/06/1999;n. 9835/12; n. 9637/13;n. 17847/16),l'errore di fatto che puo' dar luogo alla revocazione della sentenza consiste nella erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verita' e' incontrastatamente esclusa, oppure nella supposizione della inesistenza di un fatto la cui verita'' e' positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato. Siffatto genere di errore presuppone, quindi, il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, una delle quali emergente dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, purche', da un lato, la realta' desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di giudizio, e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti. Tale errore deve avere il carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilita', senza necessita' di argomentazioni induttive, e, tanto meno, di particolari indagini ermeneutiche, e non e' ravvisabile nella diversa ipotesi di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali.
Per altro verso si e' anche osservato che " l'individuazione della domanda e dell'oggetto della controversia da parte del giudice del merito non rientra assolutamente nella "materia" della revocazione, ma attiene al tema del nomen iuris (determinabile dal giudice) dell'istanza attorea ex articolo 112 c.p.c., e, come tale, e' del tutto al di fuori dell'articolo 395 c.p.c., impropriamente posto dalla parte ricorrente a fondamento della censura in questione" (Cass. n. 15522/2002).
Alla luce dei principi che precedono, il ricorso e' infondato e va percio' rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per compensi in Euro 7.300,00, oltre spese prenotate a debito
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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