Cassazione, sentenza n. 21067 del 02/10/2020

Sentenza n. 21067 del 02/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
21067
Data
02/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerneva il rimborso delle accise sul gasolio per autotrasporto, riconosciuto in appello dopo il rigetto dell’Ufficio delle dogane. La Cassazione ha accertato che la sentenza di primo grado era stata notificata il 3 febbraio 2007 e che l’appello era stato consegnato per la notifica il 5 aprile, un giorno dopo la scadenza del termine perentorio di sessanta giorni; la pronuncia non era quindi più appellabile. Accolto il primo motivo e assorbita la questione sul termine per il rimborso, la sentenza è stata cassata senza rinvio.

Testo della pronuncia

1.- Letto il ricorso per cassazione presentato, per due motivi, dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, che, in riforma della sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Mantova n. 179/03/06, ha accolto l'appello della (—) s.p.a. in merito alla impugnazione del rigetto da parte dell'Ufficio delle dogane di Mantova della domanda di rimborso della somma di Euro 594,70 per accise sul gasolio per autotrasporto, richiesto per l'anno 2002.

2. – Considerato che la ricorrente Agenzia, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento, con il primo motivo lamenta la violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 51 perche' erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto tempestivo l'appello, che invece era tardivo per scadenza del termine previsto dalla norma erroneamente applicata.

3.- Rilevato che con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia delle dogane lamenta il vizio di violazione di legge perche' la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere applicabile alla richiesta di rimborso il termine biennale previsto dall'articolo 14 del Testo Unico accise, mentre invece trova applicazione il termine semestrale previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, articolo 4, comma 3.

4.- Considerato che la contribuente non si e' costituita in giudizio, nonostante il rinnovo della notifica del ricorso, disposto alla precedente udienza del 6 febbraio 2019 con ordinanza cui l'Agenzia ricorrente ha regolarmente ottemperato.

5.- Ritenuto che il primo motivo di ricorso sia fondato, in quanto risulta dagli atti processuali che la sentenza di primo grado fu notificata alla contribuente con raccomandata ricevuta il 3 febbraio 2007 e che l'atto di appello fu consegnato all'Ufficio postale per la notifica all'Agenzia delle dogane il 5 aprile 2007, quindi il giorno successivo alla scadenza del termine di gg. 60 previsto a pena di inammissibilita' dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 51.

6.- Ritenuto pertanto che la sentenza di primo grado pronunziata dalla Commissione tributaria provinciale di Mantova non fosse piu' appellabile contrariamente a quanto erroneamente deciso dalla sentenza impugnata, che deve essere pertanto annullata, con assorbimento del rimanente motivo di ricorso, che e' inutile esaminare nel dettaglio.

7.- Ritenuto, infine, che la sentenza impugnata debba essere cassata, senza necessita' di un giudizio di rinvio, ai sensi dell'articolo 382 c.p.c., comma 3, con conseguente condanna della contribuente al pagamento delle spese processuali dei precedenti giudizi, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna la s.p.a. (—) al pagamento delle spese processuali dei precedenti giudizi, liquidate in Euro 500 cinquecento/00 complessive.

Si da' atto che il presente provvedimento e' sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

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