Cassazione, sentenza n. 21109 del 02/10/2020

Sentenza n. 21109 del 02/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
21109
Data
02/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Per l’anno 2006 una banca aveva computato nel volume d’affari le cessioni di certificati di deposito alla propria controllante extra-UE, con conseguente aumento della percentuale di detrazione IVA; l’Ufficio aveva disconosciuto le operazioni e la CTR aveva ravvisato un vantaggio fiscale abusivo. La Cassazione ha ritenuto che la remunerazione minima e l’assenza di redditi stabili escludessero una reale attività economica di commercializzazione: le cessioni erano dunque fuori campo IVA e non potevano entrare nel pro rata. Il ricorso è stato integralmente rigettato.

Testo della pronuncia

Emerge dalla narrativa della sentenza impugnata che la s.p.a. (—) sottoscrisse con fondi propri certificati di deposito emessi sul mercato londinese e li cedette nello stesso giorno alla propria controllante (—), operatore extra UE.

Le cessioni erano regolate mediante rapporto di conto corrente in valuta estera, che la (—) intratteneva presso la (—), la quale, alla scadenza dei titoli, ne accreditava sul conto il valore nominale, maggiorato degli interessi con la valuta prestabilita, al netto della propria commissione d'intermediazione, e contestualmente, riaddebitava il medesimo valore, al fine di acquistare altro certificato.

Secondo l'Agenzia ciascuna operazione concretava un mandato, conferito a (—) dalla controllante, alla sottoscrizione e alla gestione del titolo; e tale mandato a giudizio dell'Ufficio era esclusivamente volto a far rientrare l'operazione nel volume di affari della mandataria, in quanto non imponibile, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 9, comma 1, n. 12.

L'aumento, per quanto artificioso, del volume di affari avrebbe determinato l'incremento -notevole- della percentuale di detrazione dell'iva, cui sarebbe conseguita la possibilita' di (—) di detrarre pressoche' la totalita' dell'iva assolta sugli acquisti compiuti nel periodo d'imposta in questione (il 2006).

Ne segui' un avviso di accertamento col quale l'Agenzia considero' a essa inopponibili le operazioni di cessione dei certificati di deposito, perche' volte a suo avviso ad abusare della non imponibilita' stabilita dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 9, comma 1, n. 12, al fine di beneficiare del vantaggio fiscale consistente nella maggiore percentuale di detrazione dell'iva in base al calcolo annuale del pro rata. La contribuente impugno' l'avviso, senza successo in primo grado.

Anche la Commissione tributaria regionale del Lazio ha respinto il successivo appello proposto dalla (—).

A sostegno della decisione ha anzitutto sottolineato che l'Agenzia non ha inteso sindacare le scelte imprenditoriali, ma ha fatto leva sullo scopo delle operazioni, esclusivamente volte a ottenere un vantaggio fiscale.

Il giudice d'appello ha quindi convenuto con l'Agenzia sull'elusivita' delle operazioni, facendo leva sull'irrilevanza dei proventi dell'attivita' (pari allo 0,01%) e sull'oscurita' delle ragioni della scelta di (—), che, pur essendosi mensilmente impegnata a sottoscrivere i certificati di deposito al miglior tasso e a gestire la riscossione mediante il piazzamento sul mercato, si e' poi accontentata di una remunerazione cosi' bassa.

Sicche', ha concluso, l'interesse economico effettivo riguardava in realta' la controllante, che andava effettivamente qualificata come mandante alla sottoscrizione e alla gestione del titolo affidato alla (—).

Contro questa sentenza propone ricorso la s.p.a. (—) per ottenerne la cassazione, che affida a cinque motivi e illustra con memoria, cui l'Agenzia replica con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Infondato e' il primo motivo di ricorso, col quale la contribuente denuncia la nullita' della sentenza impugnata per violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 36, perche' il giudice d'appello avrebbe motivato in maniera assolutamente insufficiente e contraddittoria in ordine alla sussistenza dei presupposti della fattispecie di abuso del diritto.

1.1.- La motivazione della sentenza, sunteggiata in narrativa, giustifica difatti adeguatamente il ragionamento svolto dalla Commissione tributaria regionale e supera per conseguenza il vaglio di esistenza della motivazione, nell'accezione che ne hanno fornito le sezioni unite di questa Corte a seguito dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ratione temporis applicabile all'impugnazione della sentenza d'appello (si veda, per tutte, Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053/14).

Il motivo va quindi respinto.

2.- Infondato e' altresi' il quarto motivo di ricorso, da esaminare prima dei due precedenti, perche' prodromico rispetto a questi, col quale la societa' denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 2, articolo 3, comma 3, u.p., artt.19 e 19-bis.

La ricorrente sostiene che le due operazioni nelle quali si scompone l'attivita' di (—), ossia quella di sottoscrizione e quella di cessione di certificati di deposito, hanno differente qualificazione ai fini dell'iva.

2.1.- La prima sarebbe un'operazione fuori dal campo di applicazione del tributo, perche' i certificati di deposito sono titoli di credito, emessi da una banca a fronte del deposito di una somma di danaro vincolata a una scadenza prefissata. Sicche', a fronte dell'articolo 1834 c.c., secondo cui la banca acquista la proprieta' del danaro presso di essa depositato, la sottoscrizione dei certificati di deposito concreta una cessione avente a oggetto danaro, che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 2, comma 3, lettera a), esclude dal novero delle cessioni dei beni; d'altronde, va aggiunto, a norma del medesimo decreto, articolo 3, comma 2, n. 3, secondo nucleo normativo, "non sono considerati prestiti -e, quindi, prestazioni di servizi- i depositi di denaro presso aziende o istituti di credito,… anche se regolati in conto corrente".

2.2.- La seconda operazione, invece, ossia la cessione dei certificati di deposito, rientrerebbe, a giudizio della contribuente, nel campo di applicazione dell'imposta, perche' si tratterebbe di un'operazione soggetta a iva, ma esente, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 10, comma 1, n. 1, relativo, tra l'altro, alle "…operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti…"; in controricorso s'invoca anche l'esenzione contemplata dall'articolo 10, comma 1, n. 4, relativa alle "…operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonche' il servizio di gestione individuale di portafogli…".

L'operazione, peraltro, in quanto resa nei confronti di soggetti residenti fuori dalla Comunita' economica Europea, rientrerebbe, prosegue la societa', nel novero dei "servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali", in base al testo del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 9, comma 1, n. 12, vigente all'epoca dei fatti, che si riferisce appunto alle operazioni di cui all'articolo 10, nn. da 1 a 4; e, in quanto tale, sarebbe non imponibile.

Per conseguenza, prosegue la contribuente, le operazioni di cessione dei titoli hanno correttamente concorso alla determinazione della percentuale di detrazione.

3.- Ne' potrebbe trovare spazio la diversa ricostruzione proposta dall'Agenzia, In base alla quale non vi sarebbe affatto una doppia operazione, ma un unitario mandato alla sottoscrizione e alla gestione dei titoli affidati alla (—) dalla controllante LFB; sicche' non si ravviserebbe alcuna cessione di titoli, ma un mero riaddebito alla banca libica delle somme impiegate per la sottoscrizione.

3.1.- E cio' perche', sottolinea la (—), e' la prima operazione a caratterizzare il mandato a essa conferito dalla propria controllante.

Questa prima operazione, si e' visto, e' fuori campo iva, e non consente l'applicabilita' della disciplina del mandato senza rappresentanza stabilita dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 3, comma 3, che pur sempre si riferisce a prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario; sicche' la seconda operazione sarebbe disancorata dalla prima, estranea quindi al mandato, e soggetta autonomamente al regime d'imponibilita' a iva, sia pure in esenzione da imposta.

4.- La ricostruzione offerta dalla societa' non giova alle ragioni del ricorso, perche' si pone in contrasto con la giurisprudenza unionale.

4.1.- Diversamente da quanto sostiene la (—), difatti, il mero acquisto e la mera vendita di titoli negoziabili non sono affatto operazioni imponibili, per quanto esenti, ma costituiscono attivita' fuori dal campo iva "dal momento che l'unico reddito risultante da tali operazioni e' costituito dall'eventuale profitto al momento della vendita di tali titoli" (Corte giust. 29 aprile 2004, causa C- 77/01, Empresa de Desonvolvimento Miniero SGPS, punto 58).

4.2.- Quella Corte ha al riguardo chiarito che in linea di principio queste operazioni non possono costituire di per se' attivita' economiche, anche se l'articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, sesta direttiva, fa rientrare le operazioni relative a titoli nella sfera di applicazione dell'imposta (conformemente a quanto stabilisce il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 10, comma 1, n. 4).

E cio' perche' "…le operazioni previste da tale disposizione sono quelle consistenti nel trarre redditi aventi carattere stabile da attivita' che esulano dall'ambito del mero acquisto e della vendita di titoli, come le operazioni compiute nell'esercizio di un'attivita' commerciale di compravendita di titoli" (Corte giust. 29 aprile 2004, in causa C-77/01, cit., punto 59; in termini, con riferimento alla vendita di azioni, Corte giust. 17 ottobre 2018, causa C249/17, Ryanair, punto 16).

4.3.- Nel caso in esame, di contro, il giudice di merito ha accertato che la bassissima remunerazione dell'attivita' svolta da (—) palesava l'interesse economico della sua controllante e, per conseguenza, ha escluso la sussistenza di un'attivita' economica ai fini iva di commercializzazione dei titoli.

La valutazione, incentrata sull'importo minimo della commissione, e' legittima alla luce della giurisprudenza unionale, che ravvisa uno dei criteri per la qualificazione di un'attivita' come economica appunto nell'importo degli introiti (Corte giust. 12 maggio 2016, causa C-520/14, Gemeente Borsele, punto 31), non e' stata aggredita in fatto ed e' destinata a restare ferma, perche' col ricorso la contribuente si limita a proporre una lettura diversa delle medesime circostanze di fatto.

5.- Un'impresa che si dedichi, come la (—), ad attivita' consistenti nella vendita di titoli negoziabili, come appunto i certificati di deposito, va considerata, in relazione a quest'attivita', come un'impresa che si limita a gestire un portafoglio d'investimenti alla stregua di un investitore privato (Corte giust. 20 giugno 1996, causa C-55/94, Wellcome Trust, punto 37).

5.1.- Sicche' le operazioni in questione, dalle quali, in base all'accertamento contenuto in sentenza, la (—) non ha inteso trarre redditi aventi carattere di stabilita', neanche costituiscono "il prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attivita' imponibile" della contribuente, in quanto tale rientrante nell'ambito di applicazione dell'iva (secondo le precisazioni di Corte giust. 8 novembre 2018, causa C-502/17, C& D Foods Acquisition ApS, punto 35).

6.- Qualificata l'attivita' di cessione dei certificati di deposito come attivita' fuori dal campo iva, l'obiettivo di neutralita' garantito dal sistema comune dell'iva ne comporta l'esclusione dal calcolo del prorata di detrazione (da ultimo, Corte giust. 8 maggio 2019, causa C- 566/17, Wigzek Gmin Zagkbia Miedziowego, punto 28).

6.1.- E l'esclusione dal calcolo delle operazioni in questioni conduce alla riduzione della percentuale di detraibilita', evidenziando la legittimita' della pretesa impositiva.

7.- Le considerazioni che precedono comportano l'assorbimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, che sotto diversi aspetti aggrediscono la valutazione di elusivita' delle operazioni.

8.- Il consolidato indirizzo della giurisprudenza unionale comporta poi l'infondatezza dell'ultimo motivo di ricorso, col quale la societa' si duole della violazione a falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 8, Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 6, comma 2, e della L. n. 212 del 2000, articolo 10, non sussistendo l'obiettiva incertezza prospettata.

9.- Il ricorso va in conseguenza rigettato, con l'affermazione del seguente principio di diritto:

"In tema di iva, la societa' bancaria che, dopo aver sottoscritto certificati di deposito, li ceda alla propria controllante ricevendone commissioni estremamente basse, inidonee a evidenziare la natura commerciale della vendita, svolge un'attivita' fuori dal campo iva, che va per conseguenza esclusa dal calcolo del prorata di detrazione".

9.1 – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la societa' a pagare le spese, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

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