Cassazione, sentenza n. 21110 del 02/10/2020

Sentenza n. 21110 del 02/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
21110
Data
02/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una banca aveva incluso nel volume d’affari le cessioni alla controllante extra-UE di certificati di deposito acquistati nello stesso giorno, ottenendo un incremento del pro rata di detrazione IVA; l’Agenzia ne aveva contestato l’opponibilità e la CTR aveva confermato la pretesa. La Cassazione ha qualificato tali operazioni, remunerate con commissioni estremamente basse e prive di redditi stabili, come mera gestione di investimenti fuori campo IVA, da escludere quindi dal calcolo del pro rata. Il ricorso della società è stato rigettato, restando assorbite le ulteriori censure sull’abuso e sul mandato.

Testo della pronuncia

Emerge dalla narrativa della sentenza impugnata che la s.p.a. (—) sottoscrisse con fondi propri certificati di deposito emessi sul mercato londinese e li cedette nello stesso giorno alla propria controllante (—), operatore extra UE.

Le cessioni erano regolate mediante rapporto di conto corrente in valuta estera, che la (—) intratteneva presso la UBAE, la quale, alla scadenza dei titoli, ne accreditava sul conto il valore nominale, maggiorato degli interessi con la valuta prestabilita, al netto della propria commissione d'intermediazione, e contestualmente, riaddebitava il medesimo valore, al fine di acquistare altro certificato.

Secondo l'Agenzia ciascuna operazione concretava un mandato, conferito a UBAE dalla controllante, alla sottoscrizione e alla gestione del titolo; e tale mandato a giudizio dell'Ufficio era esclusivamente volto a far rientrare l'operazione nel volume di affari della mandataria, in quanto non imponibile, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 9, comma 1, n. 12.

L'aumento, per quanto artificioso, del volume di affari avrebbe determinato l'incremento -notevole- della percentuale di detrazione dell'iva, cui sarebbe conseguita la possibilita' di UBAE di detrarre pressoche' la totalita' dell'iva assolta sugli acquisti compiuti nel periodo d'imposta in questione (il 2005).

Ne segui' un avviso di accertamento col quale l'Agenzia considero' a essa inopponibili le operazioni di cessione dei certificati di deposito, perche' volte a suo avviso ad abusare della non imponibilita' stabilita dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 9, comma 1, n. 12, al fine di beneficiare del vantaggio fiscale consistente nella maggiore percentuale di detrazione dell'iva in base al calcolo annuale del pro rata. La contribuente impugno' l'avviso, senza successo in primo grado.

Anche la Commissione tributaria regionale del Lazio ha respinto il successivo appello proposto dalla UBAE.

A sostegno della decisione ha sottolineato che l'unicita' della controparte, la ripetitivita' delle operazioni e le modalita' di esse lasciano propendere per la ricostruzione, prospettata dall'Agenzia, dell'operazione come unitaria.

Il giudice d'appello ha quindi convenuto con l'Agenzia sull'elusivita' delle operazioni, facendo leva sull'irrilevanza dei proventi dell'attivita' (pari allo 0,01%) e sulla sistematica contestualita' delle operazioni, effettuate negli anni; a tanto ha aggiunto che un'ulteriore conferma della ricostruzione si rinviene nel fatto che la banca libica si e' avvalsa della partecipata UBAE per investire una parte della propria liquidita' in attivita' finanziarie emesse sul mercato finanziario di Londra.

Contro questa sentenza propone ricorso la s.p.a. (—-) per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi e illustra con memoria, cui l'Agenzia replica con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Infondato e' il secondo motivo di ricorso, di rilevanza prodromica rispetto al primo, col quale la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 53 Cost., dei principi di diritto dell'Unione Europea concernenti il divieto di abuso di forme giuridiche in materia di applicazione dell'iva, nonche' della L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 10-bis, nella parte in cui il giudice d'appello ha ravvisato nella condotta di UBAE una fattispecie di abuso del diritto, pur in assenza del necessario requisito della natura indebita del vantaggio fiscale ricollegabile alle operazioni realizzate dalla societa'.

Al fine di escludere il carattere indebito del vantaggio, UBAE ha sottolineato che le due operazioni nelle quali si scompone l'attivita' svolta, ossia quella di sottoscrizione e quella di cessione di certificati di deposito, hanno differente qualificazione ai fini dell'iva.

1.1.- La prima sarebbe un'operazione fuori dal campo di applicazione del tributo, perche' i certificati di deposito sono titoli di credito, emessi da una banca a fronte del deposito di una somma di danaro vincolata a una scadenza prefissata.

Sicche', a fronte dell'articolo 1834 c.c., secondo cui la banca acquista la proprieta' del danaro presso di essa depositato, la sottoscrizione dei certificati di deposito concreta una cessione avente a oggetto danaro, che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 2, comma 3, lettera a), esclude dal novero delle cessioni dei beni; d'altronde, va aggiunto, a norma dell'articolo 3, comma 2, n. 3, secondo nucleo normativo, del medesimo decreto, "non sono considerati prestiti –

e, quindi, prestazioni di servizi- i depositi di denaro presso aziende o istituti di credito,… anche se regolati in conto corrente".

1.2.- La seconda operazione, invece, ossia la cessione dei certificati di deposito, rientrerebbe, a giudizio della contribuente, nel campo di applicazione dell'imposta, perche' si tratterebbe di un'operazione soggetta a iva, ma esente, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 10, comma 1, n. 1, relativo, tra l'altro, alle "…operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti…"; in controricorso s'invoca anche l'esenzione contemplata dall'articolo 10, comma 1, n. 4, relativa alle "…operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonche' il servizio di gestione individuale di portafogli…".

L'operazione, inoltre, in quanto resa nei confronti di soggetti residenti fuori dalla Comunita' economica Europea, rientrerebbe, prosegue la societa', nel novero dei "servizi internazionali o

connessi agli scambi internazionali", in base al testo del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 9, comma 1, n. 12, vigente all'epoca dei fatti, che si riferisce appunto alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 4 dell'articolo 10; e, in quanto tale, sarebbe non imponibile.

Per conseguenza, prosegue la contribuente, le operazioni di cessione dei titoli hanno correttamente concorso alla determinazione della percentuale di detrazione.

2.- La ricostruzione offerta dalla societa' non giova alle ragioni del ricorso, perche' si pone in contrasto con la giurisprudenza unionale.

2.1.- Diversamente da quanto sostiene la UBAE, difatti, il mero acquisto e la mera vendita di titoli negoziabili non sono affatto operazioni imponibili, per quanto esenti, ma costituiscono attivita' fuori dal campo iva "dal momento che l'unico reddito risultante da tali operazioni e' costituito dall'eventuale profitto al momento della vendita di tali titoli" (Corte giust. 29 aprile 2004, causa C- 77/01, Empresa de Desonvolvimento Miniero SGPS, punto 58).

2.2.- Quella Corte ha al riguardo chiarito che in linea di principio queste operazioni non possono costituire di per se' attivita' economiche, anche se l'articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva fa rientrare le operazioni relative a titoli nella sfera di applicazione dell'imposta (conformemente a quanto stabilisce il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 10, comma 1, n. 4).

E cio' perche' "…le operazioni previste da tale disposizione sono quelle consistenti nel trarre redditi aventi carattere stabile da attivita' che esulano dall'ambito del mero acquisto e della vendita di titoli, come le operazioni compiute nell'esercizio di un'attivita' commerciale di compravendita di titoli" (Corte giust..29 aprile 2004, in causa C-77/01, cit., punto 59; in termini, con riferimento alla vendita di azioni, Corte giust. 17 ottobre 2018, causa C249/17, Ryanair, punto 16).

2.3.- Nel caso in esame, di contro, il giudice di merito ha accertato che la bassissima remunerazione dell'attivita' svolta da UBAE palesava l'interesse economico della sua controllante e, facendo leva su di essa, ha escluso l'effettivita' dell'operazione economica.

La valutazione, incentrata sull'importo minimo della commissione, e' legittima alla luce della giurisprudenza unionale, che ravvisa uno dei criteri per la qualificazione di un'attivita' come economica appunto nell'importo degli introiti (Corte giust. 12 maggio 2016, causa C-520/14, Gemeente Borsele, punto 31), non e' stata aggredita in fatto ed e' destinata a restare ferma, perche' col ricorso la contribuente si limita a proporre una lettura diversa delle medesime circostanze di fatto.

3.- Un'impresa che si dedichi, come la UBAE, ad attivita' consistenti nella vendita di titoli negoziabili, come appunto i certificati di deposito, va considerata, in relazione a quest'attivita', come un'impresa che si limita a gestire un portafoglio d'investimenti alla stregua di un investitore privato (Corte giust. 20 giugno 1996, causa C-55/94, Wellcome Trust, punto 37).

3.1.- Sicche' le operazioni in questione, dalle quali, in base all'accertamento contenuto in sentenza, la UBAE non ha inteso trarre redditi aventi carattere di stabilita', neanche costituiscono "il prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attivita' imponibile" della contribuente, in quanto tale rientrante nell'ambito di applicazione dell'iva (secondo le precisazioni di Corte giust. 8 novembre 2018, causa C-502/17, C& D Foods Acquisition ApS, punto 35).

4.- Qualificata l'attivita' di cessione dei certificati di deposito come attivita' fuori dal campo iva, l'obiettivo di neutralita' garantito dal sistema comune dell'iva ne comporta l'esclusione dal calcolo del prorata di detrazione (da ultimo, Corte giust. 8 maggio 2019, causa C- 566/17, Wigzek Gmin Zagkbia Miedziowego, punto 28).

4.1.- E l'esclusione dal calcolo delle operazioni in questione conduce alla riduzione della percentuale di detraibilita', evidenziando la legittimita' della pretesa impositiva.

5.- Le considerazioni che precedono comportano l'assorbimento del primo motivo di ricorso, col quale si aggredisce per altro aspetto la valutazione di elusivita' delle operazioni, nonche' del terzo motivo di ricorso, col quale si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., la' dove il giudice d'appello avrebbe pretermesso l'esame della questione, differente e logicamente successiva, concernente il corretto trattamento ai fini iva del mandato senza rappresentanza.

6.- Il consolidato indirizzo della giurisprudenza unionale comporta poi l'infondatezza dell'ultimo motivo di ricorso, col quale la societa' si duole della violazione a falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 8, del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 6, comma 2, e della L. n. 212 del 2000, articolo 10, non sussistendo l'obiettiva incertezza prospettata.

7.- Il ricorso va in conseguenza rigettato, con l'affermazione del seguente principio di diritto:

"In tema di iva, la societa' bancaria che, dopo aver sottoscritto certificati di deposito, li ceda alla propria controllante ricevendone commissioni estremamente basse, inidonee a evidenziare la natura commerciale della vendita, svolge un'attivita' fuori dal campo iva, che va per conseguenza esclusa dal calcolo del prorata di detrazione".

9.1.- Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la societa' a pagare le spese, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

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