Cassazione, sentenza n. 21816 del 09/10/2020

Sentenza n. 21816 del 09/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
21816
Data
09/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia contro il riconoscimento dell’agevolazione di registro e ipotecaria relativa alla cessione di aree destinate all’edilizia residenziale, ritenendo che il gravame non censurasse specificamente la diversa base normativa adottata in primo grado. La Corte osserva che, nel processo tributario, è sufficiente individuare chiaramente i punti contestati e contrapporre argomenti alle ragioni della decisione, senza formule particolari né tesi necessariamente nuove. Accoglie il primo motivo, assorbe quello sulla spettanza sostanziale del beneficio e rinvia alla CTR per l’esame dell’appello.

Testo della pronuncia

§ 1. L'agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 1268/52/15 del 9 febbraio 2015, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania ha dichiarato inammissibile l'appello da essa proposto contro la sentenza con cui la commissione tributaria provinciale di Caserta aveva ritenuto illegittimo l'avviso di liquidazione notificato al notaio (—) in recupero della maggiore imposta proporzionale di registro (autoliquidata dal notaio, in sede di registrazione telematica, in misura fissa) ed ipocatastale sull'atto 19 febbraio 2012; atto con il quale si conveniva la cessione volontaria in luogo di espropriazione – tra una Onlus cedente ed alcune cooperative edilizie cessionarie – di aree destinate ad edilizia residenziale ai sensi della L. n. 865 del 1971, ex articolo 35.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta aveva ritenuto sussistente l'agevolazione ai sensi della L. n. 865 del 1971, non dell'articolo 35, ma dell'articolo 74, sull'assunto che tale beneficio (confermato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, articolo 32) spettasse non solo in relazione ai trasferimenti delle aree espropriate dai comuni o dai loro consorzi, ma anche nel caso di trasferimento tra soggetti privati di aree comunque ricadenti nell'ambito territoriale di cui alla L. n. 865 del 1971 cit., titolo III; – con l'unico motivo di appello l'agenzia delle entrate si era limitata a ripetere che l'agevolazione ex articolo 35 presupponeva la natura pubblica del cedente, trascurando di censurare tanto l'affermazione del primo giudice, secondo cui si trattava di agevolazione ai sensi della L. n. 865 del 1971 (aree previste dal titolo III della legge stessa), non ex articolo 35, bensi' articolo 74, quanto l'affermazione secondo cui la fattispecie in esame (cessione volontaria in luogo di espropriazione di aree destinate alla realizzazione di edilizia agevolata) rientrava appieno nella ratio agevolativa volta a favorire la realizzazione dell'edilizia economica e popolare, indipendentemente dalla natura dei soggetti tra i quali era intercorso il trasferimento.

Resiste con controricorso il (—).

§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso l'agenzia delle entrate lamenta – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 1, dal momento che il motivo di appello da essa proposto (trascritto in ricorso) non era affatto generico, perche' mirato sulla censura della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo di ricorso l'agenzia delle entrate deduce violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, articolo 32; posto che l'agevolazione in questione non spettava proprio perche' l'atto di trasferimento era intercorso tra una Onlus e talune cooperative edilizie, nella estraneita' del Comune; inoltre qui non si trattava di edilizia "sovvenzionata" (L. n. 865 del 1971, tit. IV) bensi' di edilizia agevolata "convenzionata" (interventi attuativi del PEEP ad opera di soggetti privati), con conseguente esclusione dell'agevolazione ex articolo 32 cit..

§ 2.2 Il primo motivo di ricorso e' fondato, con assorbimento della seconda censura in quanto riproponibile avanti al giudice di rinvio.

Le SSUU di questa corte (sent. 27199/17) hanno stabilito, in ordine ai requisiti di specificita' dei motivi di appello, che: "gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilita', una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversita' rispetto alle impugnazioni a critica vincolata".

Questo indirizzo trova applicazione, con riguardo al rito tributario, nell'orientamento secondo cui (Cass. n. 32954/18): "nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimita' dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci".

Orbene, nel caso di specie, la censura di appello proposta dall'agenzia delle entrate (in ric. pag. 6) era in effetti connotata da un aspetto tanto volitivo-contrappositivo di riforma integrale della sentenza di primo grado, quanto da un aspetto prettamente argomentativo volto a riaffermare, in frontale contrasto con la decisione impugnata, la insussistenza dei presupposti soggettivi della agevolazione ai sensi della L. n. 865 del 1971, ex articolo 35.

Del resto, il livello di specificita' della censura non poteva prescindere dalla natura prevalentemente tecnico-giuridica della questione affrontata dal primo giudice, sicche' il tenore dell'atto di gravame esplicava efficacia censoria della sentenza impugnata anche mediante la riproposizione della tesi giuridica gia' recepita dall'amministrazione finanziaria a fondamento dell'avviso di liquidazione in esame.

La pronuncia di inammissibilita' formulata dalla Commissione Tributaria Regionale non appare pertanto condivisibile perche', oltre a discostarsi dai suddetti indirizzi interpretativi di legittimita', ha ritenuto non sufficientemente specifici motivi di appello sol perche' – in sostanza – non "nuovi", cioe' non originali rispetto a quelli gia' dedotti dall'amministrazione finanziaria nello stesso avviso di liquidazione e davanti alla Commissione Tributaria Provinciale; senza con cio' considerare che il motivo di appello ha, appunto, da essere "specifico" (nel senso indicato) non anche necessariamente "nuovo" nel novero delle argomentazioni difensive addotte a sostegno della tesi originaria. E cio' a maggior ragione quando appunto si verta di controversia segnata da dubbi di tipo prevalentemente tecnico-giuridico, nella quale l'appello si risolva nella sottoposizione al giudice di secondo grado della stessa soluzione (l'unica che la parte impugnante ritiene corretta) gia' proposta a quello di primo grado, ma da questi disattesa sul piano dell'interpretazione giuridica.

Anche in questo modo – nella peculiarita' del caso – si sollecitava da parte dell'appellante quella "revisio" che si e' detto connotare la natura del giudizio di appello secondo l'attuale disciplina ordinamentale (SSUU cit.).

Ne' appare condivisibile l'argomento della Commissione Tributaria Regionale, secondo cui l'amministrazione finanziaria, nell'atto di appello, si sarebbe "invano dilungata" intorno alla carenza dei presupposti della agevolazione ai sensi della L. n. 865 del 1971, ex articolo 35, nonostante che la ratio della sentenza di primo grado fosse incentrata sull'agevolazione ai sensi della medesima legge, ex articolo 74.

Ora, a tacere del fatto che una lacuna di questo tipo non riguarderebbe tanto la specificita' del motivo e della critica, quanto la sua non pertinenza al fondamento decisorio censurato, e' dirimente osservare come l'articolo 35, preso in effetti a riferimento dall'agenzia delle entrate nel proprio atto di appello, non appariva affatto "fuori tema" rispetto al richiamo svolto dal primo giudice all'articolo 74 della legge medesima, posto che l'agevolazione prevista da quest'ultima norma (ai sensi della L. n. 865 del 1971, articolo 74: "Gli atti di trasferimento della proprieta' delle aree previste dal titolo III della presente legge nonche' gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria.") ben poteva estendersi, in presenza dei relativi presupposti, anche alle fattispecie disciplinate dall'articolo 35 stesso ("Le aree di cui al comma 2, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprieta' a cooperative edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata"), in quanto relativo ad aree e trasferimenti appunto ricompresi nel su richiamato "titolo III" della L. n. 865 del 1971.

Ne segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale della Campania la quale esplichera' il grado di giudizio cosi' come ammissibilmente introdotto dall'agenzia delle entrate.

Il giudice di rinvio provvedera' anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Si da' atto che il presente provvedimento e' sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo l, comma 1, lettera a).

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