Cassazione, sentenza n. 22503 del 16/10/2020
Sentenza n. 22503 del 16/10/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 22503
- Data
- 16/10/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava una cartella per ICI relativa a due annualità, già confermata nei gradi di merito. Dopo avere comunicato l’adesione alla definizione agevolata dei carichi e depositato formale rinuncia, la contribuente ha determinato l’estinzione del giudizio di cassazione: la Corte precisa che tale esito consegue alla rinuncia del debitore ricorrente, mentre il pagamento integrale comporterebbe la cessazione della materia del contendere. Non sono adottate statuizioni sulle spese né applicato l’ulteriore contributo unificato.
Testo della pronuncia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(XXXXX) ha impugnato la cartella esattoriale n. (XXXXX) relativi all'ICI per gli anni 2000 e 2001 richiesta dal Comune di Gassino Torinese.
La CTP di Torino, nel contraddittorio delle parti, ha respinto il ricorso con sentenza n. 64/10/2009.
(XXXXX) ha proposto appello contro la summenzionata sentenza che la CTR di Torino, nel contraddittorio delle parti, ha respinto con sentenza n. 97/36/10.
(XXXXX) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.
Il Comune di Gassino Torinese non ha svolto difese.
All'udienza del 6 novembre 2018 il Collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo al fine di consentire alla contribuente di depositare documentazione.
All'udienza del 9 maggio 2019 il Collegio ha nuovamente rinviato la causa a nuovo ruolo per perfezionare la procedura di definizione agevolata della lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha comunicato all'udienza del 6 novembre 2018 di avere aderito alla procedura di definizione agevolata per i carichi rientranti nell'ambito applicativo del Decreto Legge n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016.
La contribuente, successivamente all'udienza del 9 maggio 2019, ha depositato formale istanza di rinuncia.
Al riguardo, si osserva che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi del Decreto Legge n. 193 del 2016, articolo 6, conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi di tale norma, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex articolo 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia d debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perche' ricorre un caso di estinzione ex lege, ove sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere disposta la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass., Sez. 6, n. 24083 del 3 ottobre 2018).
Inoltre, si rileva che, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del Decreto Legge n. 193 del 2016, articolo 6, comma 2, (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), se il contribuente rinuncia al ricorso durante il procedimento di legittimita', non trova applicazione la regola generale dell'articolo 391 c.p.c., comma 2, poiche' la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicche', anche se l'Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese (Cass., Sez. 5, n. 10198 del 27 aprile 2018).
Nella specie, comunque, la controparte non ha svolto difese.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Alcuna statuizione, per le ragioni summenzionate, deve essere assunta
sulle spese di lite.
Infine, si sottolinea che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilita' del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato gia' versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara estinto il giudizio.
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