Cassazione, sentenza n. 22685 del 19/10/2020
Sentenza n. 22685 del 19/10/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 22685
- Data
- 19/10/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerne accertamenti suppletivi per IVA all’importazione e sanzioni, fondati sull’asserita costituzione fraudolenta del plafond mediante operazioni fittizie. La Cassazione conferma che il PVC ha efficacia probatoria differenziata e che le dichiarazioni extraprocessuali di terzi possono assumere valore indiziario, senza violare il divieto di prova testimoniale nel processo tributario. Accoglie però il quinto motivo, poiché la CTR ha omesso di esaminare il fatto storico, controverso e decisivo, del possibile mantenimento del plafond per alcune annualità anche considerando fittizie le operazioni contestate; resta assorbita la censura sulle sanzioni.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. La (XXXXX) s.p.a. ricorre, con otto motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ("A.D.") avverso la sentenza n. 528/38/2004 emessa dalla CTP di Roma.
Il Giudice di primo grado, aveva accolto l'impugnazione proposta dalla contribuente, avverso 124 avvisi di accertamento suppletivo per IVA all'importazione e 124 provvedimenti di contestazione delle relative sanzioni.
2. Per quanto emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, le contestazioni dell'Amministrazione attengono a 124 dichiarazioni di importazioni definitive effettuate da (XXXXX), negli anni 1997, 1998 e 1999, avvalendosi di "plafond IVA" ricollegati a status di esportatore abituale illegittimamente acquisiti mediante un sistema di vendite fittizie, poste in essere anche tramite "societa' cartiere" e preordinate a fittizie operazioni di esportazione (rispettivamente, per gli anni 1996, 1997 e 1998).
Gli accertamenti culminarono non solo in PVC del 22 ottobre 2002 ma anche in comunicazione di notizia di reato, fondante processo contro i legali rappresentanti della societa' (conclusosi con sentenza n. 1460/2009 di non doversi procedere per intervenuta prescrizione), e negli avvisi di accertamento (124) oltre che nei conseguenti (124) provvedimenti di irrogazione di sanzione oggetto di impugnazione innanzi al Giudice tributario.
In sintesi, i detti atti impositivi furono emessi sul rilievo dell'illegittimo ricorso, da parte della contribuente, alla procedura di importazione in regime IVA di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 8, comma 2, (nella sua formulazione ratione temporis applicabile), dovuto alla mancanza dello status di esportatore abituale (di cui al Decreto Legge 29 dicembre 1983, n. 746, articolo 1, nella sua formulazione ratione temporis applicabile) in capo alla stessa societa' in quanto artatamente procurato mediante le descritte "frodi carosello".
3. La CTP accolse i ricorsi (riuniti e trattati in simultaneus processus), ritenendo decorso il termine di cui al Decreto Legislativo 8 novembre 1990, n. 374, articolo 11, comma 5, oltre che per il difetto di motivazione degli atti.
4. La decisione di primo grado, in accoglimento dell'appello dell'A.D., fu riformata dalla CTR (con la sentenza oggetto di attuale impugnazione) in considerazione tanto del mancato spirare del termine di cui al citato articolo 11, comma 5 (dirimente al passaggio in giudicato della sentenza penale) quanto della legittimita' della motivazione, per relationem, degli atti impugnati e dell'accertata "colossale operazione fraudolenta".
Sotto tale ultimo profilo, in particolare, la Commissione Regionale motivo' nei termini che seguono.
"Tutto cio' premesso,… si osserva, pur considerando le suggestive difese di parte contribuente, che, dall'esame della ricostruzione dei fatti, operata dalla G.F., degna di fede privilegiata ex articolo 2700 c.c., anche in esito al controllo documentale della societa', nonche' dall'esame delle dichiarazioni testimoniali rese da terzo e delle intercettazioni pure raccolte…, non si puo' non ravvisare l'esistenza di una colossale operazione fraudolenta… in relazione alla costituzione del plafond IVA e relative dichiarazioni di intento. Infatti dalle dichiarazioni rese da terzi (âââ?¬Ã¦) ai verbalizzanti, risulta l'inesistenza dei trasporti delle merci in Spagna; inoltre, ancora dal PVC, risulta la natura di societa' cartiere (non della (XXXXX) che ha dipendenti, stabilimento, sedi operative e un fatturato da miliardi) delle societa' (XXXXX) s.r.l. e (XXXXX) (frode a pag. 10 del PVC e mancanza, per questa societa', di sedi operative, di beni strumentali, di personale dipendente, oltre che evasori totali e non assolventi all'obbligo dei versamenti IVA), nonche' della societa' (XXXXX) e (XXXXX) (cfr. pag. 16 PVC) con cui la societa' accertata ha sviluppato rapporti commerciali e queste circostanze sono gia' di per se' idonee a fondare una legittima presunzione di operazioni inesistenti che, oltre a rendere legittimo l'accertamento sotto il profilo probatorio (…) corrobora la fondatezza della pretesa impositiva, in mancanza di prove contrarie da parte della societa', sull'effettivita' soggettiva delle operazioni".
5. Contro la sentenza d'appello la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi e sostenuto da memoria, e l'A.D. si costituisce con controricorso.
In sede di discussione le parti concludono come riportato in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il solo motivo n. 5 del ricorso merita accoglimento.
2. I motivi nn. 1 e 2 possono trattarsi congiuntamente in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.
2.1. Con il motivo n. 1, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la violazione dell'articolo 2700 c.c. per aver la CTR "erroneamente ritenuto degna di fede privilegiata la ricostruzione di fatti non avvenuti alla presenza del Pubblico Ufficiale".
Con il motivo n. 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la violazione Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 7, per aver la CTR "erroneamente attribuito rango di prova ad alcune dichiarazioni rese da terzi".
2.2. I motivi in esame sono infondati oltre che inammissibili sotto diversi profili.
2.3. In merito al motivo n. 1, deve evidenziarsi che in tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendo essere assistito anche da fede privilegiata.
Questa Corte, con orientamento consolidato dal quale non vi sono motivi per discostarsi, distingue un triplice livello di attendibilita' del PVC. Il verbale e' assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'articolo 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonche' quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese. Quanto alla veridicita' sostanziale delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale dalle parti o da terzi (e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi), il verbale fa fede fino a prova contraria, che puo' essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni. In mancanza dell'indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilita' o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (ex plurimis: Cass. sez. 5, 21/11/2017, n. 28060, Rv. 466225-02; Cass. sez. 5, 05/10/2018, n. 24461, Rv. 651211-01).
Da quanto innanzi consegue l'inammissibilita' del motivo n. 1, per difetto di specificita' ex articolo 366 c.p.c., in forza della mancata specificazione di quali sarebbero i "fatti non avvenuti alla presenza del Pubblico Ufficiale" la cui "ricostruzione" sarebbe stata dalla CTR (erroneamente) ritenuta "degna di fede privilegiata".
La doglianza e' comunque infondata, emergendo comunque dalla statuizione impugnata (nella parte riportata al precedente punto n. 4 della ricostruzione dei fatti di causa, ove si fa riferimento anche alla fede privilegiata) la considerazione del PVC insieme ad altri elementi di prova, anche documentali oltre che dichiarativi, fondanti l'accertamento giudiziale.
2.4. Parimenti inammissibile e' il motivo n. 2, con il quale non si specificano quali sarebbero le testimonianze assunte in violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 7.
Se la si intendesse riferita alle dichiarazioni rese da terzi in sede di accertamento culminato nel PVC, la doglianza sarebbe comunque infondata, non essendo state valutate le dette dichiarazioni alla stregua di prove testimoniali ed avendo invece assunto valenza indiziaria, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata (riportata al precedente punto n. 4) fondante su esse ma anche su prove documentali.
Nel processo tributario, difatti, il divieto di prova testimoniale posto dal citato articolo 7, non osta alla produzione, sia da parte dell'Amministrazione finanziaria che, in ragione dei principi del giusto processo ex articolo 111 Cost. e articolo 6 CEDU, del contribuente, di dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale che assumono valenza indiziaria sul piano probatorio (ex plurimis; Cass. sez. 6-5, 19/11/2018, n. 29757, Rv. 651573-01; Cass. sez. 6-5, 16/03/2018, n. 6616, Rv. 647324-01).
Nella specie, peraltro, correttamente, in forza dell'indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, il PVC, quanto alla veridicita' sostanziale delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, ha fatto fede fino a prova contraria, che il contribuente avrebbe potuto fornire proprio in forza del controllo (del giudice e delle parti) reso possibile dalla specifica indicazione delle fonti di conoscenza poi valutate in concreto dalla CTR in uno con altri elementi probatori (ex plurimis: Cass. sez. 5, n. 28060/2017, cit.; Cass. sez. 5, n. 24461/2018, cit.).
3. I motivi nn. 3, 4, 5 ed 8 sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.
3.1. Con il motivo n. 3, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deduce "omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti".
In particolare la CTR avrebbe omesso di "esaminare le numerosissime prove contrarie offerte dalla (XXXXX) in corso di causa, tra l'altro su precisa e puntuale richiesta istruttoria formulata dalla stessa Commissione all'udienza del 22 febbraio 2012".
Con il motivo n. 4, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deduce "omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti".
La CTR avrebbe omesso di "esaminare le numerose prove che dimostrano… l'assoluta mancanza di consapevolezza in capo a (XXXXX)".
Con il motivo n. 5, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deduce "omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti".
La CTR avrebbe omesso di "esaminare il fatto decisivo costituito, con riguardo alle annualita' 1997 e 1998, da sicuro mantenimento in capo a (XXXXX) del plafond e quindi della possibilita' di effettuare acquisti senza pagamento dell'imposta anche se tutte le operazioni di cessione oggetto di contestazione fossero in ipotesi considerate fittizie".
Con il motivo n. 8 del ricorso, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce "violazione dell'articolo 112 c.p.c." sostanziatasi nell'omessa pronuncia in ordine all'illegittimita' degli atti di irrogazione di sanzioni per mancata applicazione della disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 12.
In sostanza, il ricorrente evidenzia di aver dedotto, con il ricorso in primo grado, l'illegittimita' degli atti di cui innanzi per la mancata applicazione della disciplina della continuazione in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie. La questione, che sarebbe stata assorbita della decisione di primo grado, e' stata oggetto di controdeduzioni della contribuente in appello.
3.2. I motivi 3 e 4 in esame sono inammissibili, mentre fondato e' il motivo n. 5 (con assorbimento del motivo n. 8).
Le doglianze di cui ai motivi nn. 3 e 4, diversamente dalle critiche prospettate con il n. 5, non sono difatti in linea con la nuova formulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1 (applicabile nella specie) ad opera del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b)(conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), anche con riferimento, peraltro, all'impugnazione delle sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie Regionali (per l'applicabilita' della modifica di cui innanzi anche all'impugnazione delle sentenza emesse dalle CTR si vedano, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629829-01, e Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8054, Rv. 629832-01).
Il legislatore, come chiarito da questa Corte anche a Sezioni Unite, tramite il nuovo articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (ex plurimis, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629831-01, e successive conformi tra le quali, tra le piu' recenti, anche Cass. sez. 2, 29/10/2018, n. 27415, Rv. 651020-01).
Quanto al vizio di omessa motivazione, la detta riformulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, e' in particolare interpretata da questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'articolo 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimita' sulla motivazione. Pertanto, e' denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in se', purche' il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (ex plurimis: Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830-01; Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8054, Rv. 629832-01 e successive conformi, tra le quali anche Cass. sez. 3, 12/10/2017, n. 23940, Rv. 645828-01, per la quale, quindi, non sono piu' ammissibili mere censure di contraddittorieta' ed insufficienza motivazionale ma solo quelle deducenti violazione dell'articolo 132, comma 2, n. 4, e quindi causa di nullita' della sentenza, e Cass. sez. 6-3, 25/09/2018, n. 22598, Rv. 650880-01, che riconduce il vizio in oggetto ad una nullita' processuale denunciabile ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4).
Quanto innanzi evidenzia l'inammissibilita' delle doglianze di cui ai motivi nn. 3 e 4, facendo esse riferimento non ad un omesso esame di fatti storici (decisivi ed oggetto di discussione) bensi' alla valutazione delle prove da parte del giudicante.
Per converso, in applicazione dei medesimi principi, e' fondato il motivo n. 5, risultando dal testo della sentenza l'omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, caratterizzato dal mantenimento in capo alla ricorrente del plafond e, quindi, della possibilita' di effettuare acquisti in applicazione del regime di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 8, comma 2, nonostante l'accertamento della natura fittizia delle operazioni di cui ai provvedimenti impositivi.
L'Accoglimento del motivo n. 5 implica l'assorbimento del motivo n. 8, prospettandosi con esso una omessa pronuncia sulla dedotta illegittimita' delle sanzioni.
4. Con il motivo n. 6, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono "violazione e falsa applicazione Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 57".
Per il ricorrente, in sostanza, la CTR avrebbe errato nel non ritenere che la mancata rettifica della dichiarazione IVA per l'anno 1996 abbia determinato l'impossibilita' di modificare i dati in essa indicati ai fini di contestare la disponibilita' del plafond per l'anno 1997.
4.1. Il motivo e' inammissibile in quanto non coglie la reale ratio decidendi della sentenza impugnata (quindi, nella specie, non sindacata), peraltro sottesa, sempre secondo la CTR, anche agli impugnati atti di accertamento. Essa si sostanzia non nella rettifica della dichiarazione IVA del 1996, che, come lo stesso ricorrente chiarisce, non vi e' stata, bensi' nel rilievo dell'illegittima acquisizione della qualifica di esportatore abituale mediante dichiarazioni di intento fondanti sul descritto meccanismo fraudolento (per il detto profilo di inammissibilita' si vedano, ex plurimis, tra le piu' recenti: Cass. sez. 3, 11/12/2018, n. 31946, in motivazione; Cass. sez. 5, 07/11/2018, nn. 28398 e 28391; Cass. sez. 1, 10/04/2018, n. 8755; Cass. sez. 6-5, 07/09/2017, n. 20910, Rv. 645744-01, per la quale la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata e' assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'articolo 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilita' del ricorso, rilevabile anche d'ufficio; Cass. sez. 4, 22/11/2010, n. 23635, Rv. 615017-01).
5. Con il motivo n. 7, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce "violazione dell'articolo 112 c.p.c.".
La CTR, in particolare, avrebbe "omesso di pronunciarsi in ordine alla denunciata formazione del giudicato esterno avente efficacia vincolante". Si tratterebbe del giudicato costituito da due sentenze del Giudice tributario di annullamento di (altri) avvisi di accertamento suppletivo IVA, emessi da altri Uffici dell'A.D. e motivati sempre in ragione del medesimo meccanismo fraudolento come emergente dal PVC del 22 ottobre 2001 (stesso PVC richiamato negli avvisi di accertamento suppletivo di cui al giudizio culminato con la sentenza oggetto di attuale impugnazione).
A detta dello stesso ricorrente si tratterebbe di ipotesi di giudicato esterno dedotto in merito alla ritenuta assenza di prova delle violazioni contestate, per vizi di motivazione degli avvisi oltre che per decadenza dal potere di rettifica per decorso del tempo.
5.1. Il motivo in esame, comunque infondato, e' inammissibile per difetto di interesse, tanto che lo stesso ricorrente non conclude nel senso della nullita' della sentenza, cosi' non ravvisando un nesso eziologico tra l'error in procedendo (la dedotta omessa pronuncia) e la nullita' della sentenza.
La stessa ricorrente, difatti, sostanzialmente chiarisce che l'omissione si sarebbe concretizzata con riferimento a sentenza i cui giudicati esterni non avrebbero potuto rilevare nella fattispecie in quanto le relative statuizioni si sarebbero fondate sulla ritenuta assenza di prova delle diverse violazioni contestate, per vizi di motivazione dei diversi avvisi oltre che per decadenza dal potere di rettifica per decorso del tempo, con riferimento ai diversi avvisi.
5.2. Come detto, la doglianza e' comunque infondata.
La sentenza della CTR effettivamente non contiene alcun riferimento alla questione di cui innanzi, quindi non esaminata.
Il rilevato vizio processuale di omessa pronuncia, pero', non determina per cio' stesso l'accoglimento del ricorso e la conseguente rimessione della causa al giudice di rinvio, affinche' pronunci sulla questione pretermessa, allorquando la questione di diritto sulla quale il Giudice di merito non ha pronunciato non richieda ulteriori accertamenti in fatto.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimita', dalla quale non vi sono motivi per discostarsi, difatti, la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il Giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonche' dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta (anche quando si tratti dell'implicito rigetto della domanda perche' erroneamente ritenuta assorbita), sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (ex plurimis, per tutte: Cass. Sez. U., 02/02/2017, n. 2731, Rv. 642269-01, e successive conformi, oltre che, in precedenza – anche – Cass. sez. 5, 30/12/2015, n. 26062, RV. 638420-01, in motivazione, su ricorso di (XXXXX) in concordato preventivo).
Premesso quanto innanzi, deve evidenziarsi l'infondatezza della questione dedotta con il motivo di gravame pretermesso.
In tesi generale si osserva che la sentenza del Giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entita' degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralita' di periodi di imposta (ad es. le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumano carattere tendenzialmente permanente. Per converso, deve escludersi la detta efficacia vincolante nel caso in cui l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto potenzialmente mutevoli tra i quali, come nella specie, il concreto atteggiarsi di fatturazioni per operazioni inesistenti (ex plurimis: Cass. sez. 5, 30/12/2015, n. 26062, RV. 638420-01; Cass. sez. 5, 30/09/2011, n. 20029, Rv. 619240; Cass. sez. 5, 25/07/2012, n. 13079, Rv. 623865-01; in merito all'efficacia esterna del giudicato in materia tributaria si vedano, altresi': Cass. sez. 5, 09/10/2015, n. 20257, Rv. 636593-01, per la quale l'efficacia preclusiva di nuovi accertamenti, propria del giudicato esterno tra le stesse parti, presuppone che si tratti dei medesimi accertamenti di fatto posti in essere nello stesso quadro normativo di riferimento;
Cass. sez 5, 19/04/2018, n. 9710, Rv. 647717-01, e Cass. sez. 5, 21/11/2018, n. 30033, Rv. 651551-01).
Riguardo alle specifiche controversie in materia di IVA, si rammenta altresi' che esse sono soggette a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non puo' essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall'articolo 2909 c.c., e dalla eventuale sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto, ove gli stessi impediscano secondo quanto stabilito da Corte giust., 03/09/2009, in causa C2/2008 – la realizzazione del principio di contrasto dell'abuso del diritto, individuato dalla giurisprudenza comunitaria come strumento teso a garantire la piena applicazione del sistema armonizzato di imposta, atteso che la certezza del diritto non puo' tradursi in una violazione dell'effettivita' del diritto Euro unitario (ex plurimis: Cass. sez. 5, 04/05/2016, n. 8855, Rv. 639650-01; Cass. sez. 5, 30/12/2015, n. 26062, cit., in motivazione, e Cass. sez. 5, 05/10/2012, n. 16996, Rv. 624024-01).
Orbene, nella specie, dalle stesse prospettazioni del ricorrente emerge l'inefficacia esterna degli invocati giudicati, in materia di IVA, con riferimento a diversi avvisi di accertamento, ancorche' fondanti anche sullo stesso PVC, inerenti diverse importazioni e comunque fondanti su ragioni attinenti a difetti motivazionali dei diversi avvisi, a carenza di prova (in quei diversi processi) circa le ascritte frodi carosello ed in ragione della ritenuta decadenza dell'Amministrazione per decorso del tempo (con riferimento ai detti diversi avvisi di accertamento).
6. In conclusione, accolto il solo motivo n. 5 (con assorbimento del motivo n. 8) nonche' rigettati i motivi nn. 1, 2 e 7 e dichiarati inammissibili i motivi 3, 4 e 6, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che provvedera' anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
accoglie il motivo n. 5 del ricorso, con assorbimento del motivo n. 8, rigetta i motivi nn. 1, 2 e 7 e dichiara inammissibili i motivi 3, 4 e 6, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, che provvedera' anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimita'.
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