Cassazione, sentenza n. 23899 del 21/10/2020

Sentenza n. 23899 del 21/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
23899
Data
21/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva annullato una cartella TARSU per difformità tra le relate di notificazione e per mancata prova della raccomandata informativa. La Cassazione ha rilevato che, essendo la cartella stata consegnata dal messo presso la sede sociale a persona legittimata alla ricezione, non occorreva dimostrare l’invio e la ricezione di tale raccomandata; ha quindi accolto il primo motivo dell’agente della riscossione e assorbito il secondo. Le ulteriori censure sulla documentazione sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte accolte nei limiti riferiti nel testo disponibile.

Testo della pronuncia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 494/12/2017 della CTR della Sicilia, depositata il 14/02/2017, in riforma della sentenza di primo grado, veniva accolto il ricorso originariamente proposto da (XXXXX) s.r.l. contro la cartella di pagamento ad essa notificata per TARSU relativa agli anni 2005 e 2006.

Il giudice del gravame ha dichiarato la nullita' della notificazione della cartella, in ragione della difformita' esistente tra la relazione di notificazione consegnata alla societa' debitrice e quella in possesso dell'agente di riscossione, ritenendo che, in caso di contrasto tra i due documenti, si debba tenere conto di quello consegnato alla contribuente, senza la possibilita' di modificare, integrare o completare l'atto in un momento successivo a quello della notificazione. Lo stesso ha anche ravvisato la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 5, rilevando che l'agente di riscossione non aveva offerto documentazione idonea a dimostrare l'invio, e la ricezione, della raccomandata informativa, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera b-bis, considerata necessaria per completare la regolare procedura di notificazione.

Avverso tale sentenza la (XXXXX) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.

Il Comune di Canicatti', nonostante la ritualita' della notifica del ricorso, non ha svolto alcuna attivita' difensiva.

(XXXXX) s.r.l. si e' difesa con controricorso, sollevando anche eccezioni pregiudiziali, ed ha formulato sei motivi di ricorso incidentale condizionato, depositando memoria illustrativa delle proprie difese ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale si deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, dell'articolo 145 c.p.c., e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera b-bis, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR erroneamente ritenuto necessaria la prova dell'invio della raccomandata informativa, mentre invece, nella specie, la notificazione era stata effettuata dal messo notificatore, ai sensi dell'articolo 145 c.p.c., presso la sede legale della societa' destinataria della cartella, mediante consegna a persona legittimata alla ricezione, che, anzi, dagli atti risultava essere proprio la legale rappresentante della societa'.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che e' stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non avere la CTR considerato, con riferimento al medesimo capo della sentenza censurato nel primo motivo di ricorso, l'intervenuta sanatoria della nullita' ex articolo 156 c.p.c., norma applicabile anche alla cartella di pagamento, per effetto della tempestiva impugnazione proposta dalla contribuente.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 5, e articolo 2697 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), per avere la CTR ritenuto fondato il motivo di gravame relativo "alla violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 5, ed all'inidoneita' della sua produzione documentale", senza considerare che, in questi casi, la notifica della cartella di pagamento viene effettuata in un unico esemplare, consegnato al debitore, restando al notificatore la sola matrice della relazione di notificazione posta all'esterno della busta contenente la cartella, compilata a ricalco sull'originale di questa, in tutto idonea a provare il compimento dell'atto con attestazioni aventi fede privilegiata, senza che abbia alcun rilievo l'illeggibilita' della firma del soggetto qualificatosi notificatore nella relata rimasta in possesso del contribuente, il quale, ove affermi la non autenticita' o l'insussistenza della qualita' rivestita dal notificatore, e' onerato di fornire la prova di quanto allegato, mediante la proposizione della querela di falso.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, dell'articolo 148 c.p.c., e degli articoli 2712 e 2719 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), in base a due distinti argomenti.

Da una parte, si censura la decisione della CTR nella parte in cui ha ritenuto "la nullita' del procedimento notificatorio, avuto riguardo alla accertata difformita' della relata di notifica tra copia consegnata e originale restituito", aggiungendo che, "come piu' volte sancito dalla S.C., nel contrasto tra i due documenti, aventi la stessa fede privilegiata, deve ritenersi prioritario il vaglio sulla regolarita' della notifica dell'atto consegnato al contribuente, non essendo ammissibile, peraltro, ne' di modificare, integrare o completare detta relata in un momento successivo alla consegna dell'atto nelle mani del contribuente". Si ritiene, in particolare, che il giudice del gravame abbia affermato in modo generico l'esistenza di una difformita' tra i due atti, senza chiarire in quale punto o tra quali dati contenuti nelle due relate, operando una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie con una forzatura del ragionamento.

Da un'altra parte, si censura la mancata attribuzione del corretto valore probatorio alla documentazione offerta, con particolare riferimento all'atto denominato "informazioni carico iscritto a ruolo", che non reca alcuna attestazione di conformita', e alla matrice della relata di notifica in possesso dell'agente di riscossione, prodotta in copia certificata conforme dallo stesso agente di riscossione.

2. Nel controricorso, (XXXXX) s.r.l. ha preliminarmente eccepito l'inammissibilita' del ricorso avversario, ai sensi dell'articolo 360 bis c.p.c., per avere la sentenza impugnata deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimita', ritenendo inoltre le censure prive del requisito della decisorieta'. Dopo aver contestato gli specifici motivi di impugnazione avversari, ha poi formulato sei motivi di ricorso incidentale.

Nel primo motivo di ricorso incidentale (contraddistinto dalla parte con il n. 6) si deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 14, commi 1, 3 e 5, e dell'articolo 2967 c.c., nonche' l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione delle parti, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), per avere la CTR ritenuto ammissibile l'intervento in giudizio del Comune, chiamato in causa, senza alcuna notifica del suo atto di costituzione.

Nel secondo motivo (contraddistinto dalla parte con il n. 7) si deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 22, comma 5, degli articoli 2712 e 2719 c.c., nonche' l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione delle parti, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), perche', a fronte delle contestazioni della contribuente in ordine alla conformita' agli originali dei documenti prodotti dall'agente di riscossione (ovvero del documento denominato "informazioni carico iscritto a ruolo" e della relata di notifica in possesso dell'agente di riscossione), la CTR avrebbe dovuto ordinare l'esibizione degli originali e, in loro mancanza, avrebbe dovuto escludere ogni rilevanza probatoria alle copie, ritenendo conseguentemente non provata la notifica.

Nel terzo motivo (contraddistinto dalla parte con il n. 8) si deduce la violazione e falsa applicazione della L. 241 del 1990, articolo 3, della L. 212 del 2000, articolo 7, e articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere la CTR omesso qualsiasi statuizione sulla dedotta mancanza di motivazione necessaria a comprendere la correttezza degli importi richiesti a titolo di interessi.

Nel quarto motivo (contraddistinto dalla parte con il n. 9) si deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, art.60, dell'articolo 2697 c.c., degli articoli 112 e 148 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere la CTR omesso qualsiasi statuizione sulla dedotta inesistenza della notificazione, conseguente alle difformita' riscontrate tra la relazione di notificazione in possesso dell'agente di riscossione e quella consegnata alla contribuente, ove vi era solo una firma illeggibile, senza l'apposizione del timbro, ne' l'indicazione dell'identita' e della qualifica del notificatore, invece presenti nella relazione detenuta dalla (XXXXX) s.p.a..

Nel quinto motivo (contraddistinto dalla parte con il n. 10) si deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, dell'articolo 2697 c.c., dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere la CTR omesso di statuire sulla richiesta di ordinare all'agente di riscossione di esibire la documentazione prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 5, nonostante la richiesta della contribuente, e, in assenza di tale produzione, ritenere non provata la contestata notificazione.

Nel sesto motivo (contraddistinto dalla parte con il n. 11) si deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articolo 18, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, dell'articolo 2697 c.c., dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere la CTR omesso di statuire sulla dedotta assenza dei requisiti della certificazione di conformita' di alcuni dei documenti prodotti dall'agente di riscossione, in particolare delle "informazioni carico iscritto a ruolo" e della copia della relata di notifica.

3. E' infondata l'eccezione di inammissibilita' dell'impugnazione per violazione dell'articolo 360 bis c.p.c..

Com'e' noto, in tema di ricorso ex articolo 360 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (sostanziali o processuali), il principio di specificita' dei motivi, di cui all'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere letto in correlazione al disposto dell'articolo 360 bis c.p.c., n. 1. E' pertanto inammissibile, per difetto di specificita', il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la ratio decidendi della sentenza impugnata con la giurisprudenza della Corte di cassazione e, ove la prima risulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti per mutare orientamento (cosi' Cass., Sez. 6-2, n. 5001/2018).

Nel caso di specie, dalla semplice lettura dei singoli motivi di ricorso si evince chiaramente che la ricorrente ha prospettato l'adozione, nella sentenza impugnata, di soluzioni interpretative contrastanti con quelle assunte dalla giurisprudenza di legittimita', che pure ha richiamato, sussistendo dunque elementi sufficienti per ritenere ammissibile l'impugnazione.

4. Il primo motivo di ricorso principale e' fondato.

Nella specie e' incontestato che la notificazione sia stata effettuata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, prima parte, mediante messo notificatore.

Per la parte che qui interessa, l'articolo appena richiamato, al comma 3, precisa che, quando la notificazione della cartella avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

Al comma 5, lo stesso articolo stabilisce che il consegnatario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con al relazione dell'avvenuta notificazione ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

Infine, nel comma 6 del medesimo articolo si legge che, per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, il quale, tra l'altro, stabilisce che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme stabilite dall'articolo 137 e ss. c.p.c., con le modifiche di seguito indicate nello stesso articolo, tra cui assume rilievo, in questa sede, perche' e' stata oggetto di discussione, quella prevista alla lettera b bis), secondo cui "se il consegnatario non e' il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata".

Si deve tuttavia rilevare che nella specie non e' contestato che la notificazione sia stata effettuata mediante consegna della cartella presso la sede legale della societa' destinataria e dunque ai sensi dell'articolo 145 c.p.c., in virtu' del rinvio operato dall'articolo appena richiamato.

Tale forma di notificazione non richiede l'invio della raccomandata informativa, ne' ai sensi dell'articolo 145 c.p.c., ne' in applicazione delle disposizioni speciali di cui al menzionato Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60.

La spedizione di tale raccomandata e' infatti da ritenersi necessaria solo nei casi in cui il destinatario dell'atto sia una persona fisica e la notifica non sia effettuata a mani proprie (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 3, n. 33769/2019, riferita alla particolare disciplina prevista dall'articolo 660 c.p.c.).

Ai fini della regolarita' della notificazione di atti ad una persona giuridica ex articolo 145 c.p.c., cio' che conta e', invece, che dalla relazione del soggetto notificatore risulti, nella sede legale o effettiva, la presenza di una persona all'interno dei relativi locali. Cio' fa presumere che tale persona sia addetta alla ricezione degli atti, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, spettando comunque all'ente, per vincere la presunzione in parola, l'onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio (Cass., Sez. 6-5, n. 13954/2017).

Tale principio si applica anche alla notificazione della cartella di pagamento, in virtu' del menzionato richiamo operato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, dovendo pertanto ritenersi validamente effettuata la notifica di tale cartella a mezzo messo notificatore presso la sede della societa' mediante consegna a persona ivi rinvenuta, da intendersi, in assenza di diversa allegazione e prova, addetta alla ricezione degli atti, senza che sia necessaria la dimostrazione dell'invio, e della ricezione, della raccomandata informativa.

5. Il secondo motivo di ricorso principale e' da ritenersi assorbito, essendo il relativo esame divenuto superfluo all'esito dell'accoglimento del primo motivo.

6. Passando ad esaminare il terzo e il quarto motivo, si deve precisare, con riferimento ad entrambi, che, sebbene la parte abbia fatto riferimento non solo al n. 3), ma anche al n. 5) dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, tuttavia, dalla stessa illustrazione dei motivi, si evince chiaramente che non e' prospettata l'omessa valutazione di un accadimento o di una circostanza in senso storico-naturalistico, ma la mancata considerazione di argomenti giuridici e dunque l'esistenza di vizi della sentenza impugnata astrattamente riconducibili alla violazione di legge (v., tra le tante, Cass., Sez. 1, n. 26305/2018; Cass., Sez. 2, n. 14802/2018).

7. Il terzo motivo e' da ritenersi inammissibile, perche' non coglie la ratio della decisione impugnata.

Come sopra evidenziato, con tale motivo viene censurata la decisione della CTR nella parte in cui ha ritenuto fondato l'appello della contribuente, relativo "alla violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 5, ed all'inidoneita' della produzione documentale" della (XXXXXXX) s.p.a., dovendo invece considerarsi, secondo quest'ultima, la valenza probatoria della relata di notifica in suo possesso, tenendo conto delle particolari modalita' di notificazione della cartella di pagamento.

La decisione impugnata non tocca tuttavia questi profili, collegando la ritenuta violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 5, e la valutazione di inidoneita' della produzione documentale dell'agente di riscossione semplicemente alla mancanza di prova dell'invio, e della ricezione, della raccomandata informativa ("Altrettanto fondato e' il motivo di gravame relativo alla violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 5, ed all'inidoneita' della produzione documentale ex adverso, tenuto conto che l'agente di riscossione non ha fornito la prova dell'invio e della ricezione della raccomandata informativa ex articolo 60, comma 1, lettera b bis), con il quale si sarebbe completata la regolare procedura della notifica. Tale circostanza non risulta ne' provata, ne' altrimenti contestata da (XXXXX)").

E' pertanto evidente che la statuizione si fonda su argomenti del tutto diversi da quelli censurati nel motivo di ricorso per cassazione, che pertanto non puo' ritenersi ammissibile, non sussistendo alcun interesse all'impugnazione sul punto (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8755 del 10/04/2018, con riferimento all'impugnazione di argomenti utilizzati ad abundantiam, non rientranti nella ratio decidendi; nello stesso senso, v. Cass., Sez. L, Sentenza n. 23635 del 22/11/2010).

8. Per quanto riguarda il quarto motivo di ricorso principale, occorre fare alcune precisazioni, riportando il capo della decisione censurato, ove la CTR ha ritenuto "la nullita' del procedimento notificatorio, avuto riguardo alla accertata difformita' della relata di notifica tra copia consegnata e originale restituito", aggiungendo che, "come piu' volte sancito dalla S.C., nel contrasto trai due documenti, aventi la stessa fede privilegiata, deve ritenersi prioritario il vaglio sulla regolarita' della notifica dell'atto consegnato al contribuente, non essendo ammissibile, peraltro, ne' di modificare, integrare o completare detta relata in un momento successivo alla consegna dell'atto nelle mani del contribuente".

9. Si rivelano dunque inammissibili le censure, contenute in detto motivo, e sopra richiamate, riguardanti la dedotta mancata attribuzione della corretta valenza probatoria ai documenti offerti dalla ricorrente e, in particolare, alla copia conforme della relata di notificazione, non cogliendo la ratio della decisione impugnata.

La CTR non ha infatti escluso, in via generale, la valenza probatoria privilegiata della matrice della relata di notifica in possesso dell'agente di riscossione – che, anzi, ha espressamente ritenuto sussistente – ne' ha esaminato la questione della validita' della certificazione di conformita' della copia prodotta, ma ha valutato la particolare fattispecie in cui la relata in possesso dell'agente di riscossione sia difforme da quella consegnata al contribuente e, tra due atti, aventi entrambi valore probatorio privilegiato, la CTR ha ritenuto di dover dare prevalenza a quello consegnato al contribuente.

E' pertanto evidente che, anche in questo caso, la decisione si fonda su argomenti del tutto diversi da quelli censurati nel primo motivo di ricorso per cassazione, che pertanto non puo' ritenersi ammissibile, non sussistendo alcun interesse all'impugnazione sul punto (v. supra).

10. E' invece fondata la censura, contenuta nel medesimo motivo, relativa alla ritenuta difformita' tra la relata in possesso dell'agente di riscossione e quella consegnata alla contribuente, senza chiarire in quale punto e tra quale dati sussista la ritenuta discordanza.

Il giudice di appello ha affermato che sussiste una difformita' "evidente" tra le due relate, aggiungendo di dover dare rilevanza a quella consegnata alla destinataria della notifica, ma non ha spiegato perche' da cio' derivi la nullita' della notifica, affermata senza esaminare e illustrare i vizi che la determinano.

La giurisprudenza di legittimita' ha piu' volte esaminato la questione della difformita' tra relata di notifica in possesso del notificante e relata di notifica in possesso del destinatario della stessa, con particolare riferimento alla data di consegna dell'atto, affermando, con un orientamento ormai consolidato, che, in caso di discordanza fra la data di consegna emergente dalla relata di notifica apposta sull'atto restituito al notificante e quella riportata sulla copia consegnata al destinatario, si verifica un conflitto tra due atti pubblici, dotati di piena efficacia probatoria, risolvibile solo mediante proposizione di querela di falso ad opera della parte interessata a provare l'inesattezza di una delle due date; se poi la querela di falso non e' proposta per stabilire la verificazione di una decadenza, deve aversi riguardo all'originale restituito al notificante, ovvero alla copia in possesso del destinatario, a seconda che tale decadenza riguardi il primo o il secondo (cosi' Cass., Sez. 2, n. 14781/2017; conf. Cass., Sez. L, n. 27722/2019; v. gia' Cass., Sez. 3, n. 737/1962; con specifico riferimento alla verifica del decorso del termine per impugnare, in caso di difformita' tra le due relate, v. Cass., Sez. 3, n. 28230/2005; Cass., Sez. 3, n. 19156/2014; Cass., Sez. 6-5, n. 994/2016).

In via generale, questa Corte ha comunque affermato che, ai fini della validita' della notifica, in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all'originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario, mentre, ove in questa manchi qualche elemento essenziale a norma dell'articolo 148 c.p.c., si verifica la nullita' della notificazione, ancorche' sull'originale dell'atto la relazione stessa sia completa degli elementi richiesti, nullita' che la parte interessata puo' far valere producendo l'atto a lui destinato e senza necessita' di impugnare la relata apposta sull'originale (con riferimento alla mancanza di data della notifica nella relata in possesso del destinatario, v. Cass., Sez. 2, n. 4358 del 26/03/2001 e Cass., Sez. L. n. 6309 del 1994; in relazione ad altre fattispecie, v. Cass., Sez. 5, n. 14375/2010 e Cass., Sez. L. n. 3767 del 2004).

Tali ipotesi sono peraltro da tenere distinte da quelle in cui la relazione di notifica sia contenuta soltanto sull'originale dell'atto notificato, e non anche sulla copia consegnata al destinatario, cosi' come prescrive il disposto dell'articolo 148 c.p.c., perche' la suddetta omissione – a differenza di quanto accade in caso di difformita' del contenuto delle due relate – concreta, in mancanza di contestazioni circa l'avvenimento della notificazione come indicato nella detta relazione, una mera irregolarita' che non inficia la validita' della notifica (cosi' Cass., Sez. 5, n. 15327/2014; Cass., Sez. 3, n. 2527/2006; Cass., Sez. L. n. 3795 del 1988).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha riscontrato delle difformita' tra le due relate, che ha ritenuto "evidenti" ma non le ha neppure descritte, e ha ritenuto di dover considerare la relata di notifica in possesso della contribuente, pervenendo ad una valutazione di nullita', priva dell'indicazione e della valutazione dei vizi ritenuti sussistenti, che hanno portato a tale conclusione, sebbene la questione abbia costituito la centrale materia del contendere del presente giudizio.

Il motivo deve pertanto senza dubbio essere accolto, nei limiti appena evidenziati.

11. Passando ad esaminare i motivi di ricorso incidentale, il primo (contraddistinto dalla parte con il n. 6) risulta senza dubbio infondato.

Come sopra evidenziato, la contribuente si duole del fatto che la CTR non ha dichiarato inammissibile la costituzione del Comune di Canicatti', effettuata mediante deposito in cancelleria e non notificata alle altre parti.

La stessa contribuente ha allegato che il Comune e' stato chiamato in causa dall'agente di riscossione (p. 16 e 17 del controricorso), come pure e' confermato da quanto riportato dall'agente di riscossione (p. 5 del ricorso principale), sicche' la sua costituzione, in virtu' del combinato disposto del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 14, comma 4, e articolo 23, comma 2, risulta correttamente effettuata mediante deposito in cancelleria del relativo atto, senza la necessita' di notificare alcunche' alle altre parti, essendo tale attivita' prevista dal citato D.Lgs., articolo 14, comma 5, solo per coloro che intervengono nel processo.

12. Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso incidentale (contraddistinto dalla parte con il n. 7), si deve precisare che – come gia' evidenziato con riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso principale – sebbene la parte abbia fatto riferimento non solo al n. 3), ma anche all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), tuttavia, dalla stessa illustrazione dei motivi, si evince chiaramente che non e' prospettata l'omessa valutazione di un accadimento o di una circostanza in senso storico-naturalistico, ma la mancata considerazione di argomenti giuridici e dunque l'esistenza di vizi della sentenza impugnata astrattamente riconducibili alla violazione di legge (v., tra le tante, Cass., Sez. 1, n. 26305/2018; Cass., Sez. 2, n. 14802/2018).

13. Tale motivo e' comunque infondato.

Come sopra evidenziato, la contribuente ha dedotto che, a fronte delle contestazioni formulate in ordine alla conformita' agli originali dei documenti prodotti dall'agente di riscossione (ovvero del documento denominato "informazioni carico iscritto a ruolo" e della relata di notifica in possesso dell'agente di riscossione), la CTR avrebbe dovuto ordinare l'esibizione degli originali e, in loro mancanza, avrebbe dovuto escludere ogni rilevanza probatoria alle copie, ritenendo conseguentemente non provata la notifica per cui e' causa.

Nell'adottare la pronuncia impugnata, la CTR ha implicitamente rigettato le richieste della contribuente.

Questa Corte ha tuttavia piu' volte, e condivisibilmente, affermato che il disconoscimento della conformita' di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'articolo 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'articolo 215 c.p.c., comma 1, n. 2), giacche', mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilita' della scrittura, la contestazione di cui all'articolo 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformita' all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento e' prodotto a prendere posizione sulla conformita' della copia all'originale, peraltro non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli comunque apprezzarne l'efficacia rappresentativa (cfr. da ultimo Cass., Sez. 6-5, n. 18977/2019; Cass., Sez. 5, n. 8289/2018).

14. Per la identita' delle ragioni della decisione, gli altri motivi del ricorso incidentale devono essere esaminati insieme (si tratta dei terzo, quarto, quinto e sesto motivo, contraddistinti dalla parte con i nn. 8, 9, 10 e 11).

Con tali motivi, tutti formulati in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la contribuente ha censurato la mancata statuizione su eccezioni e questioni sollevate in giudizio.

Nella sentenza impugnata si legge tuttavia con chiarezza che "L'accoglimento dei motivi di appello sopra riportati assorbe tutti gli altri motivi di impugnazione esposti nell'atto introduttivo e nella memoria difensiva".

Com'e' noto, il vizio d'omessa pronuncia e' configurabile quando manca completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto e deve pertanto essere escluso in relazione a questioni implicitamente o esplicitamente assorbite in altre statuizioni della sentenza (v., da ultimo, Sez. L. 26 gennaio 2019, n. 1360).

Vi e' infatti solo un caso in cui la pronuncia esplicita o implicita di assorbimento si risolve in un'omessa pronuncia.

Si tratta dell'ipotesi in cui e' stato operato un illogico assorbimento di un motivo di appello, che invece e' decisivo per la soluzione della vertenza (Cass., Sez. T, n. 11459 del 30/04/2019).

Ma tale evenienza non e' prospettata nel caso di specie.

Come gia' evidenziato da questa Corte (v., in particolare, Cass., Sez. 6-3, n. 13534 del 30/05/2018), tutte le ragioni di assorbimento sono riconducibili alle categorie logiche o della implicazione necessaria, tanto unilaterale quanto bilaterale (e si parla di assorbimento improprio), o della esclusione, anche solo unilaterale, tra la domanda decisa e quella assorbita (e si parla in questo caso di assorbimento proprio).

La prima ipotesi (assorbimento improprio) ricorre quando la pronuncia sulla questione assorbente comporta di per se' una pronuncia anche sulla questione assorbita, perche' questa e' implicata in quella, tant'e' che il giudicato copre anche la questione assorbita. In questo caso, la parte soccombente, con riferimento alla questione assorbita, e' chiamata ad impugnare la statuizione implicita, ove non voglia che si formi il giudicato, facendo valere i vizi propri della stessa, e non il vizio di omessa pronuncia, che, come evidenziato, non sussiste (e cosi' ha fatto la contribuente, nel presente giudizio, con riferimento al secondo motivo di ricorso incidentale). La seconda ipotesi (assorbimento proprio) ricorre quando la decisione sulla questione assorbente provoca il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere una decisione sulla questione assorbita, poiche' l'utilita' della prima statuizione esclude l'utilita' della seconda, sussistendo tra le due questioni un nesso, non di implicazione, ma di esclusione, che non comporta il giudicato della questione assorbita. In questo caso, la parte vittoriosa che ha prospettato la questione assorbita nel giudizio di appello, se vuole che venga riesaminata, deve semplicemente farne richiesta, nel giudizio di rinvio, in modo tale che la censura, in caso di cassazione della sentenza, possa essere valutata nella fase di merito (cfr. Cass., Sez. 1, n. 12466 del 21/05/2018; Cass., Sez. 5, n. 23558/2014).

Nel caso in esame, la contribuente, con riferimento ai motivi di ricorso incidentale sopra indicati, ha denunciato, invece, il vizio di omessa pronuncia, lamentando l'esistenza di errores in procedendo per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex articolo 112 c.p.c. (p. 22, 24, 25, 27 e 29 del controricorso), che, invece, come sopra evidenziato, non sussiste, perche' la pronuncia vi e' stata ed e' stata proprio quella di assorbimento.

15. In conclusione, deve essere accolto il primo e il quarto motivo di ricorso principale nei termini di cui in motivazione e, dichiarato assorbito il secondo e inammissibile il terzo, deve essere rigettato il ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR della Sicilia in diversa composizione.

16. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 1, comma 1 quater, e dell'articolo 13 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso principale nei termini di cui in motivazione e, dichiarato assorbito il secondo e inammissibile il terzo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR della Sicilia in diversa composizione;

– da' atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 1, comma 1 quater, e dell'articolo 13, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto.

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