Cassazione, sentenza n. 24530 del 04/11/2020

Sentenza n. 24530 del 04/11/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
24530
Data
04/11/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il Comune impugnava la decisione che aveva accolto il ricorso della contribuente contro atti di recupero TARSU relativi a un fabbricato dichiarato inutilizzato e fatiscente, sollevando questioni sull’impugnabilità degli avvisi bonari e sulla definizione agevolata. La Cassazione non ha esaminato il merito perché il ricorrente non aveva prodotto l’avviso di ricevimento necessario a provare il perfezionamento della notificazione del ricorso, né dimostrato di essersi tempestivamente attivato per ottenerne un duplicato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimata.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza n. 377/38/12, depositata il 20 dicembre 2012, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello del Comune di Borgorose così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l'impugnazione proposta da F. A. avverso atti di recupero della Tarsu dovuta relativamente ai periodi d'imposta dal 2004 al 2008.

A fondamento del decisum il giudice del gravame ha rilevato che:

– la lite contestata concerneva l'imposta dovuta relativamente ad un fabbricato di proprietà della contribuente «inutilizzato perché in stato fatiscente»;

– la sentenza impugnata risultava carente quanto alla ricostruzione dei fatti e faceva riferimento ad un'imposta (ICI) estranea al thema decidendum;

– gli atti impugnati (avviso bonario) non rientravano «nel novero degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992»;

– la contribuente aveva documentabilmente provato che l'immobile non risultava utilizzato e che, dal 1996, non era stato interessato da alcun aumento di superficie.

2. – Il Comune di Borgorose ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi.

L'intimata Franchi Anna non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il Comune ricorrente denuncia violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, assumendo che, – venendo in considerazione meri avvisi bonari di pagamento, – la loro impugnazione giudiziale rimaneva inammissibile in relazione al novero degli atti impugnabili qual definito dall'art. 19, cit.

Il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio con riferimento alla istanza di definizione agevolata presentata dalla ricorrente, istanza che (anch'essa) rendeva inammissibile il ricorso per maturata preclusione all'esame del merito del rapporto tributario.

Col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia la nullità della gravata sentenza per contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo deducendo che, – a fronte della (pur) rilevata nullità della pronuncia di prime cure impugnata e della «non impugnabilità dell'avviso bonario di pagamento», – la gravata sentenza aveva contraddittoriamente rigettato l'appello con motivazione che «non si concilia con il dispositivo di rigetto».

2. – Occorre premettere che la Corte, – con ordinanza resa all'udienza del 12 aprile 2017, – ha assegnato al ricorrente il termine di giorni sessanta «per il deposito dell'avviso di ricevimento della notifica del ricorso»; e che, con istanza del 16 febbraio 2018, il Comune ricorrente ha chiesto l'assegnazione di nuovo termine «per il rinnovo della notifica del ricorso» sul rilievo che, a seguito del decesso del codifensore, «non è più possibile ricercare l'avviso di ricevimento della notifica del ricorso, né peraltro è possibile il rilascio da Poste Italiane di un duplicato di tale avviso poiché la notifica risale al 2013».

2.1 – Va, al riguardo, rilevato che la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: «La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982.» (così Cass. Sez. U., 14 gennaio 2008, n. 627 cui adde, ex plurimis, Cass., 28 marzo 2019, n. 8641; Cass., 12 luglio 2018, n. 18361; Cass., 1 ottobre 2015, n. 19623; Cass., 28 aprile 2011, n. 9453; Cass. Sez. U., 12 maggio 2010, n. 11429).

Nella fattispecie, dunque, non ricorrono i presupposti per il rinnovo della notifica del ricorso e, così come si desume dalla stessa istanza di parte, questa nè afferma di non aver ricevuto l'avviso né offre dimostrazione di essersi tempestivamente attivata nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982.

3. – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e, in difetto di attività difensiva della parte intimata, alcunchè va disposto quanto alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità; ricorrono, peraltro, i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.p.c.m. 8 marzo 2020.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2020.

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