Cassazione, sentenza n. 29724 del 29/12/2020
Sentenza n. 29724 del 29/12/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 29724
- Data
- 29/12/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio traeva origine da un accertamento relativo a ricavi non dichiarati e costi riferiti a operazioni ritenute inesistenti, confermato nei due gradi di merito e poi impugnato dal contribuente in Cassazione. Durante il giudizio, il ricorrente ha documentato l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione e il pagamento integrale e tempestivo delle rate dovute. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo e cessata la materia del contendere, senza statuire sulle spese né applicare il raddoppio del contributo unificato.
Testo della pronuncia
1. (—), titolare di una ditta individuale, impugno' innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bergamo l'avviso di accertamento – emesso dall'Amministrazione finanziaria sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza cui era seguita la denuncia del contribuente all'Autorita' giudiziaria per il reato di dichiarazione infedele (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4) – che recuperava a tassazione, ai fini IRES, IRAP, IVA, per il 2004, ricavi non dichiarati per Euro 9.900,00 e costi dichiarati, a fronte di operazioni ritenute inesistenti, per Euro 229.506,75.
2. La CTP di Bergamo rigetto' il ricorso, con sentenza (n. 84/02/12), confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia che, con la sentenza in epigrafe, nel contraddittorio dell'ufficio, ha rigettato l'appello del contribuente.
2.1. In particolare, la CTR ha ritenuto che: (a) contrariamente a quanto sostenuto dall'interessato, sussistevano i presupposti per il raddoppio del termine decadenziale per l'accertamento fiscale in quanto, nella fattispecie, vi era un obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'articolo 331 c.p., cio' che, in effetti, era accaduto visto che al contribuente era stato contestato il reato di dichiarazione infedele (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4); (b) non vi era prova che il detto importo di Euro 9.900,00 fosse un rimborso spese, e cioe' che andasse a coprire le somme anticipate dal contribuente, per conto della (—), con sede legale in (—), per una parte delle spese di ristrutturazione di un immobile posto in (—), condotto in locazione dal coniuge del ricorrente, asseritamente eseguite dalla ditta (—).
3. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi; l'Agenzia ha resistito con controricorso.
4. Con la memoria ex articolo 378 c.p.c. il ricorrente ha presentato richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ha affermato, al riguardo, di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ai sensi del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, articolo 6 convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, e di avere provveduto all'integrale e tempestivo pagamento rateale degli importi comunicati dall'Agente della riscossione ai fini della definizione; egli ha anche allegato la documentazione di riscontro.
5. In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi del Decreto Legge n. 193 del 2016, articolo 6 (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex articolo 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, oppure perche' ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora egli sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando risulti, al momento della decisione – come effettivamente accade in questo caso – che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 3/10/2018, n. 24083).
6. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimita' perche' il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. 24083/2018, cit.).
7. Infine, non sussistono i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "raddoppio" del contributo unificato, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, in quanto il presupposto della rinuncia e' sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 7/06/2018, n. 14782).
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del processo, Decreto Legge n. 193 del 2016, ex articolo 6, e cessata la materia del contendere.
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