Cassazione, sentenza n. 3225 del 10/02/2021
Sentenza n. 3225 del 10/02/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3225
- Data
- 10/02/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Le controversie cumulate riguardavano avvisi ICI relativi a più annualità, notificati in parte a una contribuente quale erede, nonché l’esenzione invocata per terreni agricoli. La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo, ma ha respinto o dichiarato inammissibili le doglianze contro le due sentenze regionali per difetto di autosufficienza, novità di alcune questioni e insussistenza delle denunciate omissioni; ha inoltre precisato che la sanatoria della notificazione nulla opera per raggiungimento dello scopo. Quanto all’agevolazione, ha richiamato la necessità dei requisiti soggettivi e della conduzione diretta del terreno.
Testo della pronuncia
1. – Con sentenza n. 527/2016, depositata il 2 marzo 2016, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l'appello di (–.-) avverso la decisione di prime cure che, per suo conto, aveva disatteso l'impugnazione di un avviso di accertamento e liquidazione ICI, relativo ai periodi di imposta 2005 e 2006, notificato alla parte nella qualita' di erede di (—).
Con successiva sentenza, n. 968/2016, depositata il 18 aprile 2016, la stessa Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l'appello del Comune di Troia e, in integrale riforma della pronuncia di prime cure, rigettava l'impugnazione di un avviso di accertamento ICI notificato, relativamente ai periodi di imposta dal 2007 al 2009, nei confronti di (—), quale erede di (—) (2007 e primi tre mesi del 2008) e, rispettivamente, in proprio.
1.1 – In entrambe le pronunce, il giudice del gravame ha rilevato che:
– la notificazione degli atti impositivi era stata correttamente eseguita (sent. n. 527/2016, cit.) e, ad ogni modo, doveva ritenersi sanata, per raggiungimento dello scopo dell'atto (articolo 156 c.p.c.);
– la notificazione degli atti impositivi (sent. n. 527/2016) si era perfezionata entro il termine di decadenza (quinquennale) applicabile alla fattispecie (L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 171);
– detti atti risultavano correttamente motivati, tanto che la contribuente era stata posta in grado di svolgere le proprie difese nel merito della pretesa impositiva;
– non ricorrevano i presupposti della reclamata esenzione in quanto il de cuius, gia' in pensione, non possedeva la qualifica di coltivatore diretto, ne' detta qualifica (sent. n. 968/2016, cit.) risultava reclamata dalla contribuente.
2. – Con unico ricorso (—) impugna le due sentenze sulla base di sei motivi, illustrati con memoria.
Resiste con controricorso il Comune di Troia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con riferimento alla sentenza n. 968/2016, depositata il 18 aprile 2016, la ricorrente svolge i seguenti motivi di ricorso:
1.1 – ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 324 c.p.c., dell'articolo 111 Cost., comma 6, e dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonche' dell'articolo 2909 c.c., assumendo, in sintesi, che, – per difetto di impugnazione (sul punto) della pronuncia di prime cure, – il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare la formazione del giudicato interno quanto alla rilevata inammissibilita' di una integrazione della motivazione degli atti impugnati in corso di giudizio, ed alla stessa sussistenza dei presupposti (Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 9) della reclamata agevolazione (capo III della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia, n. 176/13, del 31 ottobre 2013), nonche' in ordine alla (pur rilevata) nullita'/inesistenza della notifica di quegli stessi atti impositivi (capo II di detta sentenza di primo grado); ne', del resto, il giudice del gravame aveva pronunciato sulla (corrispondente) eccezione di inammissibilita' dell'appello, qual svolta da esso esponente in controdeduzioni, per di piu' statuendo senza motivazione alcuna;
1.2 – ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 324 c.p.c., dell'articolo 2909 c.c., dell'articolo 111 Cost., comma 6, e dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonche' dell'articolo 156 c.p.c., u.c., assumendo, in sintesi, che la rilevata sanatoria degli atti nulli (citato articolo 156) rimaneva preclusa dal non impugnato accertamento svolto dalla pronuncia della Commissione tributaria provinciale in ordine alla nullita'/inesistenza delle notifiche (sent. n. 176/13, del 31 ottobre 2013, cit.); che, ancora, detta sanatoria rimaneva, ad ogni modo, esclusa perche', – a fronte di notifica dell'avviso di accertamento in data 27 novembre 2012, – la notifica del ricorso introduttivo si era perfezionata (il 26 gennaio 2013) in data successiva alla maturata decadenza (al 31 dicembre 2012) dal potere di accertamento; che, da ultimo, la gravata sentenza aveva pronunciato sulla corretta motivazione degli atti impugnati con motivazione apparente e perplessa.
2. – Avverso la sentenza n. 527/2016, depositata il 2 marzo 2016, la ricorrente articola i seguenti motivi di ricorso:
2.1 – ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 324 c.p.c., nonche' dell'articolo 2909 c.c., sul rilievo che il giudice del gravame, disattendo, peraltro, la riunione dei giudizi separatamente pendenti, riunione che era stata richiesta al fine di poter eccepire il giudicato esterno, – aveva omesso di rilevare detto giudicato che, medio tempore, si era formato, – quanto a ricorrenza dei presupposti della reclamata agevolazione (Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 9) e quanto al divieto di integrazione, in corso di giudizio, della motivazione degli atti impositivi, – in ragione del decisum del giudice che aveva pronunciato in distinto giudizio (sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia, n. 176/13, del 31 ottobre 2013);
2.2 – ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., dell'articolo 111 Cost., comma 6, e dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell'articolo 115 c.p.c., e dell'articolo 2735 c.c., avendo il giudice del gravame rilevato il difetto delle condizioni della reclamata agevolazione (citato articolo 9) nonostante che la stessa agevolazione formasse oggetto di riconoscimento nell'atto impugnato (ov'era presente "l'inciso: Anno 1993, Esenzione: SI"), cosi' omettendo di pronunciare sul primo motivo di appello da esso esponente svolto, pronunciando in difetto di motivazione, in violazione del principio di non contestazione, ovvero omettendo l'esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;
2.3 – ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, denuncia violazione dell'articolo 111 Cost., comma 6, e dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonche' omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, sugli assunti che: a) – l'accertamento relativo alla conseguita pensione, qual preclusivo delle agevolazioni reclamate a titolo di imprenditore agricolo, era stato svolto, in termini apodittici e perplessi, "senza che tale circostanza emergesse dagli atti impositivi impugnati dai quali invece emerge il riconoscimento dell'esenzione" e, per di piu', in violazione di legge, il conseguito pensionamento non ostando al godimento dell'agevolazione; b) – la completezza della motivazione degli atti impugnati era stata desunta dalle difese svolte (nel merito) da esso esponente col ricorso introduttivo, laddove dette difese si erano risolte in argomentazioni ipotetiche "perche' la motivazione degli atti non era chiara o sufficientemente esposta";
2.4 – ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, denuncia violazione dell'articolo 111 Cost., comma 6, e dell'articolo 132, comma 2, n. 4, dell'articolo 156 c.p.c., u.c., nonche' omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, deducendo che il giudice del gravame, con motivazione apparente, aveva fatto applicazione dell'articolo 156 c.p.c., quando all'ufficio erano noti il decesso del de cuius ed il domicilio degli eredi e, per di piu', la notifica si era perfezionata allorche' l'Ente doveva ritenersi decaduto dal potere impositivo.
3. – In via pregiudiziale va rilevato che in materia tributaria e' ammissibile il ricorso cumulativo avverso piu' sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima "ratio", in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d'imposta, pur se riferiti a diverse annualita', ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d'imposta (cosi' Cass. Sez. U., 16 febbraio 2009, n. 3692 cui adde Cass., 22 febbraio 2017, n. 4595; Cass., 3 aprile 2013, n. 8075; Cass., 30 giugno 2010, n. 15582; Cass., 7 maggio 2010, n. 11186).
4. – Ancora in via pregiudiziale, va rilevata l'ammissibilita' del controricorso che, – seppure notificato ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., presso il domicilio eletto per i gradi di merito, piuttosto che all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, per le notificazioni, nel ricorso per cassazione (articolo 366 c.p.c., comma 2), – ha, ad ogni modo, raggiunto il suo scopo (articolo 156 c.p.c., comma 3, e articolo 160 c.p.c.), in ragione della stessa sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (articolo 140 c.p.c.) da parte dell'avv. (—).
Come, difatti, rilevato dalla Corte, – e seppur risultando, in ricorso, quell'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata dalla quale consegue l'obbligo di procedere alle successive notificazioni, nei confronti della stessa parte, esclusivamente in via telematica (v. Cass., 1 giugno 2020, n. 10355; Cass., 17 novembre 2016, n. 23412; Cass., 27 novembre 2014, n. 25215; Cass., 18 giugno 2014, n. 13857; v., altresi', Cass. Sez. U., 20 giugno 2012, n. 10143), – viene, cosi', in rilievo un'ipotesi di nullita' della notifica, in quanto tale suscettibile di sanatoria (Cass., 27 novembre 2014, n. 25215; Cass., 18 giugno 2014, n. 13857).
5. – In relazione, ora, ai proposti motivi di ricorso, occorre premettere che, cosi' come rilevato dalle Sezioni Unite della Corte, la formulazione, con un unico motivo, di plurime censure, ciascuna delle quali avrebbe potuto essere prospettata come un autonomo motivo, non e', di per se' sola, ragione d'inammissibilita' dell'impugnazione se non quando "nell'ambito della parte argomentativa del mezzo d'impugnazione non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuita', tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure"; cosi' che se tale scindibilita' sia possibile, – ovvero la formulazione del ricorso consenta "di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne, se necessario, l'esame separato", – "deve ritenersi ammissibile la formulazione di unico articolato motivo, nell'ambito del quale le censure (cosi' come i quesiti di diritto ex articolo 380 bis, ove ratione temporis prescritti) siano tenute distinte…" (cfr. Cass. Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26790; Cass., 17 marzo 2017, n. 7009; Cass. Sez. U., 6 maggio 2015, n. 9100).
6. – Con riferimento ai motivi di censura della sentenza n. 968/2016, depositata il 18 aprile 2016, la Corte rileva che i due motivi, – che pur prospettano profili di inammissibilita', – sono destituiti di fondamento.
6.1 – Il primo motivo espone, in buona sostanza, una deduzione di difetto di specificita' dei motivi di appello svolti da controparte in relazione alla sentenza (allora) impugnata.
Il Giudice del gravame, di vero, ha implicitamente ritenuto l'idoneita' del gravame proposto dall'appellante rilevando che, con l'atto di appello, era stata dedotta, per quel che qui rileva, la sanatoria, ex articolo 156 c.p.c., della notifica nulla (eseguita impersonalmente e collettivamente nei confronti degli eredi) nonche' che gli avvisi di accertamento, correttamente motivati tanto da consentire a controparte compiute difese, trovavano fondamento nell'accertamento relativo alla conseguita pensione di vecchiaia.
Posto, quindi, che la pur denunciata omessa pronuncia (sull'eccezione di inammissibilita' dell'appello) e' infondata, – perche' implicitamente la Commissione tributaria regionale ha dato conto della specificita' dei motivi di appello, – sta di fatto che il ricorrente, – nel riportare, peraltro solo per riassunto, la statuizione di prime cure, oltreche' la propria eccezione di inammissibilita', – in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non consente alla Corte di verificare l'effettivo contenuto tanto del decisum sottoposto a gravame quanto dei motivi di appello dei quali non viene operata alcuna trascrizione, se non per selezione di uno specifico passaggio argomentativo (v. il ricorso, fol. 20).
6.2 – Il secondo motivo va disatteso, per le ragioni sin qui svolte, con riferimento alla denunciata nullita' della pronuncia, resa dal giudice del gravame, in ordine alla sanatoria (citato articolo 156) della nullita' della notificazione degli atti impositivi, in relazione (in tesi) al non contestato accertamento del giudice di primo grado.
Quanto, invece, al pur dedotto perfezionamento della sanatoria in momento nel quale doveva ritenersi precluso, per decadenza, l'esercizio del potere impositivo, viene, cosi', in rilievo questione nuova che non risulta trattata nella gravata sentenza e della cui proposizione la ricorrente non da' conto (v. il ricorso, fol. 8 e ss.); di vero, la Corte ha in piu' occasioni rilevato che ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimita' ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita' per novita' della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicita' di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass., 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., 13 giugno 2018, n. 15430; Cass., 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass., 28 luglio 2008, n. 20518; Cass., 21 febbraio 2006, n. 3664; Cass., 12 luglio 2005, n. 14590).
Per quanto, poi, sintetim, il giudice del gravame ha, ad ogni modo, dato conto della compiutezza della motivazione degli atti impositivi, ne' il ricorrente denuncia, al riguardo, violazione di legge in ordine al contenuto motivazionale di detti atti (contenuto che, peraltro, viene solo riassunto, con selezione di alcuni sintagmi lessicali, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso; v. Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006, n. 12786).
7. – Del pari non possono trovare accoglimento i motivi di censura della sentenza n. 527/2016, depositata il 2 marzo 2016.
7.1 – Il primo motivo deve ritenersi inammissibile per le stesse ragioni (difetto di autosufficienza) di cui sopra s'e' dato conto (sub 6.1) con riferimento al primo motivo di ricorso avverso la sentenza n. 968/2016.
7.2 – Anche il secondo motivo risulta inammissibile nella misura in cui non riporta l'intero contenuto motivazionale degli avvisi di accertamento impugnati, la parte avendo assolto all'onere di autosufficienza del ricorso, come si e' gia' rilevato (sub 6.2), riportando solo alcuni sintagmi lessicali di dette motivazioni.
Non e', poi, controverso che l'avviso di accertamento recasse la ripresa a tassazione dell'ICI specificando importi, aliquote e unita' immobiliari rilevanti ai fini della tassazione, cosi' che apodittica rimane l'evocazione di un principio di non contestazione, – in tesi correlato al diritto all'agevolazione tributaria, – a fronte di un atto che, nel suo complessivo contenuto, recava applicazione della pretesa impositiva senza assegnare alcun rilievo alla ridetta agevolazione (che, peraltro, nel riferimento operato dalla parte all'inciso "Anno 1993, Esenzione: SI", appare prospettata solo in relazione a detta annualita').
Rileva, poi, la Corte che il vizio di omessa pronuncia puo' prospettarsi a riguardo di capi autonomi di domanda, o di eccezione, e non anche a fronte di argomentazioni che debbono ritenersi implicitamente disattese alla stregua del contenuto decisorio della pronuncia (v. Cass., 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass., 14 gennaio 2015, n. 452; Cass., 25 settembre 2012, n. 16254; Cass., 17 luglio 2007, n. 15882; Cass., 19 maggio 2006, n. 11756).
7.3 – Il terzo motivo risulta infondato quanto alla denunciata violazione di legge in relazione al conseguito pensionamento.
In termini generali va premesso che, secondo l'elaborazione operata dalla Corte, dal combinato disposto di cui al Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 2, comma 1, lettera b), e articolo 9, ed al Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 58, comma 2, consegue che, ai fini dell'applicazione dell'imposta, un terreno deve considerarsi agricolo in presenza delle seguenti condizioni: a) il possesso dello stesso da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale: b) la diretta conduzione del medesimo da parte dei predetti soggetti; c) la persistenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione; cosi' che "mentre l'iscrizione di cui al Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 58, e' idonea a provare, al contempo, la sussistenza dei primi due requisiti, atteso che chi viene iscritto in quell'elenco svolge normalmente a titolo principale quell'attivita' (di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo) legata all'agricoltura, il terzo requisito, relativo alla conduzione diretta dei terreni, va provato in via autonoma, potendo ben accadere che un soggetto iscritto nel detto elenco poi non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l'agevolazione, la quale, pertanto, non compete" (v. Cass., 17 maggio 2017, n. 12422; Cass., 27 febbraio 2015, n. 4093; Cass., 30 giugno 2010, n. 15551; Cass., 28 aprile 2010, n. 10144).
La Corte ha, quindi, rimarcato che le agevolazioni in discorso non competono, – oltreche' a quanti siano stati cancellati dagli elenchi dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli (Cass., 5 agosto 2016, n. 16485), – a quanti non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito e, cosi', a chi sia titolare di pensione, avendo ottenuto la cancellazione dall'elenco dei coltivatori diretti (v. Cass., 31 maggio 2017, n. 13745; Cass., 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., 21 maggio 2010, n. 12565).
Quanto, poi, all'accertamento della compiutezza della motivazione degli atti impugnati va, qui, ribadito che la pronuncia del giudice del gravame, sia pur sintetim, da' conto delle ragioni postevi a fondamento; laddove il ricorrente, – nel denunciare violazione di norme processuali, – non censura nel merito detto accertamento e, come anticipato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, nemmeno riporta il contenuto motivazionale degli atti impugnati.
7.4 – Il quarto motivo e', da ultimo, inammissibile per difetto di a utosufficienza
Della proposizione delle questioni in esame (v. esposizione dei fatti di causa, fol. 5, 7 e ss.), – implicanti accertamenti in fatto, – la parte da' conto (v. il ricorso, fol. 3 e ss.), del tutto genericamente, peraltro in relazione (solo) all'impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2006, e con riferimento alla (sola) denunciata nullita' delle notificazioni eseguite impersonalmente, e collettivamente, presso l'ultimo domicilio del defunto; laddove alcuna censura risulta articolata, sin dal primo grado del giudizio, con riferimento alla (pur) ora denunciata decadenza ne' la parte ha dato conto degli effettivi termini (v., ora, a fol. 7 e s. del ricorso) in cui dette questioni sono state riproposte davanti al giudice del gravame.
Trattandosi, quindi, di questioni non esaminate dal giudice del gravame, della cui riproposizione in appello la parte non ha dato conto, l'inammissibilita' del motivo di ricorso discende (anche qui) dalla novita' delle censure (v. sub 6.2 che precede).
8. – Le spese del giudizio di legittimita', liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresi', i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater).
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita' liquidate in Euro 1.200,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
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