Cassazione, sentenza n. 3232 del 10/02/2021
Sentenza n. 3232 del 10/02/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3232
- Data
- 10/02/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Nel giudizio relativo a un accertamento ILOR e IRPEF, il contribuente lamentava di non avere ricevuto la comunicazione della data fissata per la decisione davanti alla Commissione tributaria centrale. Verificato che la notificazione, tentata presso lo studio del difensore nel frattempo deceduto, non era stata completata, la Cassazione afferma che l’omessa comunicazione tempestiva viola il contraddittorio e determina la nullità della decisione. Dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero, la Corte accoglie il primo motivo contro l’Agenzia, assorbe gli altri e rinvia alla CTR.
Testo della pronuncia
(—), avvocato, ricorre, su tre motivi, nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, e del Ministero dell'economia e delle finanze (che non ha svolto attivita' difensiva) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria centrale di Roma, nella controversia avente a oggetto l'impugnazione avverso l'avviso di accertamento relativo a ILOR e IRPEf dell'anno 1975, aveva accolto il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione di secondo grado che aveva annullato l'atto impositivo.
La Commissione tributaria centrale riteneva logico e pienamente legittimo presumere che un reddito di lire 464.000 non fosse sufficiente per il sostentamento familiare, il pagamento del canone di abitazione ed il mantenimento di due autovetture e che il contribuente non avesse fornito elementi tali da vincere tale presunzione, come sarebbe stato suo onere.
Il ricorrente depositava memoria.
Con ordinanza, emessa all'esito della pubblica udienza del 26 settembre 2019, questa Corte ha richiesto la trasmissione del fascicolo di ufficio non in atti.
Acquisito il fascicolo d'ufficio dei gradi di merito e fissata per la trattazione del ricorso la pubblica udienza del 2 dicembre 2020 il ricorrente ha depositato nuova memoria ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilita' del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tema di contenzioso tributario, infatti, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte del Decreto Legislativo n. 300 del 1999, articolo 57, comma 1, di tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operativita' delle Agenzie fiscali in forza del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2000, articolo 1), unico soggetto passivamente legittimato e' l'Agenzia delle Entrate (v.Cass.n. 1550 del 2015 e, di recente tra le altre Cass. n. 1462 del 23/01/2020).
Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, articolo 27, commi 3 e 4, dell'articolo 101 c.p.c., dell'articolo 3 Cost. e articolo 24 Cost., comma 2, e lamenta di non avere ricevuto la comunicazione della data per la discussione e la decisione del ricorso ad opera della Commissione tributaria centrale.
La censura e' fondata. In base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, articolo 27, comma 2, "Il presidente della commissione, per i ricorsi assegnati alle sezioni unite, o il presidente della sezione, nomina il relatore e fissa la data per la decisione. La data e' comunicata alle parti, almeno sessanta giorni prima, a cura della segreteria (…)".
La pronuncia della decisione da parte della Commissione Tributaria Centrale, senza che sia stata tempestivamente comunicata alla parte la data fissata per la medesima, comporta una violazione del principio del contraddittorio, denunciabile con ricorso per cassazione, anche se successivamente alla comunicazione intempestiva l'interessato non abbia presentato alla commissione alcuna istanza o difesa, in quanto la sanatoria ex articolo 157 c.p.c., comma 2, implica un comportamento processuale attivo e positivo nel quale deve inserirsi l'omissione della deduzione della intervenuta nullita' (Sez. 1, Sentenza n. 416 del 17/01/1991).
In particolare, nel procedimento innanzi alla commissione tributaria centrale, la inosservanza del termine di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 636, articolo 27, comma 3, (revisione della disciplina del contenzioso tributario) – che impone l'obbligo della comunicazione alle parti, almeno sessanta giorni prima, della data fissata per la decisione del ricorso, in relazione al diritto delle parti medesime di presentare memorie e repliche entro certi termini ed allo scopo di consentire loro di conoscere la composizione della commissione e di proporre un'eventuale istanza di ricusazione determina la nullita' della decisione successivamente emessa (Sez. 1, Sentenza n. 4286 del 02/07/1981, e di recente in senso conforme Cass. n. 25516 del 12/10/2018).
Nel caso in esame, dalla consultazione del fascicolo d'ufficio del grado di merito e' emerso che il procedimento notificatorio della comunicazione della data fissata per la discussione del ricorso, iniziato con un primo tentativo, con esito negativo, presso lo studio del difensore del contribuente, deceduto nelle more, non venne poi compiuto.
Ne consegue, alla luce dei principi esposti, la nullita' della sentenza impugnata.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe l'esame dei restanti, attinenti al merito della controversia.
Dichiarata la nullita' della sentenza impugnata, va disposto il rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio- Roma per l'esame della controversia e per il regolamento delle spese di legittimita'.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
accoglie il primo motivo di ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio-Roma, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita'.
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